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	<title>censura Archivi - Andrea Pruiti</title>
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		<title>Prime riflessioni sul DDL “Scudo Democratico”</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 19:16:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>“Tutela della democrazia” o minaccia alla libertà? Il Disegno di Legge “Scudo Democratico”, proposto dai senatori Lombardo, Calenda, Richetti e Rosato, tutti di Azione, si propone di difendere il sistema elettorale italiano da interferenze esterne e campagne di disinformazione. Un proposito nobile sulla carta, ma che, letto tra le righe del DDL, solleva questioni spinose: [&#8230;]</p>
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<p><strong>“Tutela della democrazia” o minaccia alla libertà?</strong></p>



<p>Il Disegno di Legge “Scudo Democratico”, proposto dai senatori Lombardo, Calenda, Richetti e Rosato, tutti di Azione, si propone di difendere il sistema elettorale italiano da interferenze esterne e campagne di disinformazione. Un proposito nobile sulla carta, ma che, letto tra le righe del DDL, solleva questioni spinose: chi decide cosa è vero e cosa è falso? E soprattutto, chi vigila sui controllori?</p>



<p>Il rischio che questo provvedimento possa tradursi in un bavaglio all’informazione è tutt’altro che teorico. Nella storia recente abbiamo assistito a numerosi esempi in cui strumenti pensati per “proteggere” la democrazia si sono trasformati in strumenti di censura, soffocando il dissenso e alterando il libero mercato delle idee.&nbsp;<strong>La democrazia non si difende limitando la libertà d’espressione, ma garantendo il pluralismo e il confronto critico</strong>.</p>



<p><strong>La sottile linea tra tutela e censura</strong></p>



<p>Il DDL introdurrebbe un “comitato di analisi” che, in collaborazione con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), avrebbe il compito di monitorare e, se necessario, etichettare o rimuovere contenuti ritenuti fuorvianti. Ma chi stabilisce il confine tra un’opinione controversa e una notizia falsa? E chi garantisce che questo non si trasformi in un meccanismo di selezione delle informazioni favorevoli a chi è al potere?</p>



<p>L’AGCOM, a sua volta, avrebbe poteri di supervisione e di sanzione nei confronti delle aziende che non implementino le misure richieste. Questo solleva un’altra questione critica: è opportuno affidare a un’agenzia amministrativa poteri così estesi nella regolamentazione dell’informazione politica? Il rischio evidente è che le decisioni dell’AGCOM potrebbero essere influenzate da pressioni politiche, creando una pericolosa commistione tra regolazione e controllo dell’opinione pubblica.</p>



<p>Come scriveva George Orwell in&nbsp;<em>1984</em>, “La libertà è la libertà di dire che due più due fa quattro. Concesso questo, tutto il resto ne consegue”. Il pericolo di delegare a un’autorità il compito di determinare ciò che può o non può essere discusso è che, a lungo termine, la verità diventi solo quella sancita dall’alto.</p>



<p><strong>Le distorsioni nel mercato dell’informazione</strong></p>



<p>Un altro elemento critico riguarda il ruolo delle piattaforme digitali. Queste, secondo il DDL, sarebbero obbligate a conformarsi ai criteri stabiliti dai comitati di analisi, introducendo filtri, avvisi e persino la rimozione preventiva dei contenuti ritenuti “pericolosi”. Questo non solo crea un sistema di controllo pervasivo, ma altera anche il mercato dell’informazione.</p>



<p>Luigi Einaudi, nelle sue “Prediche inutili”, ammoniva: “Prima conoscere, poi discutere, poi deliberare”, evidenziando come il buon funzionamento della democrazia dipenda dall’accesso a informazioni plurali e non filtrate da una mano invisibile. Imporre regole troppo rigide sui contenuti digitali significa consegnare ai grandi attori della rete, ma anche -come nel caso di questo DDL- all’apparato governativo, un potere assoluto e arbitrario, soffocando il vero giornalismo e soprattutto le voci critiche. I social media, già oggi soggetti a logiche algoritmiche che premiano la viralità rispetto alla qualità, potrebbero paradossalmente diventare strumenti di controllo piuttosto che di dibattito.</p>



<p><strong>Le cause di invalidità delle elezioni: una pericolosa estensione</strong></p>



<p>Un aspetto particolarmente critico del DDL è la possibilità di sospendere o annullare le elezioni in caso di “ingerenza esterna” accertata. Una misura estrema che solleva domande allarmanti: chi decide quando un’elezione è stata “compromessa”? Quale sarebbe il livello di “compromissione accettabile”? Con quali criteri si stabilisce che la volontà popolare sia stata alterata al punto da invalidarla?</p>



<p>La normativa vigente già prevede che un’elezione possa essere annullata in presenza di&nbsp;<strong>irregolarità gravi</strong>&nbsp;che incidano direttamente sulla libertà di voto, come&nbsp;<strong>brogli elettorali, coercizione degli elettori o manipolazione dei risultati</strong>. In particolare, per quanto concerne le elezioni politiche, la&nbsp;<strong>Camera e il Senato</strong>&nbsp;giudicano sulla validità dell’elezione dei propri membri attraverso le rispettive&nbsp;<strong>Giunte delle Elezioni</strong>, che possono invalidare il risultato; per ciò che riguarda le elezioni europee, invece, si può presentare ricorso al&nbsp;<strong>TAR</strong>, che può annullare l’elezione in caso di gravi violazioni. Le decisioni del TAR sono sempre sottoponibili al vaglio del&nbsp;<strong>Consiglio di Stato</strong>.</p>



<p>Inoltre, l’Ordinamento prevede alcuni reati, disciplinati dal Codice Penale, come “Frode elettorale” (art. 96 c.p.); “Violenza o minaccia contro elettori” (art. 97 c.p.); “Corruzione elettorale” (art. 98 c.p.). In caso di accertamento di gravi illeciti, un’elezione può essere annullata su disposizione della magistratura.</p>



<p>Tuttavia, queste cause di invalidità richiedono fatti concreti e dimostrabili che abbiano compromesso in modo sostanziale la regolarità del voto e che vengono accertati attraverso ricorsi amministrativi, procedimenti penali per reati elettorali o decisioni delle Giunte parlamentari. In tutti i casi tutte le parti godono pienamente del diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione.</p>



<p>Il DDL, invece, introduce un concetto più vago: la propaganda preelettorale potrebbe diventare un motivo di sospensione delle consultazioni elettorali o di contestazione del voto già espresso. Questo è estremamente rischioso, poiché la propaganda politica è per sua natura un campo caratterizzato da toni accesi, strategie persuasive e talvolta da informazioni volutamente parziali o di parte. Se si conferisse a un’autorità il potere di decidere ex ante o peggio ex post, che un certo livello di propaganda possa giustificare l’annullamento del voto, si rischierebbe di scivolare in una zona grigia pericolosa, dove la distinzione tra “influenza indebita” e normale dibattito democratico diventa ambigua. Già oggi esistono regole per disciplinarla, ma esse non incidono sulla validità dell’elezione.</p>



<p>Estendere il concetto di “inquinamento del processo elettorale” fino a ricomprendere anche la disinformazione, potrebbe portare a contese infinite e un’instabilità politica cronica, con il rischio che qualunque elezione possa essere contestata e annullata con il pretesto di una campagna ritenuta scorretta.</p>



<p><strong>L’insidia della pena detentiva e la possibile strumentalizzazione</strong></p>



<p>Il DDL in commento per chiunque compia attività di&nbsp;<strong>disinformazione</strong>&nbsp;o&nbsp;<strong>ingerenza esterna</strong>&nbsp;volte ad alterare la competizione politica o a compromettere l’integrità del processo democratico prevede una sanzione amministrativa particolare alta (da 50.000 a 20 milioni di euro) e la&nbsp;<strong>reclusione da uno a sei anni</strong>.</p>



<p>L’applicazione di pene detentive superiori a cinque anni implica la possibilità di utilizzare strumenti investigativi come le intercettazioni telefoniche e telematiche. Se la disinformazione viene considerata un reato grave, è plausibile se non probabile che le autorità possano ricorrere a intercettazioni per individuare i responsabili. Tuttavia, questo non può non sollevare questioni di proporzionalità e tutela della privacy, soprattutto se l’ambito di applicazione della norma resta vago.</p>



<p><strong>Il vero scudo democratico è il pluralismo</strong></p>



<p>La lotta alla disinformazione è cruciale, ma il modo in cui viene combattuta fa la differenza tra una democrazia sana e un sistema repressivo. Un DDL come quello paradossalmente intitolato “Scudo Democratico”, sebbene animato da buone intenzioni, rischia di aprire la strada a forme di censura istituzionalizzate e terribilmente pervasive.</p>



<p>Piuttosto che creare comitati di controllo con poteri discrezionali, sarebbe più utile investire in&nbsp;<strong>educazione civica e alfabetizzazione digitale</strong>, fornendo ai cittadini gli strumenti per riconoscere la disinformazione in autonomia. Un’informazione libera e pluralista è il miglior antidoto contro la propaganda.</p>



<p>Come affermava Einaudi, supportato dal pensiero di John Milton e John Stuart Mill: “Il mercato delle idee deve rimanere aperto, perché solo il confronto e la libertà possono generare progresso e verità”. Se vogliamo davvero difendere la democrazia, dobbiamo assicurarci che ogni voce possa essere ascoltata, non che alcune vengano silenziate per decreto o, peggio, per decisione di comitati.</p>



<p><em>di Andrea Pruiti Ciarello<br>avvocato, consigliere di amministrazione della Fondazione Luigi Einaudi</em></p>



<p>Articolo originale pubblicato su <a href="https://www.centrostudilivatino.it/prime-riflessioni-sul-ddl-scudo-democratico/">Centro Studi Rosario Livatino</a></p>



<p>ripubblicato anche sul sito della <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/prime-riflessioni-sul-ddl-scudo-democratico/">Fondazione Luigi Einaudi ETS</a></p>



<p></p>
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