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	<title>art. 18 Archivi - Andrea Pruiti</title>
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	<description>A parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire</description>
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	<title>art. 18 Archivi - Andrea Pruiti</title>
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		<title>Trascrizione dell&#8217;intervento sull&#8217;art. 18 della Costituzione Italiana.</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 19:04:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Trascrizione dell&#8217;intervento dell&#8217;Avv. Andrea Pruiti Ciarello sull&#8217;art. 18 della Costituzione Italiana, nell&#8217;ambito del convegno &#8220;Liberi di associarsi&#8221;, organizzato dal Grande Oriente d&#8217;Italia, con il patrocinio dell&#8217;Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo il 9/01/2019 nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni (Palermo). Sono trascorsi quasi novecento anni dal momento in cui il parlamento siciliano divenne, primo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Trascrizione dell&#8217;intervento dell&#8217;Avv. <strong>Andrea Pruiti Ciarello</strong> sull&#8217;art. 18 della Costituzione Italiana, nell&#8217;ambito del convegno &#8220;Liberi di associarsi&#8221;, organizzato dal Grande Oriente d&#8217;Italia, con il patrocinio dell&#8217;Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo il 9/01/2019 nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni (Palermo).</p>
<p>Sono trascorsi quasi novecento anni dal momento in cui il parlamento siciliano divenne, primo tra tutti gli stati europei, moderno strumento di amministrazione del regno, somma assise deliberativa e regolatoria dei rapporti civili, esempio di innovazione politica ed amministrativa e ritrovarsi oggi, in questo luogo così significativo, a parlare della Costituzione Italiana e, in particolare, del diritto di associarsi liberamente, sancito dall’art.18, potrebbe sembrare quasi un vuoto esercizio retorico.</p>
<p>Così non è, però, i fatti dimostrano che occorre impegnarsi nel dare corpo alle fredde norme costituzionali, perché quelli che sembrano diritti inviolabili dell’uomo corrono quotidianamente il rischio di essere gettati nell’oblio o di essere calpestati. Tale rischio cresce al crescere del disinteresse dei giovani alla politica, cresce al crescere della demagogia e del populismo nella retorica politica, cresce quando il rigore normativo cede il passo alla ricerca pervicace ed indiscriminata del consenso.</p>
<p>Ci si trova quindi a discutere dell’effettività del diritto di associazione, giacché lo scorso 4 ottobre 2018, l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la <strong>Legge Regionale n.18/2018</strong>, la quale per un perverso scherzo del destino, va a intaccare proprio quel diritto che l’art.18 della Costituzione riconosce e garantisce.</p>
<p>La nostra bella Costituzione prevede che “<strong><em>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale</em></strong>”. Questo testo, apparentemente semplice, esprime in realtà tutta la polemica e la frustrazione del popolo italiano, contro la censura fascista. Durante il regime dittatoriale, proprio la libertà di associazione, subì una drastica compressione.</p>
<p>L’Assemblea Costituente, nel redigere quel testo ancora oggi vigente, deliberò di dare alla libertà di associazione, la formulazione più ampia possibile di libertà positiva, cioè quella di essere riconosciuta all’interno dell’Ordinamento con il minore intervento potestativo dello Stato. Così il testo base sul quale lavorarono i deputati della I sottocommissione, ovvero “<em>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione preventiva, per scopi che non contrastino con le leggi penali e con le libertà garantite dalla Costituzione</em>” subì delle censure e delle profonde modificazioni, al fine di rendere quanto più ampio possibile il diritto di associarsi.</p>
<p>L’Aggettivo “preventiva”, dopo la locuzione “senza autorizzazione”, fu fortemente censurato dall’<strong>On. Roberto Lucifero d’Aprigliano</strong> (monarchico e liberale) che propose di sopprimerlo, giudicandolo limitativo, poiché poteva fare pensare che il legislatore, pur non potendo imporre autorizzazioni preventive, ne potesse tuttavia imporre di successive alla costituzione della associazione.</p>
<p>La parte finale del primo comma, ovvero quella che prevedeva che la libertà di associazione dovesse essere riconosciuta per scopi che non contrastino “con le libertà garantite dalla Costituzione” fu proposta dall’<strong>On.le Giorgio La Pira</strong>, Democratico Cristiano, con il supporto del collega di partito <strong>On.le Aldo Moro</strong>, il quale proponeva come variante di specificare “libertà democratiche” ma, paradossalmente, anche tale formulazione si prestava ad interpretazioni restrittive della libertà di associazione. L’<strong>On.le Elio Basso</strong>, avvocato e socialista, criticò aspramente la proposta dei colleghi democristiani perché tra le libertà che la Costituzione garantisce vi è il diritto di proprietà (art.42) e subordinare la libertà di associazione al rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, avrebbe potuto in qualche modo limitare il diritto di associazione di movimenti politici come il partito socialista ed il partito comunista, i quali avevano una concezione non liberale della proprietà privata e “si riunivano per ridurla o vietarla” (cit. On.le Basso). Quella formulazione, pertanto, si poteva prestare ad abusi, consentendo astrattamente di vietare le riunioni dei partiti socialista e comunista, prendendo a pretesto un contrasto, vero o presunto, con le libertà garantite dalla Costituzione.</p>
<p>Alla fine, la I sottocommissione dell’Assemblea Costituente esitò il testo che noi oggi conosciamo, respingendo tanto la proposta dell’On.le La Pira, quanto l’emendamento dell’On.le Moro, al fine di non restringere in nessun modo la libertà di associazione; sul punto l’<strong>On.le Pietro Mancini</strong>, socialista, fece osservare che “il concetto di libertà è il concetto informatore di tutta la nostra Costituzione”.</p>
<p>Quel testo venne poi approvato dall’Assemblea Costituente senza nessuna modifica o integrazione.</p>
<p>La portata escatologica dei principi generali sanciti dal primo comma, trova un argine nel secondo comma del medesimo art.18, il quale nel testo vigente prescrive: “<em>Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare</em>”.</p>
<p>Gli On.li La Pira e Basso proposero di vietare “le associazioni segrete a carattere militare” ma l’On.le Mancini fece osservare che costituire un’associazione segreta a carattere militare era già vietato dall’Ordinamento Penale e che sarebbe stato più opportuno attribuire alla norma un carattere politico e propose di integrare il lemma con “<em>carattere militare <strong>fascista</strong></em>”. L’<strong>On.le Concetto Marchesi</strong>, accademico, socialista, catanese, si espresse in modo quasi vaticinante, rilevando che il fascismo tende a rispuntare sotto altre denominazioni e, pertanto, la formulazione proposta dal collega Mancini non sarebbe stata sufficiente allo scopo.</p>
<p>L’attuale formulazione la dobbiamo all’iniziativa dell’On.le Moro e dell’<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Meuccio_Ruini"><strong>On.le Meucio Ruini</strong></a>, i quale ebbero la lungimiranza di evitare specifiche attribuzioni di carattere politico, che di fatto avrebbero limitato la portata generalista della norma.</p>
<p>L’altro limite, imposto dal secondo comma dell’art.18 della Costituzione è quello relativo alla proibizione delle associazioni segrete.</p>
<p>L’aggettivo “segreta”, privo di una precisa delineazione d’ambito, generò un vivace dibattito nella I sottocommissione; l’<strong>On.le Ugo Della Seta</strong> propose all’Assemblea un emendamento chiarificatore: segrete sono da considerarsi quelle associazioni che celano la propria sede, non compiono atti pubblici e celano i principi che professano.</p>
<p>Quell’emendamento non venne approvato ma trovò sostegno da parte dell’On.le Lucifero d’Aprigliano, il quale riconobbe che, senza quelle specificazioni, sarebbero stati possibili arbitrî successivi nell’interpretazione della norma costituzionale.</p>
<p>Termina qui l’analisi dell’art.18 e della sua genesi, utile a comprendere l’estrema sensibilità dei membri dell’Assemblea Costituente e dell’importanza centrale e baricentrica della libertà di associazione nell’impianto costituzionale.</p>
<p>Tale libertà, nella sua applicazione pratica, trova sostegno anche nell’art.3 della Costituzione, ove viene esposto il principio di non discriminazione.</p>
<p>La libertà di associarsi liberamente ed il diritto di non essere discriminati, trovano un’ulteriore affermazione negli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, dai 12 stati al tempo membri del Consiglio d’Europa.</p>
<p>La Legge Regionale 18/2018 limita il diritto di associarsi liberamente e di non essere discriminati per avere legittimamente esercitato quel diritto sociale?</p>
<p>A parere degli <strong>On.li Catalfamo</strong> e <strong>Lo Curto</strong> e anche secondo il sottoscritto, tale limitazione sussiste drammaticamente.</p>
<p>Nella storia recente, l’appartenenza alla massoneria o, in termini giuridici, l’iscrizione ad una associazione massonica è stata oggetto d’attenzione di parecchie norme regionali:</p>
<ol>
<li>R. Friuli Venezia Giulia 15 febbraio 2000, n.1, che modifica ed integra la L.R. 23 giugno 1978, n.75;</li>
<li>R. Marche 1 dicembre 2005, n.27;</li>
<li>R. Marche 5 agosto 1996, n.34;</li>
<li>R. Toscana 29 agosto 1983, n.68;</li>
<li>R. Toscana 6 novembre 2012, n.61;</li>
<li>R. Toscana 5 giugno 2017, n.26.</li>
</ol>
<p>Due di queste sono state impugnate dal Grande Oriente d’Italia innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, per entrambe le leggi delle regioni Friuli e Marche, la Corte Europea ha accolto il ricorso e condannato lo Stato Italiano, dichiarando le norme impugnate violative dei diritti di libertà di associazione e di non discriminazione.</p>
<p>La Corte, in casi come quelli, procede con il verificare se c’è stata un’ingerenza dello stato nel godimento del diritto in questione; se il vaglio è positivo successivamente valuta se detta ingerenza è giustificata o meno. Il giudizio sulla giustificabilità dell’ingerenza si basa sulla previsione di Legge, sulla finalità legittima di tale legge e sulla valutazione se quell’ingerenza sia <strong>necessaria</strong> in una società democratica. Questo tipo di giudizio mira all’accertamento del principio di proporzionalità.</p>
<p>Seguendo questo schema, sussistendo l’ingerenza (per un eventuale pregiudizio in termini di perdita di prestigio con conseguente aumento dello stigma sociale avverso la massoneria e, in termini pratici, con l’eventuale perdita di membri), la Corte valuta se ricorrono nel caso di specie i motivi giustificatori: <strong>1) legalità; 2) fine legittimo; 3) necessità dell’intervento normativo in una società democratica</strong>.</p>
<p>Nei due casi sottoposto al vaglio della CEDU, la legalità è stata soddisfatta dalla natura di legge regionale; quanto al ricorrere di un fine legittimo, la Corte ha dato dignità all’interesse delle pubbliche autorità di «<em>rassicurare l’opinione pubblica in una fase in cui era forte la questione sul ruolo dei massoni nella vita del paese</em>», come ingerenza tendente alla protezione della sicurezza nazionale e della difesa dell’ordine pubblico.</p>
<p>Ma è il successivo vaglio &#8211; la necessità di tale ingerenza in una società democratica &#8211; che ha portato alla condanna dello stato italiano.</p>
<p>La Corte in quei due casi ha ritenuto che la libertà di associazione rivesta una tale importanza da non potere subire alcuna limitazione, sia pure per una persona candidata ad una carica pubblica, nella misura in cui l&#8217;interessato non commetta egli stesso, in ragione della sua appartenenza all&#8217;associazione, alcun atto irreprensibile. In conclusione, l&#8217;obbligo di dichiarare la propria appartenenza alla massoneria e soltanto alla massoneria, per la CEDU non appare &#8220;necessario in una società democratica&#8221; e risulta discriminatorio perché viola il principio di parità di trattamento tra le associazione massoniche e tutte le altre associazioni ammesse dall’Ordinamento, senza una ragionevole ed obiettiva giustificazione.</p>
<p>La Legge Regionale 18/2018, da un punto di vista tecnico è manchevole sotto molteplici aspetti. L’art. 1 che impone l’obbligo dichiarativo di appartenenza alla massoneria o ad associazioni similari <strong>contrasta con l’art.3 della Costituzione</strong> e costituisce una evidente discriminazione tra le associazioni massoniche e tutte le altre associazioni ammesse dall’Ordinamento, la partecipazione alle quali non dovrà essere dichiarata ai sensi di questa norma regionale.</p>
<p>Questa discriminazione, peraltro, era già stata evidenziata ai deputati dell’ARS, prima dell’approvazione della Legge, dal Servizio Studi dell’Ufficio per l&#8217;attività legislativa in materia istituzionale dell’Assemblea Regionale Siciliana, in un documento datato 3 ottobre 2018.</p>
<p>L’Art.2 della medesima Legge Regionale stabilisce che in caso di mancato deposito delle dichiarazioni di appartenenza alla massoneria, previste dall’art.1, il nominativo del soggetto che si è sottratto all’obbligo dichiarativo venga comunicato all’Assemblea Regionale ovvero al Consiglio comunale di appartenenza e che tali comunicazioni vengano pubblicate sul sito internet dell’ARS o del comune di riferimento.</p>
<p>A questo punto viene da chiedersi, se l’obiettivo della Legge Regionale 18/2018 dovesse essere quello di <strong>rendere trasparenti e conoscibili</strong> gli interessi anche culturali dei rappresentanti eletti del popolo, come mai la norma prevede solo la pubblicazione dei nominativi dei soggetti che si sono sottratti all’obbligo di dichiarare la propria appartenenza ovvero la non appartenenza alla massoneria? E non, piuttosto, la pubblicazione delle dichiarazioni positive di appartenenza rese dai deputati o consiglieri comunali eletti?</p>
<p>Le domande, invero legittime, non possono trovare risposta, giacché la <strong>Legge Regionale occulta la propria finalità</strong>, non vi è nessun articolo che specifica quale sia l’interesse pubblico superiore da tutelare, per giustificare un atto normativo tecnicamente discriminatorio.</p>
<p>Se decidessimo di vagliare la nostra legge regionale, alla luce dei criteri utilizzati dalla CEDU cioè 1) legalità; 2) fine legittimo; 3) necessità dell’intervento normativo in una società democratica, dovremmo tutti riconoscere che solo il primo vaglio sarebbe positivo, giacché lo strumento utilizzato è di rango legislativo ma il secondo criterio, quello del fine legittimo, non sarebbe valutabile, perché rimasto occulto nella lettera della Legge. È evidente, pertanto, che il giudizio finale comporterebbe una sicura censura della Legge, perché discrimina dei cittadini e non consente loro di esercitare il diritto di associarsi liberamente, senza nemmeno specificare qual è l’interesse che la legge mira a tutelare.</p>
<p>Consapevoli di tutto questo, gli <strong>On.li Antonio Catalfamo</strong> ed <strong>Eleonora Lo Curto</strong> si sono opposti strenuamente all’approvazione della Legge e hanno dichiarato che la impugneranno avanti al Tribunale competente, non appena sarà loro consentito, al fine di sollevare la questione di legittimità costituzionale.</p>
<p>Noi, dal canto nostro, possiamo dire che il più antico parlamento d’Europa ha dato pessima testimonianza di sé ma fin quando vi saranno donne e uomini liberi, nelle istituzioni e nella società, pronti a difendere i più alti principi della nostra Costituzione, la fiaccola della libertà splenderà sempre e la luce della speranza rimarrà accesa nella nostra coscienza.</p>
<p>La registrazione video dell&#8217;intervento:</p>
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<p>Video sul canale YouTube: <a href="https://youtu.be/1Xn7LiGisD4">https://youtu.be/1Xn7LiGisD4</a></p>
<p>Rassegna stampa dell&#8217;evento:</p>
<ol>
<li><a href="https://www.grandeoriente.it/palermo-il-grande-oriente-allars-per-difendere-la-liberta-di-associazione-il-presidente-miccichesiete-i-benvenuti-a-palazzo-dei-normanni/">https://www.grandeoriente.it/palermo-il-grande-oriente-allars-per-difendere-la-liberta-di-associazione-il-presidente-miccichesiete-i-benvenuti-a-palazzo-dei-normanni/</a></li>
<li><a href="https://www.siciliaogginotizie.it/2019/01/10/ieri-incontro-sulla-massoneria-e-la-liberta-di-associazione-allars-legge-fava-mostruosa-espressa-la-vicinanza-del-governo-regionale/">https://www.siciliaogginotizie.it/2019/01/10/ieri-incontro-sulla-massoneria-e-la-liberta-di-associazione-allars-legge-fava-mostruosa-espressa-la-vicinanza-del-governo-regionale/</a></li>
<li><a href="https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-il-grande-oriente-si-riunisce-all-ars-dopo-la-legge-sulla-massoneria-norma-mostruosa/324130/324748">https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-il-grande-oriente-si-riunisce-all-ars-dopo-la-legge-sulla-massoneria-norma-mostruosa/324130/324748</a></li>
<li><a href="https://varesepress.info/palermo-non-esiste-la-liberta-di-associarsi-alla-massoneria/">https://varesepress.info/palermo-non-esiste-la-liberta-di-associarsi-alla-massoneria/</a></li>
<li><a href="http://trinacrianews.eu/palermo-allars-convegno-art-18-liberi-associarsi-del-gran-maestro-grande-oriente-ditalia-bisi/">http://trinacrianews.eu/palermo-allars-convegno-art-18-liberi-associarsi-del-gran-maestro-grande-oriente-ditalia-bisi/</a></li>
<li><a href="https://vivicentro.it/nazionale-24h/spettacoli/eventi-e-convegni/palermo-convegno-liberi-di-associarsi-organizzato-dalla-massoneria-italiana/">https://vivicentro.it/nazionale-24h/spettacoli/eventi-e-convegni/palermo-convegno-liberi-di-associarsi-organizzato-dalla-massoneria-italiana/</a></li>
<li><a href="https://www.nuovosud.it/87628-politica-palermo/massoneria-allars-il-convegno-liberi-di-associarsi-duro-attacco-alla-legge">https://www.nuovosud.it/87628-politica-palermo/massoneria-allars-il-convegno-liberi-di-associarsi-duro-attacco-alla-legge</a></li>
<li><a href="https://livesicilia.it/2019/01/09/i-massoni-a-palazzo-dei-normanni-ora-basta-non-siamo-criminali_1025905/">https://livesicilia.it/2019/01/09/i-massoni-a-palazzo-dei-normanni-ora-basta-non-siamo-criminali_1025905/</a></li>
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<li><a href="https://sicilia.opinione.it/convegno-della-massoneria-a-palazzo-dei-normanni-micciche-scelta-di-liberta/">https://sicilia.opinione.it/convegno-della-massoneria-a-palazzo-dei-normanni-micciche-scelta-di-liberta/</a></li>
<li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=QsSQh39Vo-c">https://www.youtube.com/watch?v=QsSQh39Vo-c</a></li>
</ol>
<p>The post <a href="https://www.andreapruiti.eu/2019/01/09/trascrizione-dellintervento-sullart-18-della-costituzione-italiana/">Trascrizione dell&#8217;intervento sull&#8217;art. 18 della Costituzione Italiana.</a> appeared first on <a href="https://www.andreapruiti.eu">Andrea Pruiti</a>.</p>
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		<title>Le libertà decadenti nell’Italia di oggi *</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 11:24:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Le libertà decadenti è il titolo che abbiamo voluto dare a questa pomeridiana conversazione, poiché vogliamo focalizzare l’attenzione sulla situazione di decantismo liberale, che sembra aleggiare concretamente sul nostro Paese e sull’intera Europa. I movimenti populisti e demagogici si alimentano della rabbia della gente, innescata dalle crescenti difficoltà economiche congiunturali e spingono verso modelli politici [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le libertà decadenti è il titolo che abbiamo voluto dare a questa pomeridiana conversazione, poiché vogliamo focalizzare l’attenzione sulla situazione di decantismo liberale, che sembra aleggiare concretamente sul nostro Paese e sull’intera Europa. I movimenti populisti e demagogici si alimentano della rabbia della gente, innescata dalle crescenti difficoltà economiche congiunturali e spingono verso modelli politici che mettono a serio rischio le libertà fondamentali, fino ad ora riconosciute come inviolabili nell’intero Occidente.</p>
<p>Sappiamo troppo bene che questi movimenti demagogici e populisti prosperano laddove vi è incultura ed un basso livello di consapevolezza politica e istituzionale.</p>
<p>Confortati da molti dati statistici, noi crediamo che in Italia il numero di persone consapevoli della situazione politica ed istituzionale e finanche il numero di chi coltiva una sana coscienza civica vada quotidianamente degradando.</p>
<p>“Libertà decadenti” perché alcune libertà fondamentali rischiano di essere private della loro effettività e rimanere lettera muta della nostra costituzione</p>
<p>In questo quadro socio-politico, riteniamo che la libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta dall’art. 21 della Costituzione sia pericolosamente minata, nell’ambito della sua effettività, dal crescente ricorso a “fake news” e sostanziale impunità di chi, soprattutto <em>on line</em>, lede la reputazione di qualcun altro.</p>
<p>La libertà di associazione, cristallizzata nell’art.18, altro fondamentale pilastro delle garanzie costituzionali, sembra perdere di consistenza, di fronte a tendenze culturali, mediatiche e politiche che negli ultimi mesi hanno catturato l’interesse dell’opinione pubblica.</p>
<p>Per introdurre la tematica odierna, sono andato a rivedere i lavori preparatori dell’Assemblea Costituente e precisamente il dibattito che c’è stato tra gli eletti dell’Assemblea e tra i componenti della prima sottocommissione “Diritti e doveri dei cittadini”, in merito al testo degli artt. 18 e 21.</p>
<p>L’art.18 stabilisce che “1) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 2) Sono proibite le <strong>associazioni segrete</strong> e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”</p>
<p>Vi furono diverse proposte di emendamenti al testo poi approvato, uno dei quali, proposto dai relatori Basso e La Pira, prevedeva di aggiungere “preventiva” a “senza autorizzazione” ma il brillante intervento di <strong>Roberto Lucifero d’Aprigliano</strong>, monarchico e liberale, che fu anche segretario del PLI fino al dicembre del 1948, ottenne la soppressione di quell’aggettivo, ritenuto <strong>limitativo</strong>, poiché poteva far pensare che il legislatore, pur non potendo imporre autorizzazioni preventive, ne potesse tuttavia imporre di successive alla costituzione della associazione.</p>
<p>Il secondo comma prevede la proibizione delle associazioni segrete e di quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Fermi restando gli ampi spazi indicati nel primo comma dell’art.18, la prima sottocommissione si divise sul significato da attribuire alle parole “<strong>associazioni segrete</strong>” e vi fu un serrato dibattito tra l’on. Della Seta ed il presidente della prima sottocommissione on. Tupini, che portò la medesima sottocommissione a presentare al vaglio dell’assemblea plenaria due diverse proposte di formulazione; delle due, venne approvata quella del testo vigente, più asciutta, rispetto a quella proposta dall’on. Della seta, che prevedeva, nella sua formulazione, degli indici dai quali si sarebbe riconosciuta una associazione segreta. Quella formulazione, apparentemente più precisa e didascalica, avrebbe certamente creato maggiori difficoltà interpretative, rendendo meno elastica e generale la norma costituzionale.</p>
<p>La prima sottocommissione trovò un consenso unanime, comunque, nel definire segrete quelle associazioni “<strong><em>che cercano di celare la loro esistenza</em></strong>”, lasciando un perimetro costituzionale di libertà particolarmente ampio.</p>
<p>È importante sottolineare l’estrema serenità e lungimiranza dei costituenti che, nonostante fossero appena usciti da un periodo oscuro per ciò che riguarda l’esercizio delle libertà civili, hanno avuto il coraggio di adottare norme largamente libertarie. Mi sento di affermare che oggi, alcune forze politiche demagogiche che rischiano di diventare maggioritarie nel nostro Paese, non avrebbero la stessa serenità e lungimiranza, nel caso in cui fossero chiamate ad riscrivere l’art.18 della Costituzione.</p>
<p>In effetti, assistiamo, da parte di una crescente fascia di popolazione, a fenomeni degenerativi e liberticidi che meritano di essere analizzati a fondo e stigmatizzati, laddove puntino a limitare la libertà di chi intenda associarsi per fini che non siano in contrasto con le leggi penali, il riferimento più immediato è al recente dibattito innescato dai provvedimenti di sequestro degli elenchi degli iscritti, subiti dal Grande Oriente d’Italia e dalle altre analoghe associazioni massoniche italiane ed anche ad un progetto di legge, proposto da un componente della commissione parlamentare antimafia, che ha ricevuto il plauso <em>bipartisan</em> di chi agita demagogicamente le folle, guardando solo il dito che indica la luna.</p>
<p>L’art. 21 della Costituzione stabilisce che “1) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 2) La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. […] 6) Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”. Tale formulazione definisce il contenuto del diritto di manifestazione del pensiero e pone, quale unico limite costituzionale cogente, al suo libero esercizio, quello del rispetto del buon costume.</p>
<p>Il diritto di manifestare il proprio pensiero e quello di farlo attraverso la stampa e gli altri mezzi di informazione hanno imposto un necessario collegamento tra la libertà di informazione e le forme proprie di una democrazia pluralista, che per essere tale richiede un’opinione pubblica consapevole, cioè, prima di tutto, informata.</p>
<p>Nel tempo, la tutela apprestata dall’art. 21 Cost. dal profilo attivo della libertà di informare è stata estesa, attraverso alcune pronunce della Corte Costituzionale, al profilo passivo della ricezione delle notizie, lungo le direttrici fondamentali del riconoscimento di un “<strong>diritto ad essere informati</strong>”, da soddisfare con interventi positivi a opera dello Stato, e del pluralismo quale valore primario sotteso all’intero sistema dell’informazione, assicurando la possibilità di accedere alla pluralità delle voci presenti nella società (c.d. “pluralismo interno”), sia a una molteplicità di fonti informative in concorrenza (c.d. “pluralismo esterno”).</p>
<p>Tale “diritto passivo” viene direttamente e immediatamente tradotto in diritto soggettivo dell’individuo, di carattere assoluto, assistito dalla clausola di inviolabilità di cui all’art. 2 della Costituzione.</p>
<p>Le statiche sulla vendita di quotidiani (cartacei ed online), pubblicate periodicamente da “Accertamenti Diffusione Stampa”, attestano un preoccupante calo medio delle vendite, nel solo 2016, pari a circa il 18% ed il <em>trend</em> sembra proseguire anche per l’anno 2017.</p>
<p>Il calo di vendita dei quotidiani ha certamente più di una causa ma contribuisce a sviluppare quell’incultura e quella disinformazione che sono il terreno di coltura della <strong>demagogia liberticida</strong> che, le istituzioni culturali liberali, come la Fondazione Einaudi, cercano operosamente di avversare.</p>
<p>Il drammatico calo di ascolti dei Tiggì nazionali ed il crescente ricorso a canali alternativi di informazione, soprattutto attraverso i social network, rendono l’intero sistema dell’informazione fluido e difficilmente verificabile. Grazie al regime di anonimato che la rete, in qualche modo garantisce, vi è una sostanziale impunità per chi dolosamente crea e diffonde notizie false, al fine di danneggiare qualcuno. C&#8217;è bisogno di una adeguata comprensione del problema e di uno studio delle motivazioni alla base della diffusione delle <em>fake news</em>.</p>
<p>Le notizie false sono in aumento a causa del modello sul quale si basano i mezzi di comunicazione, il modello commerciale-pubblicitario, che si occupa di convincere l’utente, il lettore, a cliccare per visualizzare i contenuti e, con questo, garantire un guadagno crescente a chi ha pubblicato quella notizia.</p>
<p>Una notizia falsa può risultare più accattivante e così, “acchiappare più clic”. Le <em>fake news</em> sono, certamente, più redditizie delle notizie vere e proprie ed anche i giornali “storici” e più blasonati abbelliscono molte notizie con titoli od immagini accattivanti.</p>
<p>Per limitare il fenomeno delle <em>fake news</em> e regolamentare il settore è stato recentemente presentato un Disegno di Legge ma l’iter legislativo sembra prospettarsi lungo e complicato.</p>
<p>Vi è poi il fenomeno della naturale persistenza on-line di eventuali notizie false o lesive della reputazione, che fa nascere l’esigenza di tutela del c.d. Diritto all’Oblio, cha ha trovato una forma embrionale di riconoscimento anche nelle prime pronunce dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ma che, negli ultimi anni, a causa della crescente strumentalizzazione, sembra avere trovato un brusco arresto.</p>
<p>In questo settore, in così rapida evoluzione servono strumenti anche giuridici innovativi, capaci di contemperare i diversi e complementari aspetti della libertà di espressione e della tutela alla riservatezza, avendo ben chiaro però che la libertà di espressione costituisce di per sé la garanzia di tutti gli altri diritti costituzionali e che, come diceva Friedrich von Hayek nel suo saggio “<em>La società libera</em>”: “<em>La libertà è essenziale per far posto all&#8217;imprevedibile e all&#8217;impredicibile; ne abbiamo bisogno perché da essa nascono le occasioni per raggiungere molti dei nostri obiettivi</em>”.</p>
<p>Rassegna stampa dell&#8217;evento: <a href="http://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/Agenparl-27.04.2017.pdf">Agenparl-27.04.2017</a></p>
<p>La registrazione audio/video del convegno è stata curata da radioradicale.it ed è raggiungibile al seguente URL:</p>
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<p>*testo tratto dalla relazione tenuta nel convegno &#8220;Le libertà decadenti&#8221;, organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi, il 27.4.2017, nella sala del refettorio di palazzo San Macuto, in Roma.</p>
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