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	<title>Costituzione Italiana Archivi - Andrea Pruiti</title>
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	<description>A parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire</description>
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	<title>Costituzione Italiana Archivi - Andrea Pruiti</title>
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		<title>Webinar &#8220;Emergenza sanitaria e repubblica democratica italiana&#8221; &#8211; AIGA</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 22:49:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Emergenza sanitaria e Repubblica democratica italiana 21 dicembre 2020 Intervento di Andrea Pruiti Ciarello Voglio richiamare l’attenzione dei tanti colleghi che sono collegati sulla “Libertà”, quale principio fondamentale che informa di sé l’intera impalcatura costituzionale ed elemento ontologico che giustifica l’esercizio del potere autoritativo dello Stato. Uno dei membri della Assemblea Costituente, l’on. Pietro Mancini, [&#8230;]</p>
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<p>Emergenza sanitaria e Repubblica democratica italiana</p>



<p>21 dicembre 2020</p>



<p><em>Intervento di Andrea Pruiti Ciarello</em></p>



<p>Voglio richiamare l’attenzione dei tanti colleghi che sono collegati sulla “Libertà”, quale principio fondamentale che informa di sé l’intera impalcatura costituzionale ed elemento ontologico che giustifica l’esercizio del potere autoritativo dello Stato.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="472" height="1024" src="https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Emergenza-sanitaria-e-Repubblica-democratica-italiana-472x1024.png" alt="" class="wp-image-480" srcset="https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Emergenza-sanitaria-e-Repubblica-democratica-italiana-472x1024.png 472w, https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Emergenza-sanitaria-e-Repubblica-democratica-italiana-138x300.png 138w, https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Emergenza-sanitaria-e-Repubblica-democratica-italiana-708x1536.png 708w, https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Emergenza-sanitaria-e-Repubblica-democratica-italiana.png 738w" sizes="(max-width: 472px) 100vw, 472px" /></figure>



<p>Uno dei membri della Assemblea Costituente, l’on. Pietro Mancini, socialista, fece osservare che “il concetto di libertà è il concetto informatore di tutta la nostra Costituzione”.</p>



<p>Noi oggi, dopo 73 anni (27.12.1943) dall’approvazione della nostra Costituzione ci troviamo a doverci interrogare sui limiti della libertà, stabiliti dall’art. 13 della Costituzione, e sulla effettività del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione.</p>



<p>Il primo, come sappiamo, prevede che “<em>La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di […] restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell&#8217;autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge</em>”, mentre il secondo prescrive che “<em>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell&#8217;individuo e interesse della collettività […] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge</em>”.</p>



<p>Stiamo vivendo la paradossale condizione che vede questi due principi costituzionali confliggere in apparenza.</p>



<p>La libertà è responsabilità e ci sono situazioni in cui si ha il dovere di porre dei limiti alla libertà, in nome di sicurezza e salute pubblica.</p>



<p>L’attuale condizione di crisi epidemiologica, legata alla diffusione del virus covid-19, è certamente una di queste situazioni.</p>



<p>È quindi pienamente giustificabile l’uso del potere dello Stato per limitare al massimo la diffusione della malattia. Ma in uno stato di diritto, la compressione delle libertà non solo non può essere effettuata per periodi di tempo eccessivamente lunghi o comunque significativi, ma ogni norma che limiti la libertà deve necessariamente sorreggersi su una forma che consenta ai cittadini di comprendere che il potere autoritativo di limitazione delle libertà sia esercitato nei limiti della Costituzione, nelle forme dalla stessa previste e nel modo più trasparente possibile.</p>



<p>Di fronte a chi, in questo periodo declama la necessità di disobbedire alle norme e mettere in pratica comportamenti contrari all’interesse della collettività, rispondo sostenendo che la libertà non si difende negando ogni possibile limitazione che, come abbiamo visto, può essere necessaria, ma non derogando ai principi di legalità.</p>



<p>Facciamo una ricostruzione della vicenda riguardante la gestione della pandemia, sotto il profilo squisitamente giuridico e costituzionale.</p>



<p>In principio, fu la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del Covid-19, per la durata di sei mesi. In verità, in tale delibera non si fa alcun cenno agli ormai tristemente celebri DDPCM, anzi si individua nell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, lo strumento più idoneo a fronteggiare l’emergenza e infatti i primi interventi emergenziali sono stati adottati proprio con quello strumento, il 3 febbraio 2020. La svolta c’è stata con il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, che ha attribuito al Presidente del Consiglio il potere di emanare decreti per adottare «Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19». Quel decreto legge venne convertito in legge il 5 marzo, con gran premura, tra gli applausi della maggioranza e dell’opposizione. Nella votazione finale al Senato, nessun voto contrario e solo cinque astenuti. Dal 23 febbraio ad oggi i DDPCM emanati sono svariate decine e davvero si fa fatica a rammentarli tutti.</p>



<p>I DDPCM sono infatti atti amministrativi, che non necessitano della ratifica del Parlamento e verrebbe da pensare che sono stati scelti proprio per questo motivo. Abbiamo assistito inermi alla introduzione surrettizia nel nostro Ordinamento di un “diritto speciale per lo stato di eccezione”, determinato proprio dai decreti del Presidente del Consiglio. Un “diritto speciale” che ha limitato, come mai nella storia dell’Italia unita, diritti fondamentali della persona, dalla libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16 Cost.) alla libertà di riunione (art. 17 Cost.), dalla libertà religiosa (art. 19 Cost.) al diritto all’istruzione (art. 34 Cost.) e alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Tutto questo in nome della presunta salvaguardia del diritto alla salute (art. 32 Cost.). Si dirà che si è praticato un bilanciamento tra diritti costituzionali, ma questo bilanciamento, così come operato, è legittimo? In verità, non è consentito fornire una risposta a questo interrogativo, non perché non sia astrattamente possibile effettuare un bilanciamento tra diversi – e in ipotesi “contrastanti” – diritti costituzionali, bensì perché il governo ha tenuto e tiene ancora parzialmente celati i presupposti di fatto sui quali i vari DDPCM sono stati emanati.</p>



<p>Il Presidente del Consiglio, infatti, dapprima non aveva reso noti i vari verbali dei comitati scientifici utilizzati a supporto dell’azione di governo e, successivamente alla battaglia giudiziaria condotta dal sottoscritto e da alcuni altri pregevoli amici e colleghi<a href="#_ftn1">[1]</a>, ha deciso di pubblicarli ma con un ritardo di circa 40 giorni dalla loro approvazione<a href="#_ftn2">[2]</a> e in maniera non integrale.</p>



<p>Eppure, la trasparenza è il principio fondamentale dell’esercizio della funzione amministrativa, manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costituzione. I DDPCM, come detto, sono a tutti gli effetti atti amministrativi e come tali devono garantire la trasparenza e l’accessibilità da parte dei cittadini di tutti i documenti posti a sostegno dell’attività amministrativa.</p>



<p>La nostra Costituzione, infatti, non prevede alcun “diritto speciale”, con attribuzione di tali poteri in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri. L’emergenza sanitaria non può essere considerata alla stregua dello stato di guerra e, in questo ambito, non sono consentite interpretazioni estensive delle norme costituzionali, al fine di limitare diritti costituzionali.</p>



<p>Sulla scorta di quanto detto, alcuni giuristi illustri hanno affermato che i DDPCM emanati fin qui siano apertamente incostituzionali, si tratta, solo per citarne alcuni, del prof. Gaetano Silvestri, il prof. Antonio Baldassarre, il dott. Cesare Mirabelli, la prof.ssa Marta Cartabia, tutti ex presidenti della Corte Costituzionale e il Dott. Sabino Cassese anche lui giudice costituzionale emerito.</p>



<p>Oggi siamo alla vigilia della più grande campagna di vaccinazione di massa che sia mai stata organizzata nella storia della Repubblica Italiana ma, senza entrare nel merito scientifico sanitario della campagna di vaccinazione, bisogna ancora una volta evidenziare la carenza di informazione alla cittadinanza, non mi riferisco all’informazione mediatica che, al contrario, soddisfa ogni palato e si può ascoltare tutto e il suo contrario, nell’arco di pochi pochi minuti. Mi riferisco alla informazione ufficiale, quella che avviene attraverso atti normativi, con la pubblicazione di tutti gli atti a supporto delle decisioni adottate.</p>



<p>Siamo di fronte alla necessità di pretendere la nascita di un nuovo diritto, “<strong>il diritto alla conoscenza</strong>”, che va inteso come un diritto umano di nuova generazione capace di incidere profondamente nel contrasto alle derive illiberali che caratterizzano il passaggio dalla società degli Stati nazionali, o delle loro federazioni o aggregazioni, alla società digitale e globale nella quale alcuni centri decisionali e di potere non possono più essere assoggettati alle logiche di controllo proprie di società protette da confini fisici.</p>



<p>I confini, infatti, sono stati gli ostacoli fisici che per lungo tempo hanno delimitato lo spazio di conoscenza ma hanno anche consentito di dominarlo e proteggerlo. In un ambito ristretto le informazioni necessarie e la loro verifica hanno un contesto spaziale ristretto e uno temporale dilatato, e, quindi, una notevole profondità. Oggi, nell’era digitale e globale, è esattamente l’opposto: abbiamo spazi enormemente dilatati e privi di governance politica e tempi assai ristretti nei quali i nostri diritti fondamentali, protetti da strumenti concepiti in un passato divenuto velocemente remoto, rischiano di restare privi di strumenti di tutela e, quindi, di effettività.</p>



<p>Sono i popoli che in democrazia detengono il potere<a href="#_ftn3">[3]</a> e sono quindi i popoli che devono possedere la conoscenza, che è lo strumento indispensabile per esercitare correttamente e compiutamente quel potere.</p>



<p>E non è certo un caso se nel Programma di Azione delle Nazioni Unite, sottoscritto da tutti i 193 Stati membri, denominato “Agenda 2030” nell’ambito dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile vi sia inserito, significativamente nel quadro dell’obiettivo “education”, l’impegno a promuovere società pacifiche anche garantendo al pubblico l’accesso all’informazione e tutelando le libertà fondamentali.</p>



<p>Oggi abbiamo la necessità che tutte le informazioni sui temi di rilevanza pubblica sono immediatamente poste a disposizione della collettività, senza necessità di alcuna richiesta, per consentire di instaurare un dibattito pubblico che offra ai decisori la possibilità di pervenire alla migliore decisione o di correggere eventuali scelte erronee e offra alla collettività la possibilità di formarsi un giudizio corretto e informato sulle capacità e le qualità dei governanti e, conseguentemente, rende questi ultimi responsabili nei confronti dei governati.</p>



<p>In conclusione, il mio auspicio è quello che in futuro molto molto prossimo ogni governo di stato nazionale, a partire da quelli europei, dove lo stato di diritto ha trovato la sua culla, si doti di strumenti costituzionali idonei a riconoscere e assicurare l’effettività del diritto alla conoscenza.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p><a href="#_ftnref1">[1]</a> Il ricorso al TAR Lazio è stato avanzato dagli avvocati Vincenzo Palumbo, Andrea Pruiti Ciarello e Rocco Mauro Todero, in proprio e con l’assistenza dei colleghi Nicola Galati, Ezechia Paolo Reale e Federico tedeschini.</p>



<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> In questo momento (21 dicembre 2020), l’ultimo verbale del CTS pubblicato è quello del 3 novembre 2020.</p>



<p><a href="#_ftnref3">[3]</a> L’art. 1 della Costituzione Italiana stabilisce che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.</p>
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		<title>Cosa hanno fatto i comitati? Un diritto saperlo</title>
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		<pubDate>Wed, 06 May 2020 23:12:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Avevamo chiesto l’accesso agli atti indirizzato allapresidenza del Consiglio, ma il capo della protezione civileha detto di no, con una motivazione che non convince.Ricorreremo quindi al tribunale amministrativo di Enzo Palumbo, Andrea Pruiti Ciarello e Rocco Mauro Todero La fase 1 dell’emergenza Covid-19 è terminata e con la fase 2 dovremmo andare lentamente verso la [&#8230;]</p>
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<p>Avevamo chiesto l’accesso agli atti indirizzato alla<br>presidenza del Consiglio, ma il capo della protezione civile<br>ha detto di no, con una motivazione che non convince.<br>Ricorreremo quindi al tribunale amministrativo</p>



<p></p>



<p>di Enzo Palumbo, Andrea Pruiti Ciarello e Rocco Mauro Todero</p>



<p>La fase 1 dell’emergenza Covid-19 è terminata e con la fase 2 dovremmo andare lentamente verso la normalizzazione della vita. Ma il rischio di un nuovo lockdown incombe sempre: se il numero dei contagi dovesse tornare a salire, &#8220;chiuderemo il rubinetto delle riaperture”, ha tuonato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della sua ultima diretta televisiva.</p>



<p>È un fatto ormai assodato che il popolo italiano ha affrontato con grande compostezza e senso di responsabilità la fase 1, ha sopportato straordinarie limitazioni ai suoi diritti costituzionali, mai verificatesi prima nella storia repubblicana.</p>



<p>Le misure emergenziali messe in campo dal Governo hanno limitato: il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), la libertà personale (art. 13 Cost.), la libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16 Cost.), di riunione (art. 17), di esercitare in pubblico il culto religioso (art. 19), di prestazione personale (art. 23), d’insegnamento (art. 33) e di studio (art. 34), d’iniziativa economica (art. 41 Cost.).</p>



<p>Tutti questi diritti, che possono essere incisi, a seconda dei casi, solo per legge o per atto dell’Autorità Giudiziaria, sono stati invece compressi con <strong>meri atti amministrativi</strong>, per ciò stesso sottratti all’esame del Presidente della Repubblica e del Parlamento, nel dichiarato intento di tutelare un altro diritto parimenti costituzionale come quello alla salute (art. 32 Cost.), e tuttavia dimenticando che, proprio ai sensi di tale norma, nessun trattamento sanitario può essere imposto se non per legge.</p>



<p>Superata la fase 1, ci chiediamo se sia giusto che rimangano avvolte nel mistero valutazioni dei vari comitati tecnico-scientifici che hanno indotto il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Governo ad adottare queste misure. Perché di mistero si tratta, non di segreto di Stato!</p>



<p>Queste motivazioni, contenute in appositi verbali, non sono state vincolate col segreto di Stato, e quindi dovrebbero essere liberamente accessibili dai cittadini, in virtù del principio di trasparenza, criterio fondamentale per il corretto esercizio della funzione amministrativa, a garanzia del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, contenuto nell’articolo 97 della Costituzione.</p>



<p>Trovando inconcepibile che, in una matura democrazia occidentale come la nostra, ancorché nella fase emergenziale che stiamo ancora vivendo, possano rimanere oscure le motivazioni tecnico-scientifiche di atti governativi che tanto hanno inciso sulle nostre vite, il 16 aprile 2020, abbiamo quindi formulato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33-2013, una richiesta di acceso agli atti, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ottenere copia dei verbali dei comitati tecnico-scientifici.</p>



<p>A questa richiesta, il Capo della Protezione Civile, dott. Angelo Borrelli, ha opposto un espresso diniego appellandosi all’art.5-bis del D. Lgs n.33/2013, che consente di vietare l’accesso nei casi previsti dall’art. 24, comma 1, lettera c), della Legge n.241/1990, quando cioè si tratti di “<em>attività della pubblica amministrazione diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione</em>”.</p>



<p>Una motivazione, questa, che non convince, e quindi ricorreremo al TAR Lazio avverso il provvedimento di diniego, e a tal fine abbiamo promosso la formazione di un comitato che sosterrà tutte le necessarie azioni giudiziarie utili a fare luce sull’operato del Presidente del Consiglio e sul Governo, trovando subito l’adesione del prof. avv. Federico Tedeschini, dell’avv. Ezechia Paolo Reale e dell’avv. Nicola Galati, coi quali formeremo il relativo collegio difensivo.</p>



<p>Il fatto si è che quella norma è stata formulata in quei termini per il semplice motivo, evidentemente ignorato dal dott. Borrelli, che in tali casi l’Ordinamento già prevede altre forme di pubblicità ancora più pregnanti e garantiste sul fronte della trasparenza, che si sostanziano nella pubblicazione obbligatoria di quegli atti su albi pretori, bollettini e Gazzetta Ufficiale.</p>



<p>Nella lettera del dott. Borrelli c’è poi una chicca finale, quando conclude riservando alla sua Amministrazione di “<em>valutare l’ostensibilità, qualora ritenuto opportuno, di tali verbali al termine dello stato di emergenza</em>”, con ciò implicitamente riconoscendo che non esiste alcuna ragione di segretezza, e per ciò stesso di stare agendo senza rispettare il principio di trasparenza, che è tale solo se si accompagna, in tempo reale, ai provvedimenti che siano stati emessi.</p>



<p>Al di là della legittimità dei DPCM, su cui ci riserviamo di tornare in seguito, siamo convinti che i cittadini hanno il diritto di conoscere subito, e non soltanto a emergenza conclusa, quali siano state le motivazioni che hanno giustificato le forti limitazioni di molti dei loro diritti costituzionali, così potendo valutare se la compressione subita sia stata proporzionata al rischio sanitario, sia per quanto riguarda la natura e l’ampiezza delle misure adottate, sia per quanto riguarda la loro durata; non senza considerare che la conoscenza delle motivazioni consentirebbe una maggiore consapevolezza del rischio sanitario e propizierebbe una più attenta osservanza delle restrizioni imposte, in un’ottica di crescente responsabilizzazione.</p>



<p>E sin d’ora vogliamo esprimere tutta la nostra preoccupazione per la scelta del dott. Borrelli, ma &nbsp;sostanzialmente del Governo, in un Paese democratico come ancora è il nostro, di oscurare le motivazioni tecnico-scientifiche delle sue decisioni, coprendo gli atti pregressi con un velo di segretezza surrettizia, perché nemmeno dichiarata nelle forme di legge. La nostra Democrazia non consente a nessuno, nemmeno al Presidente del Consiglio dei Ministri, di sottrarsi al giudizio dell’opinione pubblica man mano che va operando nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali.</p>



<p>Pubblicato su <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.ilriformista.it/" target="_blank">Il Riformista</a>, edizione del 7 maggio 2020, a pagina 11.</p>



<p>Edizione PDF de Il Riformista del 7 maggio 2020. Clicca <a href="https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/ilriformista07052020.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">QUI</a></p>
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		<title>Decreti a gogo, pasticci e opacità: Conte positivo al virus autoritario</title>
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		<pubDate>Sat, 02 May 2020 07:56:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Un pasticcio dopo l’altro. Non c’è probabilmente modo migliore per sintetizzare l’azione di Governo di Giuseppe Conte. Si, perché sembra un’azione di governo in solitaria, nelle lunghe e verbose comunicazioni alla Nazione, così come nelle quotidiane interviste, a Codogno come a Genova, ormai il Presidente del Consiglio parla in prima persona e afferma esplicitamente che [&#8230;]</p>
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<p>Un pasticcio dopo l’altro. Non c’è probabilmente modo migliore per sintetizzare l’azione di Governo di Giuseppe Conte. Si, perché sembra un’azione di governo in solitaria, nelle lunghe e verbose comunicazioni alla Nazione, così come nelle quotidiane interviste, a Codogno come a Genova, ormai il Presidente del Consiglio parla in prima persona e afferma esplicitamente che la responsabilità politica delle scelte, di tutte le scelte dell’emergenza, è sua e solo sua.</p>



<p>Da più parti, ormai esplicitamente, si ammette che i DPCM emanati dal Presidente del Consiglio siano tutti incostituzionali. L’abbiamo sostenuto fin dall’inizio, sulle pagine di questo giornale esattamente un mese fa, poi molto più autorevolmente lo hanno affermato il Prof. Gaetano Silvestri, il Prof. Antonio Baldassarre, il Dott. Cesare Mirabelli, tutti presidenti emeriti della Corte Costituzionale e la Prof.ssa Marta Cartabia, attuale Presidente della Consulta. Tali pareri basterebbero a convincere anche il più presuntuoso e agguerrito sostenitore della tesi opposta ma evidentemente non convincono Giuseppe Conte, che continua a decretare in solitaria, senza nemmeno coinvolgere i ministri del suo governo.</p>



<p>Il Parlamento è ormai completamente esautorato, la dialettica politica tra le varie forze di maggioranza e minoranza annullata, ma come siamo arrivati a questo?</p>



<p>In principio, fu la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del Covid-19, per la durata di sei mesi. In verità, in tale delibera non si fa alcun cenno agli ormai tristemente celebri DPCM, anzi si individua nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, lo strumento più idoneo a fronteggiare l’emergenza ed infatti i primi interventi emergenziali sono stati adottati proprio con quello strumento, il 3 febbraio 2020.</p>



<p>La svolta c’è stata con il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, che ha attribuito al Presidente del Consiglio il potere di emanare decreti per adottare “<em>Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19</em>”. Quel Decreto Legge venne convertito in Legge il 5 marzo, con gran premura, tra gli applausi della maggioranza e dell’opposizione. Nella votazione finale al Senato, nessun voto contrario e solo cinque astenuti, tra i quali Emma Bonino, alla quale va ascritto il merito di un intervento esplicitamente critico.</p>



<p>Dal 23 febbraio ad oggi il nostro Presidente del Consiglio ha emanato oltre una decina di DPCM, gran parte presentati in dirette social e tv, ben prima della loro effettiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.</p>



<p>In pratica, il Parlamento si è limitato fino ad ora alla discussione sui quattro Decreti Legge adottati dal Governo a partire dal 23 febbraio ma non è stato messo nelle condizioni di vagliare i decreti che Giuseppe Conte ha emanato in solitaria. I DPCM sono infatti atti amministrativi, che non necessitano della ratifica del Parlamento e verrebbe da pensare che sono stati scelti proprio per questo motivo.</p>



<p>Abbiamo assistito inermi alla introduzione surrettizia nel nostro Ordinamento di un “diritto speciale per lo stato di eccezione”, determinato proprio dai decreti del Presidente del Consiglio. Un “diritto speciale” che ha limitato, come mai nella storia dell’Italia unita, diritti fondamentali della persona, dalla libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16 Cost.), alla libertà di riunione (art. 17 Cost.), dalla libertà religiosa (art. 19 Cost.), al diritto all&#8217;istruzione (art. 34 Cost.) e alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).</p>



<p>Tutto questo in nome della presunta salvaguardia del diritto alla salute (art. 32 Cost.).</p>



<p>Si dirà che si è praticato un bilanciamento tra diritti costituzionali ma questo bilanciamento, così come operato, è legittimo?</p>



<p>In verità, non è consentito fornire una risposta a questo interrogativo, non perché non sia astrattamente possibile effettuare un bilanciamento tra diversi &#8211;<em>e in ipotesi “contrastanti”</em>&#8211; diritti costituzionali, bensì perché il Governo tiene celati i presupposti di fatto sui quali i vari DPCM sono stati emanati.</p>



<p>Il Presidente del Consiglio, infatti, non ha reso noti i vari verbali dei comitati scientifici utilizzati a supporto dell’azione di governo, in questa fase emergenziale.</p>



<p>Eppure la trasparenza è il principio fondamentale dell’esercizio della funzione amministrativa, manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costituzione.</p>



<p>I DPCM, come detto, sono a tutti gli effetti atti amministrativi e come tali devono garantire la trasparenza e l’accessibilità da parte dei cittadini di tutti i documenti posti a sostegno dell’attività amministrativa. Senza trasparenza, gli atti amministrativi sono illegittimi, nulli ed arbitrari.</p>



<p>È questo, in sintesi, il nuovo “diritto speciale per lo stato di emergenza”, sul quale i più importanti costituzionalisti italiani nutrono preoccupanti dubbi di costituzionalità. La nostra Costituzione, infatti, non prevede alcun “diritto speciale”, con attribuzione di tali poteri in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri. L’emergenza sanitaria non può essere considerata alla stregua dello stato di guerra e, in questo ambito, non sono consentite interpretazioni estensive delle norme costituzionali.</p>



<p>Occorre segnalare però che la delegittimazione del Parlamento trova avvio ben prima dell’emergenza Covid-19, da ultimo, un significativo colpo gli è stato inflitto con l’approvazione della Legge Costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari, per la quale il referendum già indetto per il 29 marzo scorso è stato rinviato a data da destinarsi.</p>



<p>Il parlamentarismo ha subito attacchi da destra e da sinistra e giunge curioso ed inatteso il recente appello di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a coinvolgere maggiormente il Parlamento nella gestione della Fase 2 della crisi. Fratelli d’Italia, con il Movimento Cinque Stelle, è tra i partiti che più nettamente si sono schierati per la riduzione del numero dei parlamentari.</p>



<p>Ben venga, quindi, l’appello di Giorgia Meloni a mettere di nuovo il Parlamento al centro della scena politica, stupisce che non l’abbiano fatto prima le forze più moderate, quelle che si dovrebbero richiamare ai principi liberali della nostra democrazia. C’è ancora tempo per farlo, ma lo facciano in fretta e convintamente. Non facciamoci fuorviare dal fatto che il Parlamento sia oggi formato in gran parte da miracolati del click, perché resta comunque il più alto strumento attraverso il quale il popolo esercita la propria sovranità, il migliore vaccino contro il virus di ogni deriva autoritaria.</p>



<p>Pubblicato su <a href="https://www.ilriformista.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Riformista</a>, edizione dell&#8217;1 maggio 2020, a pagina 6.</p>



<p>Edizione PDF de Il Riformista dell&#8217;1 maggio 2020. Clicca <a href="https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/ilriformista01052020.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">QUI</a></p>
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		<title>Oggi la task force anti fake news. Domani? L’opinione della Fondazione Einaudi</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 13:56:34 +0000</pubDate>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="950" height="580" src="http://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/timthumb.jpeg" alt="" class="wp-image-267" srcset="https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/timthumb.jpeg 950w, https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/timthumb-300x183.jpeg 300w, https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/timthumb-768x469.jpeg 768w, https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/timthumb-98x60.jpeg 98w" sizes="(max-width: 950px) 100vw, 950px" /></figure>



<p>Riceviamo e pubblichiamo l&#8217;intervento dell&#8217;avv. Andrea Pruiti Ciarello, consigliere di amministrazione della Fondazione Einaudi, sulla task force voluta dal governo per contrastare la circolazione di notizie false sul coronavirus</p>



<p>Partiamo dalla notizia. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha deciso di istituire, a cura del sottosegretario con delega all’Editoria&nbsp;<strong>Andrea Martella</strong>&nbsp;una “task force contro le fake news”.</p>



<p>L’abbiamo già detto, il merito dei Dpcm emanati fin qui dal Presidente&nbsp;<strong>Giuseppe Conte</strong>&nbsp;è abbastanza condivisibile, a volte tardivo, a volte blando, spesso confuso ed inefficace, ma sono provvedimenti che trovano fondamento nell’esperienza di altre nazioni (Cina, Corea del Sud) e soprattutto nel buonsenso. La forma dei suddetti Dpcm invece è assolutamente non condivisibile. Riteniamo che provvedimenti così incisivi su diritti fondamentali dell’essere umano debbano rivestire la forma del Decreto Legge, al fine poi di essere doverosamente vagliati dal Parlamento, unico organo dello Stato autorizzato dalla Costituzione a legiferare in quelle materie. Nonostante le critiche sollevate da più parti, il presidente&nbsp;<strong>Giuseppe Conte</strong>&nbsp;prosegue sulla medesima strada, fatta di autoritari Dpcm, di errori, di giravolte e di show televisivi. Fortunatamente, nonostante tanta confusione, gli italiani hanno ben compreso l’utilità di rimanere a casa e, per la prima volta, si fanno previsioni sulla fine della pandemia e sul ritorno alla normalità.</p>



<p>Fin qui il governo, con i provvedimenti adottati al fine di tutelare la salute pubblica ha compresso la libertà di circolazione (art. 13 Cost.) e la libertà di riunione (art.17 Cost.), mentre con l’istituzione di questa nuova task force sembra che ora voglia cimentarsi con la limitazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.).</p>



<p>Nonostante tutte le restrizioni che stiamo affrontando dall’inizio del mese scorso, abbiamo continuato a dire o scrivere qualsiasi cosa, esercitando normalmente e pienamente il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.</p>



<p>L’art. 21 della Costituzione stabilisce che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.</p>



<p>Si badi bene, le fake news sono una cosa seria e vanno combattute. Ma come e da chi?</p>



<p>Il nostro ordinamento punisce chi diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, con l’arresto fino a tre mesi (art. 656 c.p.).</p>



<p>L’ordinamento, però, limita il proprio potere punitivo soltanto a quelle notizie false che possono turbare l’ordine pubblico, quindi non tutte le notizie false, esagerate o tendenziose sono perseguibili.</p>



<p>Questa task force, pertanto, in quale ambito dovrà operare?</p>



<p>Per le notizie false che rientrano nell’ambito dell’art. 656 c.p., la competenza esclusiva è dell’autorità giudiziaria. Per tutte le altre notizie false, esagerate o tendenziose (che non turbano l’ordine pubblico) vige l’ombrello dell’art. 21 della Costituzione.</p>



<p>Certo, se queste notizie producono un danno, chi le diffonde potrà essere chiamato a risarcirlo ma qui entriamo nell’ambito del diritto civile che, come è noto, è nella piena disponibilità delle parti.</p>



<p>La “task force” appena varata –&nbsp;composta da rappresentanti del ministero della Salute, della Protezione civile e dell’Agcom oltre che da una serie di esperti a titolo gratuito, fra cui giornalisti, specialisti della comunicazione e del fact-checking- dovrebbe occuparsi di “combattere le cattive informazioni, che potrebbero indurre a comportamenti scorretti, i quali a loro volta rischierebbero di indebolire le misure di contenimento del contagio in questa fase così delicata”. Un fine solo apparentemente utile che tuttavia apre scenari oscuri.</p>



<p>In che modo opererà questa task force? Che poteri pretenderà di esercitare? Su quale base sarà stabilito quali sono le cattive informazione da censurare?</p>



<p>Appare utile ricordare che nelle ultime settimane le informazioni diramate da Palazzo Chigi e accreditate dalla Rai e dalle maggiori emittenti televisive sono state spesso confuse e contraddittorie, basti ricordare le diatribe sulla utilità/inutilità delle mascherine.</p>



<p>In pratica, è semplice ed umano sbagliare e correggersi ma un governo che inciampa in simili errori, come può pretendere di stabilire quale informazione sia vera e utile e quale da censurare? E poi, si converrà certamente che vi potrebbero essere delle informazioni vere e corrette, che tuttavia “rischierebbero di indebolire le misure di contenimento del contagio in questa fase così delicata”, che fine farebbero queste informazioni? Finirebbero anch’esse sotto la scure censoria di questa nuova task force?</p>



<p>Le notizie false, oggi va di moda usare il termine inglese fake news, quando non raggiungono il rilievo penalistico di cui all’art. 656 c.p. non devono essere combattute da un’autorità statale, perché altrimenti si rischia seriamente di incidere sulla libertà di espressione e di sfociare in uno stato autoritario, bensì devono rimanere sottoposte agli unici arbitri di ultima istanza, il buonsenso e la cultura individuale.</p>



<p>Se il governo vuole veramente combattere le fake news, investa più risorse in cultura, aumenti i fondi per le scuole e le università, regali libri ai nostri giovani, promuova sulle reti Rai programmi di intrattenimento che abbiano anche una funzione culturale.</p>



<p>E poi, non è paradossale che il governo che, per la prima volta nella storia repubblicana, pensa ad una commissione contro le notizie false sia costituito in larga parte e sostenuto da una forza politica che ha fondato il proprio consenso elettorale proprio sull’uso strumentale della fake news, come il M5S?</p>



<p>Basti ricordare solo alcune delle fake news targate M5S: le scie chimiche, i microchip sottopelle infilati dalla Cia, l’uomo che non sarebbe mai andato sulla luna, il pensiero noVax (“i vaccini sono come i marchi delle bestie”, diceva l’ex vicepresidente del Senato&nbsp;<strong>Paola Taverna</strong>).</p>



<p>Ebbene, questo governo è forse il meno attrezzato ed il meno autorevole per potere istituire una simile commissione.</p>



<p><strong>George Orwell,</strong>&nbsp;nel suo profetico romanzo “1984”, faceva lavorare il suo protagonista&nbsp;<strong>Winston Smith</strong>&nbsp;nel Reparto Archivio del ministero della Verità.</p>



<p>Per chi non lo ricordi, nel romanzo di Orwell, il ministero della Verità era stato concepito dal Grande Fratello, che non aspirava al potere per fini egoistici, ma per sviluppare il bene comune, ciò in quanto il popolo era formato da uomini deboli e pavidi, incapaci di reggere la libertà o la verità. Per ovviare a questa incapacità, il Partito aveva stabilito che il popolo doveva essere ingannato in maniera sistematica da individui più forti; il “miniver” (ministero della Verità) confezionava non solo la verità del presente ma, all’occorrenza riscriveva anche la storia, tutto ciò per fare apparire più sostenibile ed accettabile la verità più comoda.</p>



<p>Vedete delle similitudini?</p>



<p>Intanto, consigliamo al presidente Giuseppe Conte e al sottosegretario Andrea Martella di rileggere Orwell, potrebbero trarre ulteriore ispirazione e, dopo il ministero della Verità, introdurre sperimentalmente in Italia l’uso della Neolingua, la lingua creata da Orwell ad hoc per rendere il popolo felice.</p>



<p>Tanto a che serve la libertà se c’è la felicità?</p>



<p>Articolo pubblicato su <a href="https://formiche.net/2020/04/fake-news-task-force-orwell/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formiche.net</a></p>



<p></p>
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		<title>Trascrizione dell&#8217;intervento sull&#8217;art. 18 della Costituzione Italiana.</title>
		<link>https://www.andreapruiti.eu/2019/01/09/trascrizione-dellintervento-sullart-18-della-costituzione-italiana/</link>
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		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 19:04:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Trascrizione dell&#8217;intervento dell&#8217;Avv. Andrea Pruiti Ciarello sull&#8217;art. 18 della Costituzione Italiana, nell&#8217;ambito del convegno &#8220;Liberi di associarsi&#8221;, organizzato dal Grande Oriente d&#8217;Italia, con il patrocinio dell&#8217;Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo il 9/01/2019 nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni (Palermo). Sono trascorsi quasi novecento anni dal momento in cui il parlamento siciliano divenne, primo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.andreapruiti.eu/2019/01/09/trascrizione-dellintervento-sullart-18-della-costituzione-italiana/">Trascrizione dell&#8217;intervento sull&#8217;art. 18 della Costituzione Italiana.</a> appeared first on <a href="https://www.andreapruiti.eu">Andrea Pruiti</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Trascrizione dell&#8217;intervento dell&#8217;Avv. <strong>Andrea Pruiti Ciarello</strong> sull&#8217;art. 18 della Costituzione Italiana, nell&#8217;ambito del convegno &#8220;Liberi di associarsi&#8221;, organizzato dal Grande Oriente d&#8217;Italia, con il patrocinio dell&#8217;Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo il 9/01/2019 nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni (Palermo).</p>
<p>Sono trascorsi quasi novecento anni dal momento in cui il parlamento siciliano divenne, primo tra tutti gli stati europei, moderno strumento di amministrazione del regno, somma assise deliberativa e regolatoria dei rapporti civili, esempio di innovazione politica ed amministrativa e ritrovarsi oggi, in questo luogo così significativo, a parlare della Costituzione Italiana e, in particolare, del diritto di associarsi liberamente, sancito dall’art.18, potrebbe sembrare quasi un vuoto esercizio retorico.</p>
<p>Così non è, però, i fatti dimostrano che occorre impegnarsi nel dare corpo alle fredde norme costituzionali, perché quelli che sembrano diritti inviolabili dell’uomo corrono quotidianamente il rischio di essere gettati nell’oblio o di essere calpestati. Tale rischio cresce al crescere del disinteresse dei giovani alla politica, cresce al crescere della demagogia e del populismo nella retorica politica, cresce quando il rigore normativo cede il passo alla ricerca pervicace ed indiscriminata del consenso.</p>
<p>Ci si trova quindi a discutere dell’effettività del diritto di associazione, giacché lo scorso 4 ottobre 2018, l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la <strong>Legge Regionale n.18/2018</strong>, la quale per un perverso scherzo del destino, va a intaccare proprio quel diritto che l’art.18 della Costituzione riconosce e garantisce.</p>
<p>La nostra bella Costituzione prevede che “<strong><em>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale</em></strong>”. Questo testo, apparentemente semplice, esprime in realtà tutta la polemica e la frustrazione del popolo italiano, contro la censura fascista. Durante il regime dittatoriale, proprio la libertà di associazione, subì una drastica compressione.</p>
<p>L’Assemblea Costituente, nel redigere quel testo ancora oggi vigente, deliberò di dare alla libertà di associazione, la formulazione più ampia possibile di libertà positiva, cioè quella di essere riconosciuta all’interno dell’Ordinamento con il minore intervento potestativo dello Stato. Così il testo base sul quale lavorarono i deputati della I sottocommissione, ovvero “<em>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione preventiva, per scopi che non contrastino con le leggi penali e con le libertà garantite dalla Costituzione</em>” subì delle censure e delle profonde modificazioni, al fine di rendere quanto più ampio possibile il diritto di associarsi.</p>
<p>L’Aggettivo “preventiva”, dopo la locuzione “senza autorizzazione”, fu fortemente censurato dall’<strong>On. Roberto Lucifero d’Aprigliano</strong> (monarchico e liberale) che propose di sopprimerlo, giudicandolo limitativo, poiché poteva fare pensare che il legislatore, pur non potendo imporre autorizzazioni preventive, ne potesse tuttavia imporre di successive alla costituzione della associazione.</p>
<p>La parte finale del primo comma, ovvero quella che prevedeva che la libertà di associazione dovesse essere riconosciuta per scopi che non contrastino “con le libertà garantite dalla Costituzione” fu proposta dall’<strong>On.le Giorgio La Pira</strong>, Democratico Cristiano, con il supporto del collega di partito <strong>On.le Aldo Moro</strong>, il quale proponeva come variante di specificare “libertà democratiche” ma, paradossalmente, anche tale formulazione si prestava ad interpretazioni restrittive della libertà di associazione. L’<strong>On.le Elio Basso</strong>, avvocato e socialista, criticò aspramente la proposta dei colleghi democristiani perché tra le libertà che la Costituzione garantisce vi è il diritto di proprietà (art.42) e subordinare la libertà di associazione al rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, avrebbe potuto in qualche modo limitare il diritto di associazione di movimenti politici come il partito socialista ed il partito comunista, i quali avevano una concezione non liberale della proprietà privata e “si riunivano per ridurla o vietarla” (cit. On.le Basso). Quella formulazione, pertanto, si poteva prestare ad abusi, consentendo astrattamente di vietare le riunioni dei partiti socialista e comunista, prendendo a pretesto un contrasto, vero o presunto, con le libertà garantite dalla Costituzione.</p>
<p>Alla fine, la I sottocommissione dell’Assemblea Costituente esitò il testo che noi oggi conosciamo, respingendo tanto la proposta dell’On.le La Pira, quanto l’emendamento dell’On.le Moro, al fine di non restringere in nessun modo la libertà di associazione; sul punto l’<strong>On.le Pietro Mancini</strong>, socialista, fece osservare che “il concetto di libertà è il concetto informatore di tutta la nostra Costituzione”.</p>
<p>Quel testo venne poi approvato dall’Assemblea Costituente senza nessuna modifica o integrazione.</p>
<p>La portata escatologica dei principi generali sanciti dal primo comma, trova un argine nel secondo comma del medesimo art.18, il quale nel testo vigente prescrive: “<em>Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare</em>”.</p>
<p>Gli On.li La Pira e Basso proposero di vietare “le associazioni segrete a carattere militare” ma l’On.le Mancini fece osservare che costituire un’associazione segreta a carattere militare era già vietato dall’Ordinamento Penale e che sarebbe stato più opportuno attribuire alla norma un carattere politico e propose di integrare il lemma con “<em>carattere militare <strong>fascista</strong></em>”. L’<strong>On.le Concetto Marchesi</strong>, accademico, socialista, catanese, si espresse in modo quasi vaticinante, rilevando che il fascismo tende a rispuntare sotto altre denominazioni e, pertanto, la formulazione proposta dal collega Mancini non sarebbe stata sufficiente allo scopo.</p>
<p>L’attuale formulazione la dobbiamo all’iniziativa dell’On.le Moro e dell’<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Meuccio_Ruini"><strong>On.le Meucio Ruini</strong></a>, i quale ebbero la lungimiranza di evitare specifiche attribuzioni di carattere politico, che di fatto avrebbero limitato la portata generalista della norma.</p>
<p>L’altro limite, imposto dal secondo comma dell’art.18 della Costituzione è quello relativo alla proibizione delle associazioni segrete.</p>
<p>L’aggettivo “segreta”, privo di una precisa delineazione d’ambito, generò un vivace dibattito nella I sottocommissione; l’<strong>On.le Ugo Della Seta</strong> propose all’Assemblea un emendamento chiarificatore: segrete sono da considerarsi quelle associazioni che celano la propria sede, non compiono atti pubblici e celano i principi che professano.</p>
<p>Quell’emendamento non venne approvato ma trovò sostegno da parte dell’On.le Lucifero d’Aprigliano, il quale riconobbe che, senza quelle specificazioni, sarebbero stati possibili arbitrî successivi nell’interpretazione della norma costituzionale.</p>
<p>Termina qui l’analisi dell’art.18 e della sua genesi, utile a comprendere l’estrema sensibilità dei membri dell’Assemblea Costituente e dell’importanza centrale e baricentrica della libertà di associazione nell’impianto costituzionale.</p>
<p>Tale libertà, nella sua applicazione pratica, trova sostegno anche nell’art.3 della Costituzione, ove viene esposto il principio di non discriminazione.</p>
<p>La libertà di associarsi liberamente ed il diritto di non essere discriminati, trovano un’ulteriore affermazione negli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, dai 12 stati al tempo membri del Consiglio d’Europa.</p>
<p>La Legge Regionale 18/2018 limita il diritto di associarsi liberamente e di non essere discriminati per avere legittimamente esercitato quel diritto sociale?</p>
<p>A parere degli <strong>On.li Catalfamo</strong> e <strong>Lo Curto</strong> e anche secondo il sottoscritto, tale limitazione sussiste drammaticamente.</p>
<p>Nella storia recente, l’appartenenza alla massoneria o, in termini giuridici, l’iscrizione ad una associazione massonica è stata oggetto d’attenzione di parecchie norme regionali:</p>
<ol>
<li>R. Friuli Venezia Giulia 15 febbraio 2000, n.1, che modifica ed integra la L.R. 23 giugno 1978, n.75;</li>
<li>R. Marche 1 dicembre 2005, n.27;</li>
<li>R. Marche 5 agosto 1996, n.34;</li>
<li>R. Toscana 29 agosto 1983, n.68;</li>
<li>R. Toscana 6 novembre 2012, n.61;</li>
<li>R. Toscana 5 giugno 2017, n.26.</li>
</ol>
<p>Due di queste sono state impugnate dal Grande Oriente d’Italia innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, per entrambe le leggi delle regioni Friuli e Marche, la Corte Europea ha accolto il ricorso e condannato lo Stato Italiano, dichiarando le norme impugnate violative dei diritti di libertà di associazione e di non discriminazione.</p>
<p>La Corte, in casi come quelli, procede con il verificare se c’è stata un’ingerenza dello stato nel godimento del diritto in questione; se il vaglio è positivo successivamente valuta se detta ingerenza è giustificata o meno. Il giudizio sulla giustificabilità dell’ingerenza si basa sulla previsione di Legge, sulla finalità legittima di tale legge e sulla valutazione se quell’ingerenza sia <strong>necessaria</strong> in una società democratica. Questo tipo di giudizio mira all’accertamento del principio di proporzionalità.</p>
<p>Seguendo questo schema, sussistendo l’ingerenza (per un eventuale pregiudizio in termini di perdita di prestigio con conseguente aumento dello stigma sociale avverso la massoneria e, in termini pratici, con l’eventuale perdita di membri), la Corte valuta se ricorrono nel caso di specie i motivi giustificatori: <strong>1) legalità; 2) fine legittimo; 3) necessità dell’intervento normativo in una società democratica</strong>.</p>
<p>Nei due casi sottoposto al vaglio della CEDU, la legalità è stata soddisfatta dalla natura di legge regionale; quanto al ricorrere di un fine legittimo, la Corte ha dato dignità all’interesse delle pubbliche autorità di «<em>rassicurare l’opinione pubblica in una fase in cui era forte la questione sul ruolo dei massoni nella vita del paese</em>», come ingerenza tendente alla protezione della sicurezza nazionale e della difesa dell’ordine pubblico.</p>
<p>Ma è il successivo vaglio &#8211; la necessità di tale ingerenza in una società democratica &#8211; che ha portato alla condanna dello stato italiano.</p>
<p>La Corte in quei due casi ha ritenuto che la libertà di associazione rivesta una tale importanza da non potere subire alcuna limitazione, sia pure per una persona candidata ad una carica pubblica, nella misura in cui l&#8217;interessato non commetta egli stesso, in ragione della sua appartenenza all&#8217;associazione, alcun atto irreprensibile. In conclusione, l&#8217;obbligo di dichiarare la propria appartenenza alla massoneria e soltanto alla massoneria, per la CEDU non appare &#8220;necessario in una società democratica&#8221; e risulta discriminatorio perché viola il principio di parità di trattamento tra le associazione massoniche e tutte le altre associazioni ammesse dall’Ordinamento, senza una ragionevole ed obiettiva giustificazione.</p>
<p>La Legge Regionale 18/2018, da un punto di vista tecnico è manchevole sotto molteplici aspetti. L’art. 1 che impone l’obbligo dichiarativo di appartenenza alla massoneria o ad associazioni similari <strong>contrasta con l’art.3 della Costituzione</strong> e costituisce una evidente discriminazione tra le associazioni massoniche e tutte le altre associazioni ammesse dall’Ordinamento, la partecipazione alle quali non dovrà essere dichiarata ai sensi di questa norma regionale.</p>
<p>Questa discriminazione, peraltro, era già stata evidenziata ai deputati dell’ARS, prima dell’approvazione della Legge, dal Servizio Studi dell’Ufficio per l&#8217;attività legislativa in materia istituzionale dell’Assemblea Regionale Siciliana, in un documento datato 3 ottobre 2018.</p>
<p>L’Art.2 della medesima Legge Regionale stabilisce che in caso di mancato deposito delle dichiarazioni di appartenenza alla massoneria, previste dall’art.1, il nominativo del soggetto che si è sottratto all’obbligo dichiarativo venga comunicato all’Assemblea Regionale ovvero al Consiglio comunale di appartenenza e che tali comunicazioni vengano pubblicate sul sito internet dell’ARS o del comune di riferimento.</p>
<p>A questo punto viene da chiedersi, se l’obiettivo della Legge Regionale 18/2018 dovesse essere quello di <strong>rendere trasparenti e conoscibili</strong> gli interessi anche culturali dei rappresentanti eletti del popolo, come mai la norma prevede solo la pubblicazione dei nominativi dei soggetti che si sono sottratti all’obbligo di dichiarare la propria appartenenza ovvero la non appartenenza alla massoneria? E non, piuttosto, la pubblicazione delle dichiarazioni positive di appartenenza rese dai deputati o consiglieri comunali eletti?</p>
<p>Le domande, invero legittime, non possono trovare risposta, giacché la <strong>Legge Regionale occulta la propria finalità</strong>, non vi è nessun articolo che specifica quale sia l’interesse pubblico superiore da tutelare, per giustificare un atto normativo tecnicamente discriminatorio.</p>
<p>Se decidessimo di vagliare la nostra legge regionale, alla luce dei criteri utilizzati dalla CEDU cioè 1) legalità; 2) fine legittimo; 3) necessità dell’intervento normativo in una società democratica, dovremmo tutti riconoscere che solo il primo vaglio sarebbe positivo, giacché lo strumento utilizzato è di rango legislativo ma il secondo criterio, quello del fine legittimo, non sarebbe valutabile, perché rimasto occulto nella lettera della Legge. È evidente, pertanto, che il giudizio finale comporterebbe una sicura censura della Legge, perché discrimina dei cittadini e non consente loro di esercitare il diritto di associarsi liberamente, senza nemmeno specificare qual è l’interesse che la legge mira a tutelare.</p>
<p>Consapevoli di tutto questo, gli <strong>On.li Antonio Catalfamo</strong> ed <strong>Eleonora Lo Curto</strong> si sono opposti strenuamente all’approvazione della Legge e hanno dichiarato che la impugneranno avanti al Tribunale competente, non appena sarà loro consentito, al fine di sollevare la questione di legittimità costituzionale.</p>
<p>Noi, dal canto nostro, possiamo dire che il più antico parlamento d’Europa ha dato pessima testimonianza di sé ma fin quando vi saranno donne e uomini liberi, nelle istituzioni e nella società, pronti a difendere i più alti principi della nostra Costituzione, la fiaccola della libertà splenderà sempre e la luce della speranza rimarrà accesa nella nostra coscienza.</p>
<p>La registrazione video dell&#8217;intervento:</p>
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<p>Video sul canale YouTube: <a href="https://youtu.be/1Xn7LiGisD4">https://youtu.be/1Xn7LiGisD4</a></p>
<p>Rassegna stampa dell&#8217;evento:</p>
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<li><a href="https://www.grandeoriente.it/palermo-il-grande-oriente-allars-per-difendere-la-liberta-di-associazione-il-presidente-miccichesiete-i-benvenuti-a-palazzo-dei-normanni/">https://www.grandeoriente.it/palermo-il-grande-oriente-allars-per-difendere-la-liberta-di-associazione-il-presidente-miccichesiete-i-benvenuti-a-palazzo-dei-normanni/</a></li>
<li><a href="https://www.siciliaogginotizie.it/2019/01/10/ieri-incontro-sulla-massoneria-e-la-liberta-di-associazione-allars-legge-fava-mostruosa-espressa-la-vicinanza-del-governo-regionale/">https://www.siciliaogginotizie.it/2019/01/10/ieri-incontro-sulla-massoneria-e-la-liberta-di-associazione-allars-legge-fava-mostruosa-espressa-la-vicinanza-del-governo-regionale/</a></li>
<li><a href="https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-il-grande-oriente-si-riunisce-all-ars-dopo-la-legge-sulla-massoneria-norma-mostruosa/324130/324748">https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-il-grande-oriente-si-riunisce-all-ars-dopo-la-legge-sulla-massoneria-norma-mostruosa/324130/324748</a></li>
<li><a href="https://varesepress.info/palermo-non-esiste-la-liberta-di-associarsi-alla-massoneria/">https://varesepress.info/palermo-non-esiste-la-liberta-di-associarsi-alla-massoneria/</a></li>
<li><a href="http://trinacrianews.eu/palermo-allars-convegno-art-18-liberi-associarsi-del-gran-maestro-grande-oriente-ditalia-bisi/">http://trinacrianews.eu/palermo-allars-convegno-art-18-liberi-associarsi-del-gran-maestro-grande-oriente-ditalia-bisi/</a></li>
<li><a href="https://vivicentro.it/nazionale-24h/spettacoli/eventi-e-convegni/palermo-convegno-liberi-di-associarsi-organizzato-dalla-massoneria-italiana/">https://vivicentro.it/nazionale-24h/spettacoli/eventi-e-convegni/palermo-convegno-liberi-di-associarsi-organizzato-dalla-massoneria-italiana/</a></li>
<li><a href="https://www.nuovosud.it/87628-politica-palermo/massoneria-allars-il-convegno-liberi-di-associarsi-duro-attacco-alla-legge">https://www.nuovosud.it/87628-politica-palermo/massoneria-allars-il-convegno-liberi-di-associarsi-duro-attacco-alla-legge</a></li>
<li><a href="https://livesicilia.it/2019/01/09/i-massoni-a-palazzo-dei-normanni-ora-basta-non-siamo-criminali_1025905/">https://livesicilia.it/2019/01/09/i-massoni-a-palazzo-dei-normanni-ora-basta-non-siamo-criminali_1025905/</a></li>
<li><a href="http://palermo.gds.it/2019/01/09/legge-sulla-massoneria-allars-bisi-mostruosa-viola-i-diritti-umani_981048/">http://palermo.gds.it/2019/01/09/legge-sulla-massoneria-allars-bisi-mostruosa-viola-i-diritti-umani_981048/</a></li>
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<li><a href="https://sicilia.opinione.it/convegno-della-massoneria-a-palazzo-dei-normanni-micciche-scelta-di-liberta/">https://sicilia.opinione.it/convegno-della-massoneria-a-palazzo-dei-normanni-micciche-scelta-di-liberta/</a></li>
<li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=QsSQh39Vo-c">https://www.youtube.com/watch?v=QsSQh39Vo-c</a></li>
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<p>The post <a href="https://www.andreapruiti.eu/2019/01/09/trascrizione-dellintervento-sullart-18-della-costituzione-italiana/">Trascrizione dell&#8217;intervento sull&#8217;art. 18 della Costituzione Italiana.</a> appeared first on <a href="https://www.andreapruiti.eu">Andrea Pruiti</a>.</p>
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