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	<title>costituzione Archivi - Andrea Pruiti</title>
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	<description>A parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire</description>
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	<title>costituzione Archivi - Andrea Pruiti</title>
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		<title>Buon primo maggio 2022</title>
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		<pubDate>Sun, 01 May 2022 13:49:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il primo maggio 2022 è da ricordare perché decade l’obbligo di greenpass per accedere ai luoghi di lavoro e a molti esercizi commerciali, nonché ai luoghi della cultura, sport, svago e mezzi di trasporto</p>
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<p>Il primo maggio 2022 è una data importante, una data da ricordare, non perché, come ogni anno, coincide con la Festa dei lavoratori o perché si ricordano (o si dovrebbero ricordare) le proteste dei Cavalieri del Lavoro americani, che ottennero a partire dal 1867 la previsione legislativa delle otto ore lavorative giornaliere in Illinois, consentendo agli operai di non essere sfruttati.</p>



<p>Quest’anno, in questa data, decade l’obbligo di greenpass per accedere ai luoghi di lavoro e a molti esercizi commerciali, nonché ai luoghi della cultura, sport, svago e mezzi di trasporto.</p>



<p>Oggi decade, di fatto, per alcune categorie di lavoratori ultracinquantenni il ricatto statale: o ti vaccini o non lavori.</p>



<p>Finalmente, dopo un lungo periodo di compressione, molti cittadini italiani potranno tornare a esercitare i loro diritti costituzionali, senza esporre QR code.</p>



<p>Per molti altri lavoratori, appartenenti a diverse categorie e a prescindere dall’età, il ricatto rimane in vigore, come per il personale sanitario (in vigore fino al 31 dicembre 2022), forze dell’ordine, forze armate, personale della scuola (in vigore fino al 15 giugno 2022).</p>



<p>Personalmente, sono stato molto critico, fin dal primo istante, rispetto a queste misure (greenpass e obbligo vaccinale) utilizzate per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da SAR-CoV-2, misure più adatte a regolare la vita di sudditi ignoranti che di cittadini consapevoli dei propri diritti e delle proprie responsabilità.</p>



<p>In moltissimi Paesi, con parametri economici oggettivamente superiori ai nostri, con parametri demografici di pari o superiore criticità, rispetto a quelli italiani, queste misure così restrittive non sono state adottate. Perché? Perché i cittadini di questi Paesi sono più consapevoli e non avrebbero accettato imposizioni degne di uno stato medievale? Perché avevano e hanno un sistema sanitario migliore del nostro? Perché avevano e hanno un ministro della sanità migliore di Roberto Speranza? Non saprei, anche se sull’ultimo interrogativo, sono pronto a scommettere su una risposta affermativa.</p>



<p>Allora quale è la peculiarità del sistema italiano?</p>



<p>Certamente, abbiamo un sistema mediatico totalmente appiattito su una narrazione a senso unico. TV e giornali negli ultimi due anni, sono stati solo la cassa di risonanza delle veline proveniente da Speranza e da Conte, prima di lui. Non un’inchiesta giornalistica sull’efficacia delle misure di contenimento della Pandemia, non un servizio comparativo approfondito e terzo tra le misure italiane e quelle del resto del mondo.</p>



<p>Certamente, il popolo italiano non ha dato dimostrazione di grande consapevolezza rispetto ai diritti di cittadinanza, che derivano dalla nostra Costituzione, così come è stato eccessivamente morbido nell’accettare imposizioni e restrizioni, soprattutto durante il Governo di Giuseppe Conte, praticate con strumenti ultralegali, che hanno posto l’Italia al di fuori dei confini dello Stato di Diritto. Ci vorrà del tempo per riflettere con sereno distacco su questi temi, e non sarà breve con ogni probabilità!</p>



<p>Intanto, nell’attesa che il Giudice delle Leggi si pronunci sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate con l’ordinanza n.351 del 22 marzo 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e ponga, auspicabilmente, un freno all’arbitrio di quelle norme, riflettiamo sulla necessità di porre un argine pratico, etico e intellettuale al potere dello Stato.</p>



<p>A tutti quelli che, aderendo ad una concezione meramente positivistica del diritto, diranno che non c’è nulla di arbitrario nelle norme prodotte, in questa materia, negli ultimi due anni, sol perché esse provengono da governi che hanno ottenuto la fiducia di un Parlamento democraticamente eletto e sono state adottate secondo le regole formali previste in Costituzione, sollecito una riflessione su quanto insegnava Friedrich von Hayek: “Non è l&#8217;origine ma la limitazione del potere che ne previene l&#8217;arbitrarietà”.</p>



<p>Serve un nuovo rinascimento, che produca nuovi cittadini, consapevoli e responsabili, serve una nuova Assemblea Costituente, che sappia limitare lo Stato e massimizzare la libertà e le aspirazioni dei cittadini.</p>



<p>Buon primo maggio 2022.</p>



<p>Andrea Pruiti Ciarello</p>
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		<title>Con i DPCM di Conte, finalmente il Re è nudo.</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 18:26:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Lo avevamo sostenuto e scritto in molti, il sottoscritto lo aveva fatto il 20 marzo 2020 su Il Riformista (qui), i DPCM emanati da Giuseppe Conte, durante la pandemia da SARS-CoV2 (Covid-19), sono costituzionalmente illegittimi. Dal mese di marzo 2020, gli italiani sono stati costretti in casa da provvedimenti tecnicamente inidonei a imporre quegli obblighi [&#8230;]</p>
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<p>Lo avevamo sostenuto e scritto in molti, il sottoscritto lo aveva fatto il 20 marzo 2020 su Il Riformista (<a href="https://www.ilriformista.it/passato-il-coronavirus-sara-necessaria-commissione-di-inchiesta-su-gestione-emergenza-65921/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>), i DPCM emanati da Giuseppe Conte, durante la pandemia da SARS-CoV2 (Covid-19), sono costituzionalmente illegittimi.</p>



<p>Dal mese di marzo 2020, gli italiani sono stati costretti in casa da provvedimenti tecnicamente inidonei a imporre quegli obblighi e quelle restrizioni alla libertà personale, per uscire di casa dovevano compilare una sorta di autocertificazione, che attestasse i motivi dello spostamento.</p>



<p>Qualcuno, insofferente all&#8217;imposizione di quegli obblighi manifestamente illegittimi, aveva persino dichiarato il falso durante i controlli da parte dei Carabinieri.</p>



<p>Due cittadini di Reggio Emilia, usciti di casa a piedi durante i lockdown tanto graditi a Giuseppe Conte e Roberto Speranza e fermati dai Carabinieri avevano falsamente dichiarato di essere di ritorno dall&#8217;ospedale. I militari dell&#8217;Arma avevano effettuato i controlli del caso e avevano accertato che i due non erano mai stati in ospedale. Da lì avevano ricevuto la notifica di un decreto penale di condanna per la falsa dichiarazione resa ai militari. Con l&#8217;opposizione a quel Decreto da parte dei due &#8220;trasgressori&#8221;, il Giudice Penale del Tribunale di Reggio Emilia, dott. Dario De Luca, con la Sentenza n.54 dell&#8217;11 marzo 2021 ha assolto i due opponenti con la formula &#8220;il fatto non costituisce reato&#8221;. Quelle false dichiarazioni rese ai militari -secondo il magistrato- rappresentano un “falso inutile”, perché “gli imputati sono stati costretti a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese&#8221;. L’obbligo di permanenza domiciliare è una misura restrittiva della libertà personale e nel nostro Paese dovrebbe sempre e solo essere “irrogata dal giudice penale per reati e all’esito del giudizio, in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa”.</p>



<p>L&#8217;ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha palesemente abusato di quei poteri conferiti, nel primissimo periodo, da un Decreto Legge, imponendo ai cittadini italiani restrizioni alle libertà fondamentali, come mai nella storia repubblicana.</p>



<p>A questo punto attendiamo fiduciosi che la Corte Costituzionale abbia la possibilità di pronunciarsi sulla illegittimità costituzionale dei DPCM di Conte.</p>



<p>Intanto, come scrivevamo già a marzo dell&#8217;anno scorso, sarebbe necessario che il Parlamento istituisse una commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione governativa della pandemia, al fine di racchiudere all&#8217;interno di una drammatica parentesi temporale tutti i &#8220;frutti avvelenati&#8221; del Governo più illiberale della storia d&#8217;Italia, per evitare che in futuro qualcuno abbia ancora l&#8217;arroganza di provarci. </p>
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		<title>Webinar &#8220;Emergenza sanitaria e repubblica democratica italiana&#8221; &#8211; AIGA</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 22:49:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Emergenza sanitaria e Repubblica democratica italiana 21 dicembre 2020 Intervento di Andrea Pruiti Ciarello Voglio richiamare l’attenzione dei tanti colleghi che sono collegati sulla “Libertà”, quale principio fondamentale che informa di sé l’intera impalcatura costituzionale ed elemento ontologico che giustifica l’esercizio del potere autoritativo dello Stato. Uno dei membri della Assemblea Costituente, l’on. Pietro Mancini, [&#8230;]</p>
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<p>Emergenza sanitaria e Repubblica democratica italiana</p>



<p>21 dicembre 2020</p>



<p><em>Intervento di Andrea Pruiti Ciarello</em></p>



<p>Voglio richiamare l’attenzione dei tanti colleghi che sono collegati sulla “Libertà”, quale principio fondamentale che informa di sé l’intera impalcatura costituzionale ed elemento ontologico che giustifica l’esercizio del potere autoritativo dello Stato.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="472" height="1024" src="https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Emergenza-sanitaria-e-Repubblica-democratica-italiana-472x1024.png" alt="" class="wp-image-480" srcset="https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Emergenza-sanitaria-e-Repubblica-democratica-italiana-472x1024.png 472w, https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Emergenza-sanitaria-e-Repubblica-democratica-italiana-138x300.png 138w, https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Emergenza-sanitaria-e-Repubblica-democratica-italiana-708x1536.png 708w, https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Emergenza-sanitaria-e-Repubblica-democratica-italiana.png 738w" sizes="(max-width: 472px) 100vw, 472px" /></figure>



<p>Uno dei membri della Assemblea Costituente, l’on. Pietro Mancini, socialista, fece osservare che “il concetto di libertà è il concetto informatore di tutta la nostra Costituzione”.</p>



<p>Noi oggi, dopo 73 anni (27.12.1943) dall’approvazione della nostra Costituzione ci troviamo a doverci interrogare sui limiti della libertà, stabiliti dall’art. 13 della Costituzione, e sulla effettività del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione.</p>



<p>Il primo, come sappiamo, prevede che “<em>La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di […] restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell&#8217;autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge</em>”, mentre il secondo prescrive che “<em>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell&#8217;individuo e interesse della collettività […] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge</em>”.</p>



<p>Stiamo vivendo la paradossale condizione che vede questi due principi costituzionali confliggere in apparenza.</p>



<p>La libertà è responsabilità e ci sono situazioni in cui si ha il dovere di porre dei limiti alla libertà, in nome di sicurezza e salute pubblica.</p>



<p>L’attuale condizione di crisi epidemiologica, legata alla diffusione del virus covid-19, è certamente una di queste situazioni.</p>



<p>È quindi pienamente giustificabile l’uso del potere dello Stato per limitare al massimo la diffusione della malattia. Ma in uno stato di diritto, la compressione delle libertà non solo non può essere effettuata per periodi di tempo eccessivamente lunghi o comunque significativi, ma ogni norma che limiti la libertà deve necessariamente sorreggersi su una forma che consenta ai cittadini di comprendere che il potere autoritativo di limitazione delle libertà sia esercitato nei limiti della Costituzione, nelle forme dalla stessa previste e nel modo più trasparente possibile.</p>



<p>Di fronte a chi, in questo periodo declama la necessità di disobbedire alle norme e mettere in pratica comportamenti contrari all’interesse della collettività, rispondo sostenendo che la libertà non si difende negando ogni possibile limitazione che, come abbiamo visto, può essere necessaria, ma non derogando ai principi di legalità.</p>



<p>Facciamo una ricostruzione della vicenda riguardante la gestione della pandemia, sotto il profilo squisitamente giuridico e costituzionale.</p>



<p>In principio, fu la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del Covid-19, per la durata di sei mesi. In verità, in tale delibera non si fa alcun cenno agli ormai tristemente celebri DDPCM, anzi si individua nell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, lo strumento più idoneo a fronteggiare l’emergenza e infatti i primi interventi emergenziali sono stati adottati proprio con quello strumento, il 3 febbraio 2020. La svolta c’è stata con il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, che ha attribuito al Presidente del Consiglio il potere di emanare decreti per adottare «Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19». Quel decreto legge venne convertito in legge il 5 marzo, con gran premura, tra gli applausi della maggioranza e dell’opposizione. Nella votazione finale al Senato, nessun voto contrario e solo cinque astenuti. Dal 23 febbraio ad oggi i DDPCM emanati sono svariate decine e davvero si fa fatica a rammentarli tutti.</p>



<p>I DDPCM sono infatti atti amministrativi, che non necessitano della ratifica del Parlamento e verrebbe da pensare che sono stati scelti proprio per questo motivo. Abbiamo assistito inermi alla introduzione surrettizia nel nostro Ordinamento di un “diritto speciale per lo stato di eccezione”, determinato proprio dai decreti del Presidente del Consiglio. Un “diritto speciale” che ha limitato, come mai nella storia dell’Italia unita, diritti fondamentali della persona, dalla libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16 Cost.) alla libertà di riunione (art. 17 Cost.), dalla libertà religiosa (art. 19 Cost.) al diritto all’istruzione (art. 34 Cost.) e alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Tutto questo in nome della presunta salvaguardia del diritto alla salute (art. 32 Cost.). Si dirà che si è praticato un bilanciamento tra diritti costituzionali, ma questo bilanciamento, così come operato, è legittimo? In verità, non è consentito fornire una risposta a questo interrogativo, non perché non sia astrattamente possibile effettuare un bilanciamento tra diversi – e in ipotesi “contrastanti” – diritti costituzionali, bensì perché il governo ha tenuto e tiene ancora parzialmente celati i presupposti di fatto sui quali i vari DDPCM sono stati emanati.</p>



<p>Il Presidente del Consiglio, infatti, dapprima non aveva reso noti i vari verbali dei comitati scientifici utilizzati a supporto dell’azione di governo e, successivamente alla battaglia giudiziaria condotta dal sottoscritto e da alcuni altri pregevoli amici e colleghi<a href="#_ftn1">[1]</a>, ha deciso di pubblicarli ma con un ritardo di circa 40 giorni dalla loro approvazione<a href="#_ftn2">[2]</a> e in maniera non integrale.</p>



<p>Eppure, la trasparenza è il principio fondamentale dell’esercizio della funzione amministrativa, manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costituzione. I DDPCM, come detto, sono a tutti gli effetti atti amministrativi e come tali devono garantire la trasparenza e l’accessibilità da parte dei cittadini di tutti i documenti posti a sostegno dell’attività amministrativa.</p>



<p>La nostra Costituzione, infatti, non prevede alcun “diritto speciale”, con attribuzione di tali poteri in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri. L’emergenza sanitaria non può essere considerata alla stregua dello stato di guerra e, in questo ambito, non sono consentite interpretazioni estensive delle norme costituzionali, al fine di limitare diritti costituzionali.</p>



<p>Sulla scorta di quanto detto, alcuni giuristi illustri hanno affermato che i DDPCM emanati fin qui siano apertamente incostituzionali, si tratta, solo per citarne alcuni, del prof. Gaetano Silvestri, il prof. Antonio Baldassarre, il dott. Cesare Mirabelli, la prof.ssa Marta Cartabia, tutti ex presidenti della Corte Costituzionale e il Dott. Sabino Cassese anche lui giudice costituzionale emerito.</p>



<p>Oggi siamo alla vigilia della più grande campagna di vaccinazione di massa che sia mai stata organizzata nella storia della Repubblica Italiana ma, senza entrare nel merito scientifico sanitario della campagna di vaccinazione, bisogna ancora una volta evidenziare la carenza di informazione alla cittadinanza, non mi riferisco all’informazione mediatica che, al contrario, soddisfa ogni palato e si può ascoltare tutto e il suo contrario, nell’arco di pochi pochi minuti. Mi riferisco alla informazione ufficiale, quella che avviene attraverso atti normativi, con la pubblicazione di tutti gli atti a supporto delle decisioni adottate.</p>



<p>Siamo di fronte alla necessità di pretendere la nascita di un nuovo diritto, “<strong>il diritto alla conoscenza</strong>”, che va inteso come un diritto umano di nuova generazione capace di incidere profondamente nel contrasto alle derive illiberali che caratterizzano il passaggio dalla società degli Stati nazionali, o delle loro federazioni o aggregazioni, alla società digitale e globale nella quale alcuni centri decisionali e di potere non possono più essere assoggettati alle logiche di controllo proprie di società protette da confini fisici.</p>



<p>I confini, infatti, sono stati gli ostacoli fisici che per lungo tempo hanno delimitato lo spazio di conoscenza ma hanno anche consentito di dominarlo e proteggerlo. In un ambito ristretto le informazioni necessarie e la loro verifica hanno un contesto spaziale ristretto e uno temporale dilatato, e, quindi, una notevole profondità. Oggi, nell’era digitale e globale, è esattamente l’opposto: abbiamo spazi enormemente dilatati e privi di governance politica e tempi assai ristretti nei quali i nostri diritti fondamentali, protetti da strumenti concepiti in un passato divenuto velocemente remoto, rischiano di restare privi di strumenti di tutela e, quindi, di effettività.</p>



<p>Sono i popoli che in democrazia detengono il potere<a href="#_ftn3">[3]</a> e sono quindi i popoli che devono possedere la conoscenza, che è lo strumento indispensabile per esercitare correttamente e compiutamente quel potere.</p>



<p>E non è certo un caso se nel Programma di Azione delle Nazioni Unite, sottoscritto da tutti i 193 Stati membri, denominato “Agenda 2030” nell’ambito dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile vi sia inserito, significativamente nel quadro dell’obiettivo “education”, l’impegno a promuovere società pacifiche anche garantendo al pubblico l’accesso all’informazione e tutelando le libertà fondamentali.</p>



<p>Oggi abbiamo la necessità che tutte le informazioni sui temi di rilevanza pubblica sono immediatamente poste a disposizione della collettività, senza necessità di alcuna richiesta, per consentire di instaurare un dibattito pubblico che offra ai decisori la possibilità di pervenire alla migliore decisione o di correggere eventuali scelte erronee e offra alla collettività la possibilità di formarsi un giudizio corretto e informato sulle capacità e le qualità dei governanti e, conseguentemente, rende questi ultimi responsabili nei confronti dei governati.</p>



<p>In conclusione, il mio auspicio è quello che in futuro molto molto prossimo ogni governo di stato nazionale, a partire da quelli europei, dove lo stato di diritto ha trovato la sua culla, si doti di strumenti costituzionali idonei a riconoscere e assicurare l’effettività del diritto alla conoscenza.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p><a href="#_ftnref1">[1]</a> Il ricorso al TAR Lazio è stato avanzato dagli avvocati Vincenzo Palumbo, Andrea Pruiti Ciarello e Rocco Mauro Todero, in proprio e con l’assistenza dei colleghi Nicola Galati, Ezechia Paolo Reale e Federico tedeschini.</p>



<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> In questo momento (21 dicembre 2020), l’ultimo verbale del CTS pubblicato è quello del 3 novembre 2020.</p>



<p><a href="#_ftnref3">[3]</a> L’art. 1 della Costituzione Italiana stabilisce che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.</p>
<p>The post <a href="https://www.andreapruiti.eu/2020/12/21/webinar-emergenza-sanitaria-e-repubblica-democratica-italiana-aiga/">Webinar &#8220;Emergenza sanitaria e repubblica democratica italiana&#8221; &#8211; AIGA</a> appeared first on <a href="https://www.andreapruiti.eu">Andrea Pruiti</a>.</p>
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		<title>Decreti a gogo, pasticci e opacità: Conte positivo al virus autoritario</title>
		<link>https://www.andreapruiti.eu/2020/05/02/decreti-a-gogo-pasticci-e-opacita-conte-positivo-al-virus-autoritario/</link>
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		<pubDate>Sat, 02 May 2020 07:56:36 +0000</pubDate>
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<p>Un pasticcio dopo l’altro. Non c’è probabilmente modo migliore per sintetizzare l’azione di Governo di Giuseppe Conte. Si, perché sembra un’azione di governo in solitaria, nelle lunghe e verbose comunicazioni alla Nazione, così come nelle quotidiane interviste, a Codogno come a Genova, ormai il Presidente del Consiglio parla in prima persona e afferma esplicitamente che la responsabilità politica delle scelte, di tutte le scelte dell’emergenza, è sua e solo sua.</p>



<p>Da più parti, ormai esplicitamente, si ammette che i DPCM emanati dal Presidente del Consiglio siano tutti incostituzionali. L’abbiamo sostenuto fin dall’inizio, sulle pagine di questo giornale esattamente un mese fa, poi molto più autorevolmente lo hanno affermato il Prof. Gaetano Silvestri, il Prof. Antonio Baldassarre, il Dott. Cesare Mirabelli, tutti presidenti emeriti della Corte Costituzionale e la Prof.ssa Marta Cartabia, attuale Presidente della Consulta. Tali pareri basterebbero a convincere anche il più presuntuoso e agguerrito sostenitore della tesi opposta ma evidentemente non convincono Giuseppe Conte, che continua a decretare in solitaria, senza nemmeno coinvolgere i ministri del suo governo.</p>



<p>Il Parlamento è ormai completamente esautorato, la dialettica politica tra le varie forze di maggioranza e minoranza annullata, ma come siamo arrivati a questo?</p>



<p>In principio, fu la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del Covid-19, per la durata di sei mesi. In verità, in tale delibera non si fa alcun cenno agli ormai tristemente celebri DPCM, anzi si individua nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, lo strumento più idoneo a fronteggiare l’emergenza ed infatti i primi interventi emergenziali sono stati adottati proprio con quello strumento, il 3 febbraio 2020.</p>



<p>La svolta c’è stata con il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, che ha attribuito al Presidente del Consiglio il potere di emanare decreti per adottare “<em>Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19</em>”. Quel Decreto Legge venne convertito in Legge il 5 marzo, con gran premura, tra gli applausi della maggioranza e dell’opposizione. Nella votazione finale al Senato, nessun voto contrario e solo cinque astenuti, tra i quali Emma Bonino, alla quale va ascritto il merito di un intervento esplicitamente critico.</p>



<p>Dal 23 febbraio ad oggi il nostro Presidente del Consiglio ha emanato oltre una decina di DPCM, gran parte presentati in dirette social e tv, ben prima della loro effettiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.</p>



<p>In pratica, il Parlamento si è limitato fino ad ora alla discussione sui quattro Decreti Legge adottati dal Governo a partire dal 23 febbraio ma non è stato messo nelle condizioni di vagliare i decreti che Giuseppe Conte ha emanato in solitaria. I DPCM sono infatti atti amministrativi, che non necessitano della ratifica del Parlamento e verrebbe da pensare che sono stati scelti proprio per questo motivo.</p>



<p>Abbiamo assistito inermi alla introduzione surrettizia nel nostro Ordinamento di un “diritto speciale per lo stato di eccezione”, determinato proprio dai decreti del Presidente del Consiglio. Un “diritto speciale” che ha limitato, come mai nella storia dell’Italia unita, diritti fondamentali della persona, dalla libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16 Cost.), alla libertà di riunione (art. 17 Cost.), dalla libertà religiosa (art. 19 Cost.), al diritto all&#8217;istruzione (art. 34 Cost.) e alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).</p>



<p>Tutto questo in nome della presunta salvaguardia del diritto alla salute (art. 32 Cost.).</p>



<p>Si dirà che si è praticato un bilanciamento tra diritti costituzionali ma questo bilanciamento, così come operato, è legittimo?</p>



<p>In verità, non è consentito fornire una risposta a questo interrogativo, non perché non sia astrattamente possibile effettuare un bilanciamento tra diversi &#8211;<em>e in ipotesi “contrastanti”</em>&#8211; diritti costituzionali, bensì perché il Governo tiene celati i presupposti di fatto sui quali i vari DPCM sono stati emanati.</p>



<p>Il Presidente del Consiglio, infatti, non ha reso noti i vari verbali dei comitati scientifici utilizzati a supporto dell’azione di governo, in questa fase emergenziale.</p>



<p>Eppure la trasparenza è il principio fondamentale dell’esercizio della funzione amministrativa, manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costituzione.</p>



<p>I DPCM, come detto, sono a tutti gli effetti atti amministrativi e come tali devono garantire la trasparenza e l’accessibilità da parte dei cittadini di tutti i documenti posti a sostegno dell’attività amministrativa. Senza trasparenza, gli atti amministrativi sono illegittimi, nulli ed arbitrari.</p>



<p>È questo, in sintesi, il nuovo “diritto speciale per lo stato di emergenza”, sul quale i più importanti costituzionalisti italiani nutrono preoccupanti dubbi di costituzionalità. La nostra Costituzione, infatti, non prevede alcun “diritto speciale”, con attribuzione di tali poteri in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri. L’emergenza sanitaria non può essere considerata alla stregua dello stato di guerra e, in questo ambito, non sono consentite interpretazioni estensive delle norme costituzionali.</p>



<p>Occorre segnalare però che la delegittimazione del Parlamento trova avvio ben prima dell’emergenza Covid-19, da ultimo, un significativo colpo gli è stato inflitto con l’approvazione della Legge Costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari, per la quale il referendum già indetto per il 29 marzo scorso è stato rinviato a data da destinarsi.</p>



<p>Il parlamentarismo ha subito attacchi da destra e da sinistra e giunge curioso ed inatteso il recente appello di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a coinvolgere maggiormente il Parlamento nella gestione della Fase 2 della crisi. Fratelli d’Italia, con il Movimento Cinque Stelle, è tra i partiti che più nettamente si sono schierati per la riduzione del numero dei parlamentari.</p>



<p>Ben venga, quindi, l’appello di Giorgia Meloni a mettere di nuovo il Parlamento al centro della scena politica, stupisce che non l’abbiano fatto prima le forze più moderate, quelle che si dovrebbero richiamare ai principi liberali della nostra democrazia. C’è ancora tempo per farlo, ma lo facciano in fretta e convintamente. Non facciamoci fuorviare dal fatto che il Parlamento sia oggi formato in gran parte da miracolati del click, perché resta comunque il più alto strumento attraverso il quale il popolo esercita la propria sovranità, il migliore vaccino contro il virus di ogni deriva autoritaria.</p>



<p>Pubblicato su <a href="https://www.ilriformista.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Riformista</a>, edizione dell&#8217;1 maggio 2020, a pagina 6.</p>



<p>Edizione PDF de Il Riformista dell&#8217;1 maggio 2020. Clicca <a href="https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/ilriformista01052020.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">QUI</a></p>
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		<title>Oggi la task force anti fake news. Domani? L’opinione della Fondazione Einaudi</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 13:56:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Riceviamo e pubblichiamo l&#8217;intervento dell&#8217;avv. Andrea Pruiti Ciarello, consigliere di amministrazione della Fondazione Einaudi, sulla task force voluta dal governo per contrastare la circolazione di notizie false sul coronavirus Partiamo dalla notizia. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha deciso di istituire, a cura del sottosegretario con delega all’Editoria&#160;Andrea Martella&#160;una “task force contro le fake [&#8230;]</p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="950" height="580" src="http://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/timthumb.jpeg" alt="" class="wp-image-267" srcset="https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/timthumb.jpeg 950w, https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/timthumb-300x183.jpeg 300w, https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/timthumb-768x469.jpeg 768w, https://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/timthumb-98x60.jpeg 98w" sizes="(max-width: 950px) 100vw, 950px" /></figure>



<p>Riceviamo e pubblichiamo l&#8217;intervento dell&#8217;avv. Andrea Pruiti Ciarello, consigliere di amministrazione della Fondazione Einaudi, sulla task force voluta dal governo per contrastare la circolazione di notizie false sul coronavirus</p>



<p>Partiamo dalla notizia. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha deciso di istituire, a cura del sottosegretario con delega all’Editoria&nbsp;<strong>Andrea Martella</strong>&nbsp;una “task force contro le fake news”.</p>



<p>L’abbiamo già detto, il merito dei Dpcm emanati fin qui dal Presidente&nbsp;<strong>Giuseppe Conte</strong>&nbsp;è abbastanza condivisibile, a volte tardivo, a volte blando, spesso confuso ed inefficace, ma sono provvedimenti che trovano fondamento nell’esperienza di altre nazioni (Cina, Corea del Sud) e soprattutto nel buonsenso. La forma dei suddetti Dpcm invece è assolutamente non condivisibile. Riteniamo che provvedimenti così incisivi su diritti fondamentali dell’essere umano debbano rivestire la forma del Decreto Legge, al fine poi di essere doverosamente vagliati dal Parlamento, unico organo dello Stato autorizzato dalla Costituzione a legiferare in quelle materie. Nonostante le critiche sollevate da più parti, il presidente&nbsp;<strong>Giuseppe Conte</strong>&nbsp;prosegue sulla medesima strada, fatta di autoritari Dpcm, di errori, di giravolte e di show televisivi. Fortunatamente, nonostante tanta confusione, gli italiani hanno ben compreso l’utilità di rimanere a casa e, per la prima volta, si fanno previsioni sulla fine della pandemia e sul ritorno alla normalità.</p>



<p>Fin qui il governo, con i provvedimenti adottati al fine di tutelare la salute pubblica ha compresso la libertà di circolazione (art. 13 Cost.) e la libertà di riunione (art.17 Cost.), mentre con l’istituzione di questa nuova task force sembra che ora voglia cimentarsi con la limitazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.).</p>



<p>Nonostante tutte le restrizioni che stiamo affrontando dall’inizio del mese scorso, abbiamo continuato a dire o scrivere qualsiasi cosa, esercitando normalmente e pienamente il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.</p>



<p>L’art. 21 della Costituzione stabilisce che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.</p>



<p>Si badi bene, le fake news sono una cosa seria e vanno combattute. Ma come e da chi?</p>



<p>Il nostro ordinamento punisce chi diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, con l’arresto fino a tre mesi (art. 656 c.p.).</p>



<p>L’ordinamento, però, limita il proprio potere punitivo soltanto a quelle notizie false che possono turbare l’ordine pubblico, quindi non tutte le notizie false, esagerate o tendenziose sono perseguibili.</p>



<p>Questa task force, pertanto, in quale ambito dovrà operare?</p>



<p>Per le notizie false che rientrano nell’ambito dell’art. 656 c.p., la competenza esclusiva è dell’autorità giudiziaria. Per tutte le altre notizie false, esagerate o tendenziose (che non turbano l’ordine pubblico) vige l’ombrello dell’art. 21 della Costituzione.</p>



<p>Certo, se queste notizie producono un danno, chi le diffonde potrà essere chiamato a risarcirlo ma qui entriamo nell’ambito del diritto civile che, come è noto, è nella piena disponibilità delle parti.</p>



<p>La “task force” appena varata –&nbsp;composta da rappresentanti del ministero della Salute, della Protezione civile e dell’Agcom oltre che da una serie di esperti a titolo gratuito, fra cui giornalisti, specialisti della comunicazione e del fact-checking- dovrebbe occuparsi di “combattere le cattive informazioni, che potrebbero indurre a comportamenti scorretti, i quali a loro volta rischierebbero di indebolire le misure di contenimento del contagio in questa fase così delicata”. Un fine solo apparentemente utile che tuttavia apre scenari oscuri.</p>



<p>In che modo opererà questa task force? Che poteri pretenderà di esercitare? Su quale base sarà stabilito quali sono le cattive informazione da censurare?</p>



<p>Appare utile ricordare che nelle ultime settimane le informazioni diramate da Palazzo Chigi e accreditate dalla Rai e dalle maggiori emittenti televisive sono state spesso confuse e contraddittorie, basti ricordare le diatribe sulla utilità/inutilità delle mascherine.</p>



<p>In pratica, è semplice ed umano sbagliare e correggersi ma un governo che inciampa in simili errori, come può pretendere di stabilire quale informazione sia vera e utile e quale da censurare? E poi, si converrà certamente che vi potrebbero essere delle informazioni vere e corrette, che tuttavia “rischierebbero di indebolire le misure di contenimento del contagio in questa fase così delicata”, che fine farebbero queste informazioni? Finirebbero anch’esse sotto la scure censoria di questa nuova task force?</p>



<p>Le notizie false, oggi va di moda usare il termine inglese fake news, quando non raggiungono il rilievo penalistico di cui all’art. 656 c.p. non devono essere combattute da un’autorità statale, perché altrimenti si rischia seriamente di incidere sulla libertà di espressione e di sfociare in uno stato autoritario, bensì devono rimanere sottoposte agli unici arbitri di ultima istanza, il buonsenso e la cultura individuale.</p>



<p>Se il governo vuole veramente combattere le fake news, investa più risorse in cultura, aumenti i fondi per le scuole e le università, regali libri ai nostri giovani, promuova sulle reti Rai programmi di intrattenimento che abbiano anche una funzione culturale.</p>



<p>E poi, non è paradossale che il governo che, per la prima volta nella storia repubblicana, pensa ad una commissione contro le notizie false sia costituito in larga parte e sostenuto da una forza politica che ha fondato il proprio consenso elettorale proprio sull’uso strumentale della fake news, come il M5S?</p>



<p>Basti ricordare solo alcune delle fake news targate M5S: le scie chimiche, i microchip sottopelle infilati dalla Cia, l’uomo che non sarebbe mai andato sulla luna, il pensiero noVax (“i vaccini sono come i marchi delle bestie”, diceva l’ex vicepresidente del Senato&nbsp;<strong>Paola Taverna</strong>).</p>



<p>Ebbene, questo governo è forse il meno attrezzato ed il meno autorevole per potere istituire una simile commissione.</p>



<p><strong>George Orwell,</strong>&nbsp;nel suo profetico romanzo “1984”, faceva lavorare il suo protagonista&nbsp;<strong>Winston Smith</strong>&nbsp;nel Reparto Archivio del ministero della Verità.</p>



<p>Per chi non lo ricordi, nel romanzo di Orwell, il ministero della Verità era stato concepito dal Grande Fratello, che non aspirava al potere per fini egoistici, ma per sviluppare il bene comune, ciò in quanto il popolo era formato da uomini deboli e pavidi, incapaci di reggere la libertà o la verità. Per ovviare a questa incapacità, il Partito aveva stabilito che il popolo doveva essere ingannato in maniera sistematica da individui più forti; il “miniver” (ministero della Verità) confezionava non solo la verità del presente ma, all’occorrenza riscriveva anche la storia, tutto ciò per fare apparire più sostenibile ed accettabile la verità più comoda.</p>



<p>Vedete delle similitudini?</p>



<p>Intanto, consigliamo al presidente Giuseppe Conte e al sottosegretario Andrea Martella di rileggere Orwell, potrebbero trarre ulteriore ispirazione e, dopo il ministero della Verità, introdurre sperimentalmente in Italia l’uso della Neolingua, la lingua creata da Orwell ad hoc per rendere il popolo felice.</p>



<p>Tanto a che serve la libertà se c’è la felicità?</p>



<p>Articolo pubblicato su <a href="https://formiche.net/2020/04/fake-news-task-force-orwell/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formiche.net</a></p>



<p></p>
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		<title>Passato il Coronavirus sarà necessaria commissione di inchiesta su gestione emergenza</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 10:20:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>dare un ordine ai miei pensieri, nel tentativo di trovare una ragione a questa condizione di sospesa libertà, nella quale galleggiamo quotidianamente. Mi ritrovo a leggere di ordinanze del sindaco di questa o di quella città, di questo o di quel presidente di regione, che limitano, come mai nella storia, la nostra libertà e mi [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>dare un ordine ai miei pensieri, nel tentativo di trovare una ragione a questa condizione di sospesa libertà, nella quale galleggiamo quotidianamente. Mi ritrovo a leggere di ordinanze del sindaco di questa o di quella città, di questo o di quel presidente di regione, che limitano, come mai nella storia, la nostra libertà e mi chiedo come sia possibile e tollerabile questa confusione, questo vicendevole scavalcamento di poteri e di competenze.</p>



<p>Ci ritroviamo reclusi in casa, non per meditato buonsenso, ma per una serie sovrapposta (e spesso contraddittoria) di provvedimenti amministrativi di questo sindaco, di quel presidente di regione o per decreto del presidente del consiglio dei ministri.</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://servedby.publy.net/lg.php?bannerid=0&amp;campaignid=0&amp;zoneid=19510&amp;loc=https%3A%2F%2Fwww.ilriformista.it%2Fpassato-il-coronavirus-sara-necessaria-commissione-di-inchiesta-su-gestione-emergenza-65921%2F&amp;referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&amp;cb=850beace43" alt=""/></figure>



<p>La nostra&nbsp;<strong>Costituzione</strong>, all’art. 13, stabilisce che la libertà personale è inviolabile, una bellissima norma che costituisce la colonna portante di tutta la nostra impalcatura costituzionale, rappresenta il pilastro sul quale la nostra nazione è stata costruita, dopo la seconda guerra mondiale. Tale principio di libertà può essere compresso -solo temporaneamente- dall’Autorità Giudiziaria, nei limiti fissati dalla Legge e in casi eccezionali di necessità ed urgenza ma comunque per un arco temporale limitatissimo.</p>



<p>Non entro nel merito della legittimità costituzionale delle forme giuridiche utilizzate per adottare tutte le necessarie misure, utili al contenimento dell’infezione da&nbsp;<strong>Covid-19</strong>&nbsp;ma sono costretto a denunciare la totale inattività del Parlamento, unico luogo ove legittimamente e costituzionalmente possono essere varate norme limitative della libertà personale.</p>



<p>Tale inattività è dovuta principalmente a due fattori:</p>



<p>Il primo, il presidente del consiglio dei ministri, quasi come fosse un&nbsp;<em>dictator</em>&nbsp;romano, ha avocato a sé poteri straordinari che mai erano confluiti nelle mani di uno solo, nella storia repubblicana, lo ha fatto attraverso uno strumento legale, certo, attraverso un decreto legge ma le restrizioni dei diritti fondamentali in capo ai cittadini sono giunte attraverso i DPCM, ovvero i decreti del presidente del consiglio dei ministri.</p>



<p>Il DPCM non è altro che un semplice Decreto Ministeriale, che si chiama diversamente sol perché è emanato non da un ministro ma dal presidente del consiglio ma resta, nell’ambito della gerarchia delle fonti del diritto italiano, un atto amministrativo, cioè una fonte secondaria!</p>



<p>L’art.16 della Costituzione prevede che solo la legge può limitare “<em>per motivi di sanità o sicurezza</em>” la libertà di circolazione dei cittadini su tutto il territorio nazionale.</p>



<p>Già sol questo dovrebbe farci sobbalzare dalla sedia e farci interrogare sulla legittimità politica di simili atti amministrativi.</p>



<p>La situazione comunque – è bene precisarlo- è particolarmente grave ed è giusto limitare al minimo gli spostamenti individuali.</p>



<p>Il secondo fattore che spiega l’inattività del Parlamento è rappresentato dalla sua ignavia; il massimo organo rappresentativo del popolo, in virtù del risultato elettorale del 4 marzo 2018, è composto in larga parte da soggetti che si affacciano per la prima volta sulla scena politica, spesso privi di adeguati mezzi culturali, i quali hanno confessato, attraverso una legge costituzionale, la loro inutilità. Mi riferisco, in primis, alla Legge Costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari di oltre un terzo, ma anche a tanti altri provvedimenti normativi e regolamentari che hanno ridotto il Parlamento ad un ruolo di totale subalternità politica e legislativa nei confronti del governo.</p>



<p>Questo Parlamento, formato in larga parte da miracolati del click, ha deciso di #StareAcasa (lo scrivo polemicamente con l’hashtag), cioè di non riunirsi, abdicando al ruolo che la Costituzione ed il mandato dei cittadini gli hanno conferito. Praticamente, l’esempio del tanto vituperato&nbsp;<strong>Capitan Schettino</strong>&nbsp;elevato a meccanismo generale di funzionamento del Parlamento.</p>



<p>Una resa incondizionata che risulta inaccettabile!</p>



<p>Medici, infermieri, operatori sanitari sono mandati a morire al fronte, con mezzi e presidi sanitari largamente insufficienti, nel tentativo di arginare un’infezione alimentata sì dal virus ma soprattutto dal comportamento irresponsabile di molti, che continuano ad affollare parchi, fiumi e piazze e quindi a diffondere ulteriormente la pandemia.</p>



<p>I vari segretari di partito fanno sentire la loro voce tramite dirette facebook, sui canali youtube o televisivi, per criticare questa o quella scelta del governo, per indicare questo o quel migliore provvedimento da adottare. Alcuni, purtroppo, cercano di cavalcare demagogicamente questo stato di crisi, per acquisire consenso elettorale, suggerendo l’adozione di strategie fiscali che metterebbero in ginocchio il Paese, più di quanto non lo sia attualmente.</p>



<p>Il Parlamento non può e non deve fermarsi, non abbiamo bisogno di un dictator romano, non abbiamo bisogno di uno sceriffo o di un uomo solo al comando, il presidente del consiglio Conte si è assunto la responsabilità politica degli atti amministrativi che ha emanato. Questa responsabilità dovrà essere vagliata.</p>



<p>Per inciso e a proposito di responsabilità, il Governo, con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del coronavirus. Come mai lo stesso organo dello Stato ha adottato le prime misure di contenimento dell’epidemia soltanto 22 giorni dopo? Ha sottovalutato il rischio? Ha dovuto ritardare l’adozione di provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione per consentire qualche evento in particolare? Di certo, tale ritardo, unitamente alle opinioni espresse da molti soloni televisivi, ha fatto sì che la popolazione sottovalutasse le gravi conseguenze legate alla diffusione del virus. È opportuno ricordare come alcuni membri del governo avevano giudicato l’epidemia di Covid-19 poco più di una influenza stagionale. Qualcuno si prenderà la briga di valutare se vi siano delle responsabilità? Me lo auguro!</p>



<p>La situazione, però, non può continuare ad essere gestita così, il governo condivida le responsabilità collegialmente e lo faccia nel modo costituzionalmente più opportuno, cioè attraverso l’adozione di decreti legge, unici strumenti che consentano un controllo da parte del Parlamento.</p>



<p>Lo chiedano i parlamentari, almeno quelli che ancora credono nel parlamentarismo e nel primato del Parlamento e quindi nel primato del popolo, unico detentore del principio di sovranità.</p>



<p>Passata la situazione emergenziale, sarà necessario istituire una commissione di inchiesta, lo si deve ai costituenti, lo si deve ai nostri antenati che hanno versato il loro sangue per la nostra libertà, lo si deve ai nostri figli, per potere consegnare loro uno Stato, in cui la parola libertà abbia ancora un senso.</p>



<p>Pubblicato il 20 marzo 2020 su <a href="https://www.ilriformista.it/passato-il-coronavirus-sara-necessaria-commissione-di-inchiesta-su-gestione-emergenza-65921/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Riformista</a></p>



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		<title>Le libertà decadenti nell’Italia di oggi *</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 11:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
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		<category><![CDATA[Andrea Pruiti Ciarello]]></category>
		<category><![CDATA[art. 18]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le libertà decadenti è il titolo che abbiamo voluto dare a questa pomeridiana conversazione, poiché vogliamo focalizzare l’attenzione sulla situazione di decantismo liberale, che sembra aleggiare concretamente sul nostro Paese e sull’intera Europa. I movimenti populisti e demagogici si alimentano della rabbia della gente, innescata dalle crescenti difficoltà economiche congiunturali e spingono verso modelli politici [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le libertà decadenti è il titolo che abbiamo voluto dare a questa pomeridiana conversazione, poiché vogliamo focalizzare l’attenzione sulla situazione di decantismo liberale, che sembra aleggiare concretamente sul nostro Paese e sull’intera Europa. I movimenti populisti e demagogici si alimentano della rabbia della gente, innescata dalle crescenti difficoltà economiche congiunturali e spingono verso modelli politici che mettono a serio rischio le libertà fondamentali, fino ad ora riconosciute come inviolabili nell’intero Occidente.</p>
<p>Sappiamo troppo bene che questi movimenti demagogici e populisti prosperano laddove vi è incultura ed un basso livello di consapevolezza politica e istituzionale.</p>
<p>Confortati da molti dati statistici, noi crediamo che in Italia il numero di persone consapevoli della situazione politica ed istituzionale e finanche il numero di chi coltiva una sana coscienza civica vada quotidianamente degradando.</p>
<p>“Libertà decadenti” perché alcune libertà fondamentali rischiano di essere private della loro effettività e rimanere lettera muta della nostra costituzione</p>
<p>In questo quadro socio-politico, riteniamo che la libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta dall’art. 21 della Costituzione sia pericolosamente minata, nell’ambito della sua effettività, dal crescente ricorso a “fake news” e sostanziale impunità di chi, soprattutto <em>on line</em>, lede la reputazione di qualcun altro.</p>
<p>La libertà di associazione, cristallizzata nell’art.18, altro fondamentale pilastro delle garanzie costituzionali, sembra perdere di consistenza, di fronte a tendenze culturali, mediatiche e politiche che negli ultimi mesi hanno catturato l’interesse dell’opinione pubblica.</p>
<p>Per introdurre la tematica odierna, sono andato a rivedere i lavori preparatori dell’Assemblea Costituente e precisamente il dibattito che c’è stato tra gli eletti dell’Assemblea e tra i componenti della prima sottocommissione “Diritti e doveri dei cittadini”, in merito al testo degli artt. 18 e 21.</p>
<p>L’art.18 stabilisce che “1) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 2) Sono proibite le <strong>associazioni segrete</strong> e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”</p>
<p>Vi furono diverse proposte di emendamenti al testo poi approvato, uno dei quali, proposto dai relatori Basso e La Pira, prevedeva di aggiungere “preventiva” a “senza autorizzazione” ma il brillante intervento di <strong>Roberto Lucifero d’Aprigliano</strong>, monarchico e liberale, che fu anche segretario del PLI fino al dicembre del 1948, ottenne la soppressione di quell’aggettivo, ritenuto <strong>limitativo</strong>, poiché poteva far pensare che il legislatore, pur non potendo imporre autorizzazioni preventive, ne potesse tuttavia imporre di successive alla costituzione della associazione.</p>
<p>Il secondo comma prevede la proibizione delle associazioni segrete e di quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Fermi restando gli ampi spazi indicati nel primo comma dell’art.18, la prima sottocommissione si divise sul significato da attribuire alle parole “<strong>associazioni segrete</strong>” e vi fu un serrato dibattito tra l’on. Della Seta ed il presidente della prima sottocommissione on. Tupini, che portò la medesima sottocommissione a presentare al vaglio dell’assemblea plenaria due diverse proposte di formulazione; delle due, venne approvata quella del testo vigente, più asciutta, rispetto a quella proposta dall’on. Della seta, che prevedeva, nella sua formulazione, degli indici dai quali si sarebbe riconosciuta una associazione segreta. Quella formulazione, apparentemente più precisa e didascalica, avrebbe certamente creato maggiori difficoltà interpretative, rendendo meno elastica e generale la norma costituzionale.</p>
<p>La prima sottocommissione trovò un consenso unanime, comunque, nel definire segrete quelle associazioni “<strong><em>che cercano di celare la loro esistenza</em></strong>”, lasciando un perimetro costituzionale di libertà particolarmente ampio.</p>
<p>È importante sottolineare l’estrema serenità e lungimiranza dei costituenti che, nonostante fossero appena usciti da un periodo oscuro per ciò che riguarda l’esercizio delle libertà civili, hanno avuto il coraggio di adottare norme largamente libertarie. Mi sento di affermare che oggi, alcune forze politiche demagogiche che rischiano di diventare maggioritarie nel nostro Paese, non avrebbero la stessa serenità e lungimiranza, nel caso in cui fossero chiamate ad riscrivere l’art.18 della Costituzione.</p>
<p>In effetti, assistiamo, da parte di una crescente fascia di popolazione, a fenomeni degenerativi e liberticidi che meritano di essere analizzati a fondo e stigmatizzati, laddove puntino a limitare la libertà di chi intenda associarsi per fini che non siano in contrasto con le leggi penali, il riferimento più immediato è al recente dibattito innescato dai provvedimenti di sequestro degli elenchi degli iscritti, subiti dal Grande Oriente d’Italia e dalle altre analoghe associazioni massoniche italiane ed anche ad un progetto di legge, proposto da un componente della commissione parlamentare antimafia, che ha ricevuto il plauso <em>bipartisan</em> di chi agita demagogicamente le folle, guardando solo il dito che indica la luna.</p>
<p>L’art. 21 della Costituzione stabilisce che “1) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 2) La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. […] 6) Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”. Tale formulazione definisce il contenuto del diritto di manifestazione del pensiero e pone, quale unico limite costituzionale cogente, al suo libero esercizio, quello del rispetto del buon costume.</p>
<p>Il diritto di manifestare il proprio pensiero e quello di farlo attraverso la stampa e gli altri mezzi di informazione hanno imposto un necessario collegamento tra la libertà di informazione e le forme proprie di una democrazia pluralista, che per essere tale richiede un’opinione pubblica consapevole, cioè, prima di tutto, informata.</p>
<p>Nel tempo, la tutela apprestata dall’art. 21 Cost. dal profilo attivo della libertà di informare è stata estesa, attraverso alcune pronunce della Corte Costituzionale, al profilo passivo della ricezione delle notizie, lungo le direttrici fondamentali del riconoscimento di un “<strong>diritto ad essere informati</strong>”, da soddisfare con interventi positivi a opera dello Stato, e del pluralismo quale valore primario sotteso all’intero sistema dell’informazione, assicurando la possibilità di accedere alla pluralità delle voci presenti nella società (c.d. “pluralismo interno”), sia a una molteplicità di fonti informative in concorrenza (c.d. “pluralismo esterno”).</p>
<p>Tale “diritto passivo” viene direttamente e immediatamente tradotto in diritto soggettivo dell’individuo, di carattere assoluto, assistito dalla clausola di inviolabilità di cui all’art. 2 della Costituzione.</p>
<p>Le statiche sulla vendita di quotidiani (cartacei ed online), pubblicate periodicamente da “Accertamenti Diffusione Stampa”, attestano un preoccupante calo medio delle vendite, nel solo 2016, pari a circa il 18% ed il <em>trend</em> sembra proseguire anche per l’anno 2017.</p>
<p>Il calo di vendita dei quotidiani ha certamente più di una causa ma contribuisce a sviluppare quell’incultura e quella disinformazione che sono il terreno di coltura della <strong>demagogia liberticida</strong> che, le istituzioni culturali liberali, come la Fondazione Einaudi, cercano operosamente di avversare.</p>
<p>Il drammatico calo di ascolti dei Tiggì nazionali ed il crescente ricorso a canali alternativi di informazione, soprattutto attraverso i social network, rendono l’intero sistema dell’informazione fluido e difficilmente verificabile. Grazie al regime di anonimato che la rete, in qualche modo garantisce, vi è una sostanziale impunità per chi dolosamente crea e diffonde notizie false, al fine di danneggiare qualcuno. C&#8217;è bisogno di una adeguata comprensione del problema e di uno studio delle motivazioni alla base della diffusione delle <em>fake news</em>.</p>
<p>Le notizie false sono in aumento a causa del modello sul quale si basano i mezzi di comunicazione, il modello commerciale-pubblicitario, che si occupa di convincere l’utente, il lettore, a cliccare per visualizzare i contenuti e, con questo, garantire un guadagno crescente a chi ha pubblicato quella notizia.</p>
<p>Una notizia falsa può risultare più accattivante e così, “acchiappare più clic”. Le <em>fake news</em> sono, certamente, più redditizie delle notizie vere e proprie ed anche i giornali “storici” e più blasonati abbelliscono molte notizie con titoli od immagini accattivanti.</p>
<p>Per limitare il fenomeno delle <em>fake news</em> e regolamentare il settore è stato recentemente presentato un Disegno di Legge ma l’iter legislativo sembra prospettarsi lungo e complicato.</p>
<p>Vi è poi il fenomeno della naturale persistenza on-line di eventuali notizie false o lesive della reputazione, che fa nascere l’esigenza di tutela del c.d. Diritto all’Oblio, cha ha trovato una forma embrionale di riconoscimento anche nelle prime pronunce dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ma che, negli ultimi anni, a causa della crescente strumentalizzazione, sembra avere trovato un brusco arresto.</p>
<p>In questo settore, in così rapida evoluzione servono strumenti anche giuridici innovativi, capaci di contemperare i diversi e complementari aspetti della libertà di espressione e della tutela alla riservatezza, avendo ben chiaro però che la libertà di espressione costituisce di per sé la garanzia di tutti gli altri diritti costituzionali e che, come diceva Friedrich von Hayek nel suo saggio “<em>La società libera</em>”: “<em>La libertà è essenziale per far posto all&#8217;imprevedibile e all&#8217;impredicibile; ne abbiamo bisogno perché da essa nascono le occasioni per raggiungere molti dei nostri obiettivi</em>”.</p>
<p>Rassegna stampa dell&#8217;evento: <a href="http://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/Agenparl-27.04.2017.pdf">Agenparl-27.04.2017</a></p>
<p>La registrazione audio/video del convegno è stata curata da radioradicale.it ed è raggiungibile al seguente URL:</p>
<p><iframe src="//www.radioradicale.it/scheda/507313/iframe?i=3704166" width="560" height="355" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>*testo tratto dalla relazione tenuta nel convegno &#8220;Le libertà decadenti&#8221;, organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi, il 27.4.2017, nella sala del refettorio di palazzo San Macuto, in Roma.</p>
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