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		<title>Prime riflessioni sul DDL “Scudo Democratico”</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 19:16:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>“Tutela della democrazia” o minaccia alla libertà? Il Disegno di Legge “Scudo Democratico”, proposto dai senatori Lombardo, Calenda, Richetti e Rosato, tutti di Azione, si propone di difendere il sistema elettorale italiano da interferenze esterne e campagne di disinformazione. Un proposito nobile sulla carta, ma che, letto tra le righe del DDL, solleva questioni spinose: [&#8230;]</p>
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<p><strong>“Tutela della democrazia” o minaccia alla libertà?</strong></p>



<p>Il Disegno di Legge “Scudo Democratico”, proposto dai senatori Lombardo, Calenda, Richetti e Rosato, tutti di Azione, si propone di difendere il sistema elettorale italiano da interferenze esterne e campagne di disinformazione. Un proposito nobile sulla carta, ma che, letto tra le righe del DDL, solleva questioni spinose: chi decide cosa è vero e cosa è falso? E soprattutto, chi vigila sui controllori?</p>



<p>Il rischio che questo provvedimento possa tradursi in un bavaglio all’informazione è tutt’altro che teorico. Nella storia recente abbiamo assistito a numerosi esempi in cui strumenti pensati per “proteggere” la democrazia si sono trasformati in strumenti di censura, soffocando il dissenso e alterando il libero mercato delle idee.&nbsp;<strong>La democrazia non si difende limitando la libertà d’espressione, ma garantendo il pluralismo e il confronto critico</strong>.</p>



<p><strong>La sottile linea tra tutela e censura</strong></p>



<p>Il DDL introdurrebbe un “comitato di analisi” che, in collaborazione con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), avrebbe il compito di monitorare e, se necessario, etichettare o rimuovere contenuti ritenuti fuorvianti. Ma chi stabilisce il confine tra un’opinione controversa e una notizia falsa? E chi garantisce che questo non si trasformi in un meccanismo di selezione delle informazioni favorevoli a chi è al potere?</p>



<p>L’AGCOM, a sua volta, avrebbe poteri di supervisione e di sanzione nei confronti delle aziende che non implementino le misure richieste. Questo solleva un’altra questione critica: è opportuno affidare a un’agenzia amministrativa poteri così estesi nella regolamentazione dell’informazione politica? Il rischio evidente è che le decisioni dell’AGCOM potrebbero essere influenzate da pressioni politiche, creando una pericolosa commistione tra regolazione e controllo dell’opinione pubblica.</p>



<p>Come scriveva George Orwell in&nbsp;<em>1984</em>, “La libertà è la libertà di dire che due più due fa quattro. Concesso questo, tutto il resto ne consegue”. Il pericolo di delegare a un’autorità il compito di determinare ciò che può o non può essere discusso è che, a lungo termine, la verità diventi solo quella sancita dall’alto.</p>



<p><strong>Le distorsioni nel mercato dell’informazione</strong></p>



<p>Un altro elemento critico riguarda il ruolo delle piattaforme digitali. Queste, secondo il DDL, sarebbero obbligate a conformarsi ai criteri stabiliti dai comitati di analisi, introducendo filtri, avvisi e persino la rimozione preventiva dei contenuti ritenuti “pericolosi”. Questo non solo crea un sistema di controllo pervasivo, ma altera anche il mercato dell’informazione.</p>



<p>Luigi Einaudi, nelle sue “Prediche inutili”, ammoniva: “Prima conoscere, poi discutere, poi deliberare”, evidenziando come il buon funzionamento della democrazia dipenda dall’accesso a informazioni plurali e non filtrate da una mano invisibile. Imporre regole troppo rigide sui contenuti digitali significa consegnare ai grandi attori della rete, ma anche -come nel caso di questo DDL- all’apparato governativo, un potere assoluto e arbitrario, soffocando il vero giornalismo e soprattutto le voci critiche. I social media, già oggi soggetti a logiche algoritmiche che premiano la viralità rispetto alla qualità, potrebbero paradossalmente diventare strumenti di controllo piuttosto che di dibattito.</p>



<p><strong>Le cause di invalidità delle elezioni: una pericolosa estensione</strong></p>



<p>Un aspetto particolarmente critico del DDL è la possibilità di sospendere o annullare le elezioni in caso di “ingerenza esterna” accertata. Una misura estrema che solleva domande allarmanti: chi decide quando un’elezione è stata “compromessa”? Quale sarebbe il livello di “compromissione accettabile”? Con quali criteri si stabilisce che la volontà popolare sia stata alterata al punto da invalidarla?</p>



<p>La normativa vigente già prevede che un’elezione possa essere annullata in presenza di&nbsp;<strong>irregolarità gravi</strong>&nbsp;che incidano direttamente sulla libertà di voto, come&nbsp;<strong>brogli elettorali, coercizione degli elettori o manipolazione dei risultati</strong>. In particolare, per quanto concerne le elezioni politiche, la&nbsp;<strong>Camera e il Senato</strong>&nbsp;giudicano sulla validità dell’elezione dei propri membri attraverso le rispettive&nbsp;<strong>Giunte delle Elezioni</strong>, che possono invalidare il risultato; per ciò che riguarda le elezioni europee, invece, si può presentare ricorso al&nbsp;<strong>TAR</strong>, che può annullare l’elezione in caso di gravi violazioni. Le decisioni del TAR sono sempre sottoponibili al vaglio del&nbsp;<strong>Consiglio di Stato</strong>.</p>



<p>Inoltre, l’Ordinamento prevede alcuni reati, disciplinati dal Codice Penale, come “Frode elettorale” (art. 96 c.p.); “Violenza o minaccia contro elettori” (art. 97 c.p.); “Corruzione elettorale” (art. 98 c.p.). In caso di accertamento di gravi illeciti, un’elezione può essere annullata su disposizione della magistratura.</p>



<p>Tuttavia, queste cause di invalidità richiedono fatti concreti e dimostrabili che abbiano compromesso in modo sostanziale la regolarità del voto e che vengono accertati attraverso ricorsi amministrativi, procedimenti penali per reati elettorali o decisioni delle Giunte parlamentari. In tutti i casi tutte le parti godono pienamente del diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione.</p>



<p>Il DDL, invece, introduce un concetto più vago: la propaganda preelettorale potrebbe diventare un motivo di sospensione delle consultazioni elettorali o di contestazione del voto già espresso. Questo è estremamente rischioso, poiché la propaganda politica è per sua natura un campo caratterizzato da toni accesi, strategie persuasive e talvolta da informazioni volutamente parziali o di parte. Se si conferisse a un’autorità il potere di decidere ex ante o peggio ex post, che un certo livello di propaganda possa giustificare l’annullamento del voto, si rischierebbe di scivolare in una zona grigia pericolosa, dove la distinzione tra “influenza indebita” e normale dibattito democratico diventa ambigua. Già oggi esistono regole per disciplinarla, ma esse non incidono sulla validità dell’elezione.</p>



<p>Estendere il concetto di “inquinamento del processo elettorale” fino a ricomprendere anche la disinformazione, potrebbe portare a contese infinite e un’instabilità politica cronica, con il rischio che qualunque elezione possa essere contestata e annullata con il pretesto di una campagna ritenuta scorretta.</p>



<p><strong>L’insidia della pena detentiva e la possibile strumentalizzazione</strong></p>



<p>Il DDL in commento per chiunque compia attività di&nbsp;<strong>disinformazione</strong>&nbsp;o&nbsp;<strong>ingerenza esterna</strong>&nbsp;volte ad alterare la competizione politica o a compromettere l’integrità del processo democratico prevede una sanzione amministrativa particolare alta (da 50.000 a 20 milioni di euro) e la&nbsp;<strong>reclusione da uno a sei anni</strong>.</p>



<p>L’applicazione di pene detentive superiori a cinque anni implica la possibilità di utilizzare strumenti investigativi come le intercettazioni telefoniche e telematiche. Se la disinformazione viene considerata un reato grave, è plausibile se non probabile che le autorità possano ricorrere a intercettazioni per individuare i responsabili. Tuttavia, questo non può non sollevare questioni di proporzionalità e tutela della privacy, soprattutto se l’ambito di applicazione della norma resta vago.</p>



<p><strong>Il vero scudo democratico è il pluralismo</strong></p>



<p>La lotta alla disinformazione è cruciale, ma il modo in cui viene combattuta fa la differenza tra una democrazia sana e un sistema repressivo. Un DDL come quello paradossalmente intitolato “Scudo Democratico”, sebbene animato da buone intenzioni, rischia di aprire la strada a forme di censura istituzionalizzate e terribilmente pervasive.</p>



<p>Piuttosto che creare comitati di controllo con poteri discrezionali, sarebbe più utile investire in&nbsp;<strong>educazione civica e alfabetizzazione digitale</strong>, fornendo ai cittadini gli strumenti per riconoscere la disinformazione in autonomia. Un’informazione libera e pluralista è il miglior antidoto contro la propaganda.</p>



<p>Come affermava Einaudi, supportato dal pensiero di John Milton e John Stuart Mill: “Il mercato delle idee deve rimanere aperto, perché solo il confronto e la libertà possono generare progresso e verità”. Se vogliamo davvero difendere la democrazia, dobbiamo assicurarci che ogni voce possa essere ascoltata, non che alcune vengano silenziate per decreto o, peggio, per decisione di comitati.</p>



<p><em>di Andrea Pruiti Ciarello<br>avvocato, consigliere di amministrazione della Fondazione Luigi Einaudi</em></p>



<p>Articolo originale pubblicato su <a href="https://www.centrostudilivatino.it/prime-riflessioni-sul-ddl-scudo-democratico/">Centro Studi Rosario Livatino</a></p>



<p>ripubblicato anche sul sito della <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/prime-riflessioni-sul-ddl-scudo-democratico/">Fondazione Luigi Einaudi ETS</a></p>



<p></p>
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		<title>Oggi la task force anti fake news. Domani? L’opinione della Fondazione Einaudi</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 13:56:34 +0000</pubDate>
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<p>Riceviamo e pubblichiamo l&#8217;intervento dell&#8217;avv. Andrea Pruiti Ciarello, consigliere di amministrazione della Fondazione Einaudi, sulla task force voluta dal governo per contrastare la circolazione di notizie false sul coronavirus</p>



<p>Partiamo dalla notizia. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha deciso di istituire, a cura del sottosegretario con delega all’Editoria&nbsp;<strong>Andrea Martella</strong>&nbsp;una “task force contro le fake news”.</p>



<p>L’abbiamo già detto, il merito dei Dpcm emanati fin qui dal Presidente&nbsp;<strong>Giuseppe Conte</strong>&nbsp;è abbastanza condivisibile, a volte tardivo, a volte blando, spesso confuso ed inefficace, ma sono provvedimenti che trovano fondamento nell’esperienza di altre nazioni (Cina, Corea del Sud) e soprattutto nel buonsenso. La forma dei suddetti Dpcm invece è assolutamente non condivisibile. Riteniamo che provvedimenti così incisivi su diritti fondamentali dell’essere umano debbano rivestire la forma del Decreto Legge, al fine poi di essere doverosamente vagliati dal Parlamento, unico organo dello Stato autorizzato dalla Costituzione a legiferare in quelle materie. Nonostante le critiche sollevate da più parti, il presidente&nbsp;<strong>Giuseppe Conte</strong>&nbsp;prosegue sulla medesima strada, fatta di autoritari Dpcm, di errori, di giravolte e di show televisivi. Fortunatamente, nonostante tanta confusione, gli italiani hanno ben compreso l’utilità di rimanere a casa e, per la prima volta, si fanno previsioni sulla fine della pandemia e sul ritorno alla normalità.</p>



<p>Fin qui il governo, con i provvedimenti adottati al fine di tutelare la salute pubblica ha compresso la libertà di circolazione (art. 13 Cost.) e la libertà di riunione (art.17 Cost.), mentre con l’istituzione di questa nuova task force sembra che ora voglia cimentarsi con la limitazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.).</p>



<p>Nonostante tutte le restrizioni che stiamo affrontando dall’inizio del mese scorso, abbiamo continuato a dire o scrivere qualsiasi cosa, esercitando normalmente e pienamente il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.</p>



<p>L’art. 21 della Costituzione stabilisce che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.</p>



<p>Si badi bene, le fake news sono una cosa seria e vanno combattute. Ma come e da chi?</p>



<p>Il nostro ordinamento punisce chi diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, con l’arresto fino a tre mesi (art. 656 c.p.).</p>



<p>L’ordinamento, però, limita il proprio potere punitivo soltanto a quelle notizie false che possono turbare l’ordine pubblico, quindi non tutte le notizie false, esagerate o tendenziose sono perseguibili.</p>



<p>Questa task force, pertanto, in quale ambito dovrà operare?</p>



<p>Per le notizie false che rientrano nell’ambito dell’art. 656 c.p., la competenza esclusiva è dell’autorità giudiziaria. Per tutte le altre notizie false, esagerate o tendenziose (che non turbano l’ordine pubblico) vige l’ombrello dell’art. 21 della Costituzione.</p>



<p>Certo, se queste notizie producono un danno, chi le diffonde potrà essere chiamato a risarcirlo ma qui entriamo nell’ambito del diritto civile che, come è noto, è nella piena disponibilità delle parti.</p>



<p>La “task force” appena varata –&nbsp;composta da rappresentanti del ministero della Salute, della Protezione civile e dell’Agcom oltre che da una serie di esperti a titolo gratuito, fra cui giornalisti, specialisti della comunicazione e del fact-checking- dovrebbe occuparsi di “combattere le cattive informazioni, che potrebbero indurre a comportamenti scorretti, i quali a loro volta rischierebbero di indebolire le misure di contenimento del contagio in questa fase così delicata”. Un fine solo apparentemente utile che tuttavia apre scenari oscuri.</p>



<p>In che modo opererà questa task force? Che poteri pretenderà di esercitare? Su quale base sarà stabilito quali sono le cattive informazione da censurare?</p>



<p>Appare utile ricordare che nelle ultime settimane le informazioni diramate da Palazzo Chigi e accreditate dalla Rai e dalle maggiori emittenti televisive sono state spesso confuse e contraddittorie, basti ricordare le diatribe sulla utilità/inutilità delle mascherine.</p>



<p>In pratica, è semplice ed umano sbagliare e correggersi ma un governo che inciampa in simili errori, come può pretendere di stabilire quale informazione sia vera e utile e quale da censurare? E poi, si converrà certamente che vi potrebbero essere delle informazioni vere e corrette, che tuttavia “rischierebbero di indebolire le misure di contenimento del contagio in questa fase così delicata”, che fine farebbero queste informazioni? Finirebbero anch’esse sotto la scure censoria di questa nuova task force?</p>



<p>Le notizie false, oggi va di moda usare il termine inglese fake news, quando non raggiungono il rilievo penalistico di cui all’art. 656 c.p. non devono essere combattute da un’autorità statale, perché altrimenti si rischia seriamente di incidere sulla libertà di espressione e di sfociare in uno stato autoritario, bensì devono rimanere sottoposte agli unici arbitri di ultima istanza, il buonsenso e la cultura individuale.</p>



<p>Se il governo vuole veramente combattere le fake news, investa più risorse in cultura, aumenti i fondi per le scuole e le università, regali libri ai nostri giovani, promuova sulle reti Rai programmi di intrattenimento che abbiano anche una funzione culturale.</p>



<p>E poi, non è paradossale che il governo che, per la prima volta nella storia repubblicana, pensa ad una commissione contro le notizie false sia costituito in larga parte e sostenuto da una forza politica che ha fondato il proprio consenso elettorale proprio sull’uso strumentale della fake news, come il M5S?</p>



<p>Basti ricordare solo alcune delle fake news targate M5S: le scie chimiche, i microchip sottopelle infilati dalla Cia, l’uomo che non sarebbe mai andato sulla luna, il pensiero noVax (“i vaccini sono come i marchi delle bestie”, diceva l’ex vicepresidente del Senato&nbsp;<strong>Paola Taverna</strong>).</p>



<p>Ebbene, questo governo è forse il meno attrezzato ed il meno autorevole per potere istituire una simile commissione.</p>



<p><strong>George Orwell,</strong>&nbsp;nel suo profetico romanzo “1984”, faceva lavorare il suo protagonista&nbsp;<strong>Winston Smith</strong>&nbsp;nel Reparto Archivio del ministero della Verità.</p>



<p>Per chi non lo ricordi, nel romanzo di Orwell, il ministero della Verità era stato concepito dal Grande Fratello, che non aspirava al potere per fini egoistici, ma per sviluppare il bene comune, ciò in quanto il popolo era formato da uomini deboli e pavidi, incapaci di reggere la libertà o la verità. Per ovviare a questa incapacità, il Partito aveva stabilito che il popolo doveva essere ingannato in maniera sistematica da individui più forti; il “miniver” (ministero della Verità) confezionava non solo la verità del presente ma, all’occorrenza riscriveva anche la storia, tutto ciò per fare apparire più sostenibile ed accettabile la verità più comoda.</p>



<p>Vedete delle similitudini?</p>



<p>Intanto, consigliamo al presidente Giuseppe Conte e al sottosegretario Andrea Martella di rileggere Orwell, potrebbero trarre ulteriore ispirazione e, dopo il ministero della Verità, introdurre sperimentalmente in Italia l’uso della Neolingua, la lingua creata da Orwell ad hoc per rendere il popolo felice.</p>



<p>Tanto a che serve la libertà se c’è la felicità?</p>



<p>Articolo pubblicato su <a href="https://formiche.net/2020/04/fake-news-task-force-orwell/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formiche.net</a></p>



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