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	<title>massoneria Archivi - Andrea Pruiti</title>
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	<description>A parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire</description>
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	<title>massoneria Archivi - Andrea Pruiti</title>
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		<title>Trascrizione dell&#8217;intervento sull&#8217;art. 18 della Costituzione Italiana.</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 19:04:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Trascrizione dell&#8217;intervento dell&#8217;Avv. Andrea Pruiti Ciarello sull&#8217;art. 18 della Costituzione Italiana, nell&#8217;ambito del convegno &#8220;Liberi di associarsi&#8221;, organizzato dal Grande Oriente d&#8217;Italia, con il patrocinio dell&#8217;Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo il 9/01/2019 nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni (Palermo). Sono trascorsi quasi novecento anni dal momento in cui il parlamento siciliano divenne, primo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Trascrizione dell&#8217;intervento dell&#8217;Avv. <strong>Andrea Pruiti Ciarello</strong> sull&#8217;art. 18 della Costituzione Italiana, nell&#8217;ambito del convegno &#8220;Liberi di associarsi&#8221;, organizzato dal Grande Oriente d&#8217;Italia, con il patrocinio dell&#8217;Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo il 9/01/2019 nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni (Palermo).</p>
<p>Sono trascorsi quasi novecento anni dal momento in cui il parlamento siciliano divenne, primo tra tutti gli stati europei, moderno strumento di amministrazione del regno, somma assise deliberativa e regolatoria dei rapporti civili, esempio di innovazione politica ed amministrativa e ritrovarsi oggi, in questo luogo così significativo, a parlare della Costituzione Italiana e, in particolare, del diritto di associarsi liberamente, sancito dall’art.18, potrebbe sembrare quasi un vuoto esercizio retorico.</p>
<p>Così non è, però, i fatti dimostrano che occorre impegnarsi nel dare corpo alle fredde norme costituzionali, perché quelli che sembrano diritti inviolabili dell’uomo corrono quotidianamente il rischio di essere gettati nell’oblio o di essere calpestati. Tale rischio cresce al crescere del disinteresse dei giovani alla politica, cresce al crescere della demagogia e del populismo nella retorica politica, cresce quando il rigore normativo cede il passo alla ricerca pervicace ed indiscriminata del consenso.</p>
<p>Ci si trova quindi a discutere dell’effettività del diritto di associazione, giacché lo scorso 4 ottobre 2018, l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la <strong>Legge Regionale n.18/2018</strong>, la quale per un perverso scherzo del destino, va a intaccare proprio quel diritto che l’art.18 della Costituzione riconosce e garantisce.</p>
<p>La nostra bella Costituzione prevede che “<strong><em>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale</em></strong>”. Questo testo, apparentemente semplice, esprime in realtà tutta la polemica e la frustrazione del popolo italiano, contro la censura fascista. Durante il regime dittatoriale, proprio la libertà di associazione, subì una drastica compressione.</p>
<p>L’Assemblea Costituente, nel redigere quel testo ancora oggi vigente, deliberò di dare alla libertà di associazione, la formulazione più ampia possibile di libertà positiva, cioè quella di essere riconosciuta all’interno dell’Ordinamento con il minore intervento potestativo dello Stato. Così il testo base sul quale lavorarono i deputati della I sottocommissione, ovvero “<em>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione preventiva, per scopi che non contrastino con le leggi penali e con le libertà garantite dalla Costituzione</em>” subì delle censure e delle profonde modificazioni, al fine di rendere quanto più ampio possibile il diritto di associarsi.</p>
<p>L’Aggettivo “preventiva”, dopo la locuzione “senza autorizzazione”, fu fortemente censurato dall’<strong>On. Roberto Lucifero d’Aprigliano</strong> (monarchico e liberale) che propose di sopprimerlo, giudicandolo limitativo, poiché poteva fare pensare che il legislatore, pur non potendo imporre autorizzazioni preventive, ne potesse tuttavia imporre di successive alla costituzione della associazione.</p>
<p>La parte finale del primo comma, ovvero quella che prevedeva che la libertà di associazione dovesse essere riconosciuta per scopi che non contrastino “con le libertà garantite dalla Costituzione” fu proposta dall’<strong>On.le Giorgio La Pira</strong>, Democratico Cristiano, con il supporto del collega di partito <strong>On.le Aldo Moro</strong>, il quale proponeva come variante di specificare “libertà democratiche” ma, paradossalmente, anche tale formulazione si prestava ad interpretazioni restrittive della libertà di associazione. L’<strong>On.le Elio Basso</strong>, avvocato e socialista, criticò aspramente la proposta dei colleghi democristiani perché tra le libertà che la Costituzione garantisce vi è il diritto di proprietà (art.42) e subordinare la libertà di associazione al rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, avrebbe potuto in qualche modo limitare il diritto di associazione di movimenti politici come il partito socialista ed il partito comunista, i quali avevano una concezione non liberale della proprietà privata e “si riunivano per ridurla o vietarla” (cit. On.le Basso). Quella formulazione, pertanto, si poteva prestare ad abusi, consentendo astrattamente di vietare le riunioni dei partiti socialista e comunista, prendendo a pretesto un contrasto, vero o presunto, con le libertà garantite dalla Costituzione.</p>
<p>Alla fine, la I sottocommissione dell’Assemblea Costituente esitò il testo che noi oggi conosciamo, respingendo tanto la proposta dell’On.le La Pira, quanto l’emendamento dell’On.le Moro, al fine di non restringere in nessun modo la libertà di associazione; sul punto l’<strong>On.le Pietro Mancini</strong>, socialista, fece osservare che “il concetto di libertà è il concetto informatore di tutta la nostra Costituzione”.</p>
<p>Quel testo venne poi approvato dall’Assemblea Costituente senza nessuna modifica o integrazione.</p>
<p>La portata escatologica dei principi generali sanciti dal primo comma, trova un argine nel secondo comma del medesimo art.18, il quale nel testo vigente prescrive: “<em>Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare</em>”.</p>
<p>Gli On.li La Pira e Basso proposero di vietare “le associazioni segrete a carattere militare” ma l’On.le Mancini fece osservare che costituire un’associazione segreta a carattere militare era già vietato dall’Ordinamento Penale e che sarebbe stato più opportuno attribuire alla norma un carattere politico e propose di integrare il lemma con “<em>carattere militare <strong>fascista</strong></em>”. L’<strong>On.le Concetto Marchesi</strong>, accademico, socialista, catanese, si espresse in modo quasi vaticinante, rilevando che il fascismo tende a rispuntare sotto altre denominazioni e, pertanto, la formulazione proposta dal collega Mancini non sarebbe stata sufficiente allo scopo.</p>
<p>L’attuale formulazione la dobbiamo all’iniziativa dell’On.le Moro e dell’<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Meuccio_Ruini"><strong>On.le Meucio Ruini</strong></a>, i quale ebbero la lungimiranza di evitare specifiche attribuzioni di carattere politico, che di fatto avrebbero limitato la portata generalista della norma.</p>
<p>L’altro limite, imposto dal secondo comma dell’art.18 della Costituzione è quello relativo alla proibizione delle associazioni segrete.</p>
<p>L’aggettivo “segreta”, privo di una precisa delineazione d’ambito, generò un vivace dibattito nella I sottocommissione; l’<strong>On.le Ugo Della Seta</strong> propose all’Assemblea un emendamento chiarificatore: segrete sono da considerarsi quelle associazioni che celano la propria sede, non compiono atti pubblici e celano i principi che professano.</p>
<p>Quell’emendamento non venne approvato ma trovò sostegno da parte dell’On.le Lucifero d’Aprigliano, il quale riconobbe che, senza quelle specificazioni, sarebbero stati possibili arbitrî successivi nell’interpretazione della norma costituzionale.</p>
<p>Termina qui l’analisi dell’art.18 e della sua genesi, utile a comprendere l’estrema sensibilità dei membri dell’Assemblea Costituente e dell’importanza centrale e baricentrica della libertà di associazione nell’impianto costituzionale.</p>
<p>Tale libertà, nella sua applicazione pratica, trova sostegno anche nell’art.3 della Costituzione, ove viene esposto il principio di non discriminazione.</p>
<p>La libertà di associarsi liberamente ed il diritto di non essere discriminati, trovano un’ulteriore affermazione negli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, dai 12 stati al tempo membri del Consiglio d’Europa.</p>
<p>La Legge Regionale 18/2018 limita il diritto di associarsi liberamente e di non essere discriminati per avere legittimamente esercitato quel diritto sociale?</p>
<p>A parere degli <strong>On.li Catalfamo</strong> e <strong>Lo Curto</strong> e anche secondo il sottoscritto, tale limitazione sussiste drammaticamente.</p>
<p>Nella storia recente, l’appartenenza alla massoneria o, in termini giuridici, l’iscrizione ad una associazione massonica è stata oggetto d’attenzione di parecchie norme regionali:</p>
<ol>
<li>R. Friuli Venezia Giulia 15 febbraio 2000, n.1, che modifica ed integra la L.R. 23 giugno 1978, n.75;</li>
<li>R. Marche 1 dicembre 2005, n.27;</li>
<li>R. Marche 5 agosto 1996, n.34;</li>
<li>R. Toscana 29 agosto 1983, n.68;</li>
<li>R. Toscana 6 novembre 2012, n.61;</li>
<li>R. Toscana 5 giugno 2017, n.26.</li>
</ol>
<p>Due di queste sono state impugnate dal Grande Oriente d’Italia innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, per entrambe le leggi delle regioni Friuli e Marche, la Corte Europea ha accolto il ricorso e condannato lo Stato Italiano, dichiarando le norme impugnate violative dei diritti di libertà di associazione e di non discriminazione.</p>
<p>La Corte, in casi come quelli, procede con il verificare se c’è stata un’ingerenza dello stato nel godimento del diritto in questione; se il vaglio è positivo successivamente valuta se detta ingerenza è giustificata o meno. Il giudizio sulla giustificabilità dell’ingerenza si basa sulla previsione di Legge, sulla finalità legittima di tale legge e sulla valutazione se quell’ingerenza sia <strong>necessaria</strong> in una società democratica. Questo tipo di giudizio mira all’accertamento del principio di proporzionalità.</p>
<p>Seguendo questo schema, sussistendo l’ingerenza (per un eventuale pregiudizio in termini di perdita di prestigio con conseguente aumento dello stigma sociale avverso la massoneria e, in termini pratici, con l’eventuale perdita di membri), la Corte valuta se ricorrono nel caso di specie i motivi giustificatori: <strong>1) legalità; 2) fine legittimo; 3) necessità dell’intervento normativo in una società democratica</strong>.</p>
<p>Nei due casi sottoposto al vaglio della CEDU, la legalità è stata soddisfatta dalla natura di legge regionale; quanto al ricorrere di un fine legittimo, la Corte ha dato dignità all’interesse delle pubbliche autorità di «<em>rassicurare l’opinione pubblica in una fase in cui era forte la questione sul ruolo dei massoni nella vita del paese</em>», come ingerenza tendente alla protezione della sicurezza nazionale e della difesa dell’ordine pubblico.</p>
<p>Ma è il successivo vaglio &#8211; la necessità di tale ingerenza in una società democratica &#8211; che ha portato alla condanna dello stato italiano.</p>
<p>La Corte in quei due casi ha ritenuto che la libertà di associazione rivesta una tale importanza da non potere subire alcuna limitazione, sia pure per una persona candidata ad una carica pubblica, nella misura in cui l&#8217;interessato non commetta egli stesso, in ragione della sua appartenenza all&#8217;associazione, alcun atto irreprensibile. In conclusione, l&#8217;obbligo di dichiarare la propria appartenenza alla massoneria e soltanto alla massoneria, per la CEDU non appare &#8220;necessario in una società democratica&#8221; e risulta discriminatorio perché viola il principio di parità di trattamento tra le associazione massoniche e tutte le altre associazioni ammesse dall’Ordinamento, senza una ragionevole ed obiettiva giustificazione.</p>
<p>La Legge Regionale 18/2018, da un punto di vista tecnico è manchevole sotto molteplici aspetti. L’art. 1 che impone l’obbligo dichiarativo di appartenenza alla massoneria o ad associazioni similari <strong>contrasta con l’art.3 della Costituzione</strong> e costituisce una evidente discriminazione tra le associazioni massoniche e tutte le altre associazioni ammesse dall’Ordinamento, la partecipazione alle quali non dovrà essere dichiarata ai sensi di questa norma regionale.</p>
<p>Questa discriminazione, peraltro, era già stata evidenziata ai deputati dell’ARS, prima dell’approvazione della Legge, dal Servizio Studi dell’Ufficio per l&#8217;attività legislativa in materia istituzionale dell’Assemblea Regionale Siciliana, in un documento datato 3 ottobre 2018.</p>
<p>L’Art.2 della medesima Legge Regionale stabilisce che in caso di mancato deposito delle dichiarazioni di appartenenza alla massoneria, previste dall’art.1, il nominativo del soggetto che si è sottratto all’obbligo dichiarativo venga comunicato all’Assemblea Regionale ovvero al Consiglio comunale di appartenenza e che tali comunicazioni vengano pubblicate sul sito internet dell’ARS o del comune di riferimento.</p>
<p>A questo punto viene da chiedersi, se l’obiettivo della Legge Regionale 18/2018 dovesse essere quello di <strong>rendere trasparenti e conoscibili</strong> gli interessi anche culturali dei rappresentanti eletti del popolo, come mai la norma prevede solo la pubblicazione dei nominativi dei soggetti che si sono sottratti all’obbligo di dichiarare la propria appartenenza ovvero la non appartenenza alla massoneria? E non, piuttosto, la pubblicazione delle dichiarazioni positive di appartenenza rese dai deputati o consiglieri comunali eletti?</p>
<p>Le domande, invero legittime, non possono trovare risposta, giacché la <strong>Legge Regionale occulta la propria finalità</strong>, non vi è nessun articolo che specifica quale sia l’interesse pubblico superiore da tutelare, per giustificare un atto normativo tecnicamente discriminatorio.</p>
<p>Se decidessimo di vagliare la nostra legge regionale, alla luce dei criteri utilizzati dalla CEDU cioè 1) legalità; 2) fine legittimo; 3) necessità dell’intervento normativo in una società democratica, dovremmo tutti riconoscere che solo il primo vaglio sarebbe positivo, giacché lo strumento utilizzato è di rango legislativo ma il secondo criterio, quello del fine legittimo, non sarebbe valutabile, perché rimasto occulto nella lettera della Legge. È evidente, pertanto, che il giudizio finale comporterebbe una sicura censura della Legge, perché discrimina dei cittadini e non consente loro di esercitare il diritto di associarsi liberamente, senza nemmeno specificare qual è l’interesse che la legge mira a tutelare.</p>
<p>Consapevoli di tutto questo, gli <strong>On.li Antonio Catalfamo</strong> ed <strong>Eleonora Lo Curto</strong> si sono opposti strenuamente all’approvazione della Legge e hanno dichiarato che la impugneranno avanti al Tribunale competente, non appena sarà loro consentito, al fine di sollevare la questione di legittimità costituzionale.</p>
<p>Noi, dal canto nostro, possiamo dire che il più antico parlamento d’Europa ha dato pessima testimonianza di sé ma fin quando vi saranno donne e uomini liberi, nelle istituzioni e nella società, pronti a difendere i più alti principi della nostra Costituzione, la fiaccola della libertà splenderà sempre e la luce della speranza rimarrà accesa nella nostra coscienza.</p>
<p>La registrazione video dell&#8217;intervento:</p>
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<p>Video sul canale YouTube: <a href="https://youtu.be/1Xn7LiGisD4">https://youtu.be/1Xn7LiGisD4</a></p>
<p>Rassegna stampa dell&#8217;evento:</p>
<ol>
<li><a href="https://www.grandeoriente.it/palermo-il-grande-oriente-allars-per-difendere-la-liberta-di-associazione-il-presidente-miccichesiete-i-benvenuti-a-palazzo-dei-normanni/">https://www.grandeoriente.it/palermo-il-grande-oriente-allars-per-difendere-la-liberta-di-associazione-il-presidente-miccichesiete-i-benvenuti-a-palazzo-dei-normanni/</a></li>
<li><a href="https://www.siciliaogginotizie.it/2019/01/10/ieri-incontro-sulla-massoneria-e-la-liberta-di-associazione-allars-legge-fava-mostruosa-espressa-la-vicinanza-del-governo-regionale/">https://www.siciliaogginotizie.it/2019/01/10/ieri-incontro-sulla-massoneria-e-la-liberta-di-associazione-allars-legge-fava-mostruosa-espressa-la-vicinanza-del-governo-regionale/</a></li>
<li><a href="https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-il-grande-oriente-si-riunisce-all-ars-dopo-la-legge-sulla-massoneria-norma-mostruosa/324130/324748">https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-il-grande-oriente-si-riunisce-all-ars-dopo-la-legge-sulla-massoneria-norma-mostruosa/324130/324748</a></li>
<li><a href="https://varesepress.info/palermo-non-esiste-la-liberta-di-associarsi-alla-massoneria/">https://varesepress.info/palermo-non-esiste-la-liberta-di-associarsi-alla-massoneria/</a></li>
<li><a href="http://trinacrianews.eu/palermo-allars-convegno-art-18-liberi-associarsi-del-gran-maestro-grande-oriente-ditalia-bisi/">http://trinacrianews.eu/palermo-allars-convegno-art-18-liberi-associarsi-del-gran-maestro-grande-oriente-ditalia-bisi/</a></li>
<li><a href="https://vivicentro.it/nazionale-24h/spettacoli/eventi-e-convegni/palermo-convegno-liberi-di-associarsi-organizzato-dalla-massoneria-italiana/">https://vivicentro.it/nazionale-24h/spettacoli/eventi-e-convegni/palermo-convegno-liberi-di-associarsi-organizzato-dalla-massoneria-italiana/</a></li>
<li><a href="https://www.nuovosud.it/87628-politica-palermo/massoneria-allars-il-convegno-liberi-di-associarsi-duro-attacco-alla-legge">https://www.nuovosud.it/87628-politica-palermo/massoneria-allars-il-convegno-liberi-di-associarsi-duro-attacco-alla-legge</a></li>
<li><a href="https://livesicilia.it/2019/01/09/i-massoni-a-palazzo-dei-normanni-ora-basta-non-siamo-criminali_1025905/">https://livesicilia.it/2019/01/09/i-massoni-a-palazzo-dei-normanni-ora-basta-non-siamo-criminali_1025905/</a></li>
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<li><a href="https://sicilia.opinione.it/convegno-della-massoneria-a-palazzo-dei-normanni-micciche-scelta-di-liberta/">https://sicilia.opinione.it/convegno-della-massoneria-a-palazzo-dei-normanni-micciche-scelta-di-liberta/</a></li>
<li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=QsSQh39Vo-c">https://www.youtube.com/watch?v=QsSQh39Vo-c</a></li>
</ol>
<p>The post <a href="https://www.andreapruiti.eu/2019/01/09/trascrizione-dellintervento-sullart-18-della-costituzione-italiana/">Trascrizione dell&#8217;intervento sull&#8217;art. 18 della Costituzione Italiana.</a> appeared first on <a href="https://www.andreapruiti.eu">Andrea Pruiti</a>.</p>
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		<title>Lettera aperta ai siciliani &#8220;resistenti&#8221; e propugnatori dei valori della Costituzione Italiana</title>
		<link>https://www.andreapruiti.eu/2018/10/20/lettera-aperta-ai-siciliani-resistenti-e-propugnatori-dei-valori-della-costituzione-italiana/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2018 16:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Pruiti Ciarello]]></category>
		<category><![CDATA[Legge Regionale Sicilia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Sicilia è sempre stata una terra connotata dalla coniunctio oppositorum, una terra dove persiste un costante bilanciamento di forze e dinamismi opposti, dal campo urbanistico (città in cui impareggiabili opere d’arte condividono lo spazio con case diroccate e tetti in eternit) a quello letterario, da quello musicale a quello politico. Quest’ultimo campo è quello [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.andreapruiti.eu/2018/10/20/lettera-aperta-ai-siciliani-resistenti-e-propugnatori-dei-valori-della-costituzione-italiana/">Lettera aperta ai siciliani &#8220;resistenti&#8221; e propugnatori dei valori della Costituzione Italiana</a> appeared first on <a href="https://www.andreapruiti.eu">Andrea Pruiti</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Sicilia è sempre stata una terra connotata dalla <em>coniunctio oppositorum</em>, una terra dove persiste un costante bilanciamento di forze e dinamismi opposti, dal campo urbanistico (città in cui impareggiabili opere d’arte condividono lo spazio con case diroccate e tetti in eternit) a quello letterario, da quello musicale a quello politico.</p>
<p>Quest’ultimo campo è quello che voglio mettere al centro di una compiuta riflessione.</p>
<p>Da quando nel 1130 Ruggero d’Altavilla proclamò il Regno di Sicilia, con l’unificazione della Contea di Sicilia con il Ducato di Puglia, affidando il governo del Regno ad un parlamento e dando vita così al primo stato moderno europeo, fino ad oggi, tanto tempo è passato e la capacità innovativa della Sicilia è rimasta invariata.</p>
<p>Capacità di innovare che con Ruggero d’Altavilla e Federico II di Svevia ha costituito, per tutto il mondo, un modello da imitare.</p>
<p>In tempi più recenti, la politica siciliana è stata spesso laboratorio di alchimie politiche che hanno anticipato dinamiche nazionali, basti pensare alla introduzione fin dal 1988 di una forma embrionale di “reddito di cittadinanza”, sottoforma di lavoro precario a supporto degli uffici comunali (che ha mortificato un’intera generazione di giovani studenti-lavoratori) o alla affermazione elettorale del Movimento cinque stelle alle elezioni regionali del 2012, che riuscì ad ottenere il 18,17% delle preferenze per il proprio candidato presidente, quando nel resto d’Italia, lo stesso partito aveva ricevuto consensi molto inferiori (Molise 2011, 5,6%; Campania 2010, 1,35%); percentuale non replicata nemmeno successivamente in altre parti d&#8217;Italia (Basilicata 2013, 13,19%; Lazio 2013, 16,64%; Lombardia 2013, 14,33%).</p>
<p>L’affermazione elettorale alle regionali del 2012 ha sancito però la crescita tendenziale del Movimento cinque stelle, che è stata definitamente affermata, arrivando all’acme, nelle elezioni politiche del 2018, nelle quali il movimento ha raggiunto il 48,15% delle preferenze nella quota proporzionale per la Regione Siciliana, contro il 10,58% del Partito Democratico.</p>
<p>Le elezioni politiche del 2018 in Sicilia, con la debacle del PD, hanno reso evidente l’incapacità dei partiti di sinistra e centro-sinistra di rappresentare quella rilevante fetta di elettorato che storicamente rappresentavano.</p>
<p>Per contrastare questa tendenza, per cercare di nuovo un posto al sole, per assicurarsi un futuro politico, l’On.le  (Giovanni Giuseppe) Claudio Fava, già segretario siciliano dei DS ed europarlamentare, oggi deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, eletto con la lista “Cento Passi per la Sicilia &#8211; Claudio Fava Presidente”, ha presentato all’assemblea legislativa più antica d’Europa il disegno di Legge n.16/2018, rubricato: <em>“Obbligo dichiarativo dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali in tema di affiliazione a logge massoniche o similari</em>”.</p>
<p>Tale disegno di legge, approvato il 4 ottobre 2018, entrato in vigore ieri, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Anno 72, nu.45, venerdì 19 ottobre 2018), impone ai deputati regionali, al Presidente della Regione e ai componenti della Giunta regionale (che siano deputati), nonché ai sindaci, agli assessori comunali ed ai consiglieri comunali e circoscrizionali di dichiarare, anche negativamente, l’eventuale appartenenza “<em>a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, solidari-stici e di obbedienza, qualora tale condizione sussista, precisandone la denominazione</em>”.</p>
<p>La mancata dichiarazione, da parte dei soggetti passivi indicati nella legge, entro i quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della medesima, comporterà la pubblicazione del nominativo nei siti web dell&#8217;Assemblea Regionale Siciliana, della Regione e dei comuni interessati.</p>
<p>L’effetto sanzionatorio della legge è il prevedibile, forse anche subdolamente incentivato, effetto gogna mediatica. Ciò, a prescindere dal fatto che la mancata dichiarazione possa essere causata dalla volontà di non dichiarare l’appartenenza alla massoneria, ovvero da altre motivazioni.</p>
<p>L’<em>iter</em> di approvazione di tale Legge è stato seguito con grande attenzione da parte dei media regionali e nazionali. Ne è scaturito un acceso dibattito parlamentare, alimentato dal m5s siciliano, da subito favorevole alla proposta di legge Fava, seguito passo passo dai media.</p>
<p>Il PD siciliano, dopo un’iniziale titubanza sulla legittimità del disegno di legge, si è dichiarato favorevole, mentre i partiti della coalizione di centro-destra, soprattutto UDC, Forza Italia e Fratelli d’Italia, hanno cercato di mantenere una posizione più scettica e razionale. La pressione mediatica è salita però, così i parlamentari regionali del centro-destra hanno ritenuto conveniente abbandonare la giusta posizione di garanzia precedentemente assunta, per aderire alla tendenza giacobina e forcaiola che aveva pervaso l’aula del parlamento più antico d’Europa (lo ripeto).</p>
<p>Due sole sono state le pregevoli eccezioni, i voti contrari dell&#8217;On. Eleonora Lo Curto (udc) e del l&#8217;On. Antonio Catalfamo (Fratelli d&#8217;Italia), ai quali va il plauso di avere avuto il coraggio di opporsi alla irrazionale valanga demagogica bipartisan, che ha investito l&#8217;Aula e di avere affermato un superiore principio costituzionale.</p>
<p>L’On.le Claudio Fava, in merito all’approvazione del suo disegno di legge, ha dichiarato che &#8220;<em>Nonostante le fortissime pressioni in senso contrario, abbiamo affermato un dovere di trasparenza e di responsabilità che adesso andrebbe esteso a tutte le cariche elettive in Italia</em>&#8220;, ottenendo un’eco mediatica ed una visibilità che vanno ben oltre i confini di applicazione regionale della “sua” legge, accendendo una luce sulla strada dell’oblio, sulla quale sembrava incamminati.</p>
<p>Era forse proprio questo l&#8217;effetto ricercato?</p>
<p>Questa legge, però, è non solo eticamente scorretta ma prescrive una forma di discriminazione “legale”, ampiamente incostituzionale, che verrà certamente censurata dai giudici di Palazzo della Consulta, prima ancora che dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.</p>
<p>In che cosa consiste la discriminazione di questa norma?</p>
<p>L&#8217;articolo 18 della Costituzione italiana prescrive che &#8220;<em>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare</em>&#8220;.</p>
<p>Per “associazioni segrete” si intendono quelle che, anche all&#8217;interno di associazioni palesi, nascondono la loro esistenza o mantenendo segreti i loro scopi e le loro attività sociali o nascondendo, in toto o in parte e anche reciprocamente, l’identità dei soci.</p>
<p>Non molti sanno che il testo originario dell’art.18 prevedeva, dopo “senza autorizzazione” l’aggettivo “preventiva”. Tale aggettivo fu fortemente censurato dall’On. Roberto Lucifero d&#8217;Aprigliano (monarchico e liberale) che propose di sopprimerlo, giudicandolo limitativo, poiché poteva fare pensare che il legislatore, pur non potendo imporre autorizzazioni preventive, ne potesse tuttavia imporre di successive alla costituzione della associazione. Le pregnanti osservazioni dell’On. Lucifero convinsero anche i relatori della precedente stesura dell’articolo 18 (Basso e La Pira). In materia di diritto di associazione, del resto, l’On. Mancini aveva affermato in seno ai lavori della costituente che “<em>Il concetto di libertà è il concetto informatore di tutta la nostra Costituzione</em>”.</p>
<p>Questo concetto, sacro nei valori della nostra Costituzione, oggi viene continuamente compresso, fino al suo completo stravolgimento. Tanto nella politica governativa, quanto in quella regionale, in terra di Sicilia.</p>
<p>La Sicilia, oggi, si permette il lusso di innovare, di cambiare, ancor più di quanto stia facendo il governo del cambiamento, a livello centrale. La direzione è comunque la medesima: quella del cambiamento in peggio!</p>
<p>L’obbligo di dichiarazione di appartenenza alla massoneria o ad altre associazioni similari è un obbligo aberrante e discriminatorio, non perché si rivolge ad una associazione con alle spalle più di tre secoli di storia liberale e democratica, non perché la medesima vanti componenti che hanno contribuito a scrivere la storia del risorgimento italiano, quella della nascita della repubblica e della medesima Costituzione italiana; è aberrante perché un obbligo dichiarativo “di iscrizione o appartenenza” a qualsiasi associazione, suona come un pericoloso preconcetto. Sarebbe discriminatorio, allo stesso modo, se il nuovo obbligo normativo riguardasse l’associazione Cattolica, l’associazione Musulmani Italiani, l’Opus Dei, Comunione e Liberazione e qualsiasi altra libera associazione, che rientri nell’alveo dell’art. 18 della Costituzione.</p>
<p>Vi sono già precedenti giurisprudenziali che hanno visto soccombere lo stato italiano per leggi regionali della medesima portata di quella vigente in Sicilia dal 19 ottobre 2018; sono quelli della legge regionale delle Marche, censurata con una sentenza CEDU del 2001 (procedimento n.35972/1997) e della legge regionale del Friuli Venezia Giulia, censurata con sentenza CEDU del 2007 (procedimento n.26740/2002).</p>
<p>Entrambe le suddette leggi imponevano l’obbligo di dichiarazione dell’appartenenza alla massoneria o associazioni similari.</p>
<p>Una norma che sancisce un siffatto obbligo, si pone in esplicito contrasto con l’art.18 della Costituzione ma viola anche gli artt. 11 (Libertà di riunione e associazione) e 14 (Divieto di discriminazione) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.</p>
<p>La discriminazione sta, per l’appunto, nel prevedere un <strong>regime speciale</strong> di trattamento per una particolare associazione, in mancanza di qualsiasi giustificabile specialità sostanziale di quella tipologia di associazione.</p>
<p>Un tale obbligo cementerebbe nel pubblico l&#8217;idea che l&#8217;adesione alla Massoneria sia illegale o possa avere un impatto negativo sulla propria carriera. Inoltre, alcuni associati potrebbero essere indotti a porre fine al loro legame con la Massoneria per essere in grado di competere con altri non associati in vista di un incarico professionale di qualsiasi natura, per candidarsi per posizioni amministrative regionali o nazionali o, infine, per evitare di rimanere indietro o di essere discriminati, a prescindere dalle qualità personali o professionali.</p>
<p>Si imporrebbe, così, uno stigma “legale” nei confronti di qualsiasi soggetto iscritto liberamente alla Massoneria, senza che ve ne sia alcuna giustificazione da un punto di vista giuridico e costituzionale.</p>
<p>Inoltre, tanti dimenticano il contenuto del’art.54 della Costituzione “<em>Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi</em>” ma soprattutto dimenticano la poderosa genesi di quella norma costituzionale.</p>
<p>L’art.21 della Costituzione francese del 1946, che ha influenzato la genesi dell&#8217;art.54 della nostra Costituzione, stabilisce: ”<em>Qualora il governo violi la libertà ed i diritti garantiti dalla costituzione, la resistenza, sotto ogni forma, è il più sacro dei diritti ed il più imperioso dei doveri</em>”.</p>
<p>Gli Onorevoli Dossetti (democristiano) e Cevolotto (democrazia del lavoro), in seno all’Assemblea Costituente, avevano proposto il seguente testo per l’art.50 della Costituzione (oggi art.54): “<em>Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino</em>”.</p>
<p>Nonostante i lavori dell’Assemblea costituente abbiano portato alla approvazione del vigente testo dell’art.54, secondo autorevoli costituzionalisti, anche se non è espressamente stabilito dalla nostra Carta Costituzionale, il <strong>“<em>diritto di resistenza all’oppressione</em>”</strong> è implicitamente legittimato, essendo una delle garanzie di difesa della Costituzione, in caso di violazione dei principi fondamentali in essa stabiliti. Del resto anche l’On. Mortati (democristiano), nella sua dichiarazione di voto affermò: “<em>Non è al principio che ci opponiamo, ma all’inserzione nella Costituzione di esso, e ciò perché a nostro avviso il principio stesso riveste carattere metagiuridico e mancano nel congegno costituzionale i mezzi e le possibilità di accertare quando il cittadino eserciti una legittima ribellione al diritto e quando invece questa sia da ritenere illegittima</em>”.</p>
<p>Nel nostro Ordinamento Giuridico, comunque, ci sono varie norme che stabiliscono la legittimità della <strong>resistenza individuale</strong> di fronte al provvedimento sostanzialmente illegittimo anche se formalmente legittimo dell&#8217;Autorità, piuttosto che al comportamento arbitrario di un pubblico funzionario. È opportuno ricordare l’art. 4 del D.lgs n.288 del 14.9.1944, che legittima la resistenza attiva ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora queste funzioni pubbliche siano esercitate in modo arbitrario. Ricordiamo anche l’art.51 del Codice penale che esclude la punibilità dei fatti compiuti nell’“esercizio di un dovere” o nell’“adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità” e l’art.650 del Codice Penale, che legittima la disobbedienza contro provvedimenti non “legalmente dati” dall’Autorità, cioè emanati arbitrariamente e quindi illegittimi.</p>
<p>La <strong>resistenza collettiva</strong> si esercita attraverso l’esercizio dei diritti di libertà, previsti e tutelati espressamente dalla nostra Costituzione, come il diritto di manifestazione del pensiero (art.21) ed il diritto di sciopero (art.40) , oltreché con il diritto di critica e azione politica.</p>
<p>Detto ciò, è utile evidenziare che il dovere di fedeltà alla Repubblica, previsto dall’art.54, non è confondibile con quello di obbedienza alle leggi. Sono due concetti assolutamente diversi: la fedeltà alla Repubblica precede, logicamente, concettualmente e da un punto di vista etico-valoriale, l’osservanza delle leggi dello Stato.</p>
<p>Pertanto, il dovere di fedeltà alla Repubblica e quindi alla Costituzione ed in particolare ai principi fondamentali in essa stabiliti, prevale sul dovere di obbedienza alle leggi, in caso di contrasto delle leggi in vigore con i principi fondamentali dell’Ordinamento Costituzionale.</p>
<p>Ciò premesso, rivolgo un accorato appello a tutti i sindaci, amministratori locali e regionali, deputati regionali, consiglieri comunali e circoscrizionali, <strong>soprattutto a quelli che non appartengono alla Massoneria</strong>, affinché si facciano <strong><em>resistenti</em></strong>, nei termini sopra esposti, rispetto ad una norma di legge regionale che si trova in palese contraddizione con i superiori principi e valori costituzionali della Repubblica Italiana.</p>
<p>La “sanzione” che questi resistenti dovranno sopportare sarà la pubblicazione del proprio nominativo, sui siti istituzionali, per avere, per l’appunto omesso la dichiarazione prevista dall’art. 1 della Legge Regionale siciliana 12 ottobre 2018, n.18. Una pubblicazione che, agli occhi di chi scrive, si evidenzia come nota di merito e adesione ai principi più alti della nostra Repubblica.</p>
<p>L’iscrizione nella lista dei “<strong><em>resistenti</em></strong>” sarà ascritta a merito di chi, con la propria coscienza, saprà arginare la demagogia ed il populismo imperanti, nella consapevolezza che un principio di libertà è valido tanto quando riguarda la propria persona, tanto quando riguarda il proprio avversario.</p>
<p>Il pastore Martin Niemöller, oppositore del nazismo, nel suo più celebre sermone, diceva: “<em>prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c&#8217;era rimasto nessuno a protestare</em>”.</p>
<p><strong>A tutti i rappresentati eletti del popolo, destinatari della Legge Regionale n.18/2018, chiedo di avere il coraggio di fare la cosa giusta, affinché un giorno, non si possano dolere di non avere nessuno che protesti per loro.</strong></p>
<p>The post <a href="https://www.andreapruiti.eu/2018/10/20/lettera-aperta-ai-siciliani-resistenti-e-propugnatori-dei-valori-della-costituzione-italiana/">Lettera aperta ai siciliani &#8220;resistenti&#8221; e propugnatori dei valori della Costituzione Italiana</a> appeared first on <a href="https://www.andreapruiti.eu">Andrea Pruiti</a>.</p>
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		<title>Le libertà decadenti nell’Italia di oggi *</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 11:24:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Le libertà decadenti è il titolo che abbiamo voluto dare a questa pomeridiana conversazione, poiché vogliamo focalizzare l’attenzione sulla situazione di decantismo liberale, che sembra aleggiare concretamente sul nostro Paese e sull’intera Europa. I movimenti populisti e demagogici si alimentano della rabbia della gente, innescata dalle crescenti difficoltà economiche congiunturali e spingono verso modelli politici [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le libertà decadenti è il titolo che abbiamo voluto dare a questa pomeridiana conversazione, poiché vogliamo focalizzare l’attenzione sulla situazione di decantismo liberale, che sembra aleggiare concretamente sul nostro Paese e sull’intera Europa. I movimenti populisti e demagogici si alimentano della rabbia della gente, innescata dalle crescenti difficoltà economiche congiunturali e spingono verso modelli politici che mettono a serio rischio le libertà fondamentali, fino ad ora riconosciute come inviolabili nell’intero Occidente.</p>
<p>Sappiamo troppo bene che questi movimenti demagogici e populisti prosperano laddove vi è incultura ed un basso livello di consapevolezza politica e istituzionale.</p>
<p>Confortati da molti dati statistici, noi crediamo che in Italia il numero di persone consapevoli della situazione politica ed istituzionale e finanche il numero di chi coltiva una sana coscienza civica vada quotidianamente degradando.</p>
<p>“Libertà decadenti” perché alcune libertà fondamentali rischiano di essere private della loro effettività e rimanere lettera muta della nostra costituzione</p>
<p>In questo quadro socio-politico, riteniamo che la libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta dall’art. 21 della Costituzione sia pericolosamente minata, nell’ambito della sua effettività, dal crescente ricorso a “fake news” e sostanziale impunità di chi, soprattutto <em>on line</em>, lede la reputazione di qualcun altro.</p>
<p>La libertà di associazione, cristallizzata nell’art.18, altro fondamentale pilastro delle garanzie costituzionali, sembra perdere di consistenza, di fronte a tendenze culturali, mediatiche e politiche che negli ultimi mesi hanno catturato l’interesse dell’opinione pubblica.</p>
<p>Per introdurre la tematica odierna, sono andato a rivedere i lavori preparatori dell’Assemblea Costituente e precisamente il dibattito che c’è stato tra gli eletti dell’Assemblea e tra i componenti della prima sottocommissione “Diritti e doveri dei cittadini”, in merito al testo degli artt. 18 e 21.</p>
<p>L’art.18 stabilisce che “1) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 2) Sono proibite le <strong>associazioni segrete</strong> e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”</p>
<p>Vi furono diverse proposte di emendamenti al testo poi approvato, uno dei quali, proposto dai relatori Basso e La Pira, prevedeva di aggiungere “preventiva” a “senza autorizzazione” ma il brillante intervento di <strong>Roberto Lucifero d’Aprigliano</strong>, monarchico e liberale, che fu anche segretario del PLI fino al dicembre del 1948, ottenne la soppressione di quell’aggettivo, ritenuto <strong>limitativo</strong>, poiché poteva far pensare che il legislatore, pur non potendo imporre autorizzazioni preventive, ne potesse tuttavia imporre di successive alla costituzione della associazione.</p>
<p>Il secondo comma prevede la proibizione delle associazioni segrete e di quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Fermi restando gli ampi spazi indicati nel primo comma dell’art.18, la prima sottocommissione si divise sul significato da attribuire alle parole “<strong>associazioni segrete</strong>” e vi fu un serrato dibattito tra l’on. Della Seta ed il presidente della prima sottocommissione on. Tupini, che portò la medesima sottocommissione a presentare al vaglio dell’assemblea plenaria due diverse proposte di formulazione; delle due, venne approvata quella del testo vigente, più asciutta, rispetto a quella proposta dall’on. Della seta, che prevedeva, nella sua formulazione, degli indici dai quali si sarebbe riconosciuta una associazione segreta. Quella formulazione, apparentemente più precisa e didascalica, avrebbe certamente creato maggiori difficoltà interpretative, rendendo meno elastica e generale la norma costituzionale.</p>
<p>La prima sottocommissione trovò un consenso unanime, comunque, nel definire segrete quelle associazioni “<strong><em>che cercano di celare la loro esistenza</em></strong>”, lasciando un perimetro costituzionale di libertà particolarmente ampio.</p>
<p>È importante sottolineare l’estrema serenità e lungimiranza dei costituenti che, nonostante fossero appena usciti da un periodo oscuro per ciò che riguarda l’esercizio delle libertà civili, hanno avuto il coraggio di adottare norme largamente libertarie. Mi sento di affermare che oggi, alcune forze politiche demagogiche che rischiano di diventare maggioritarie nel nostro Paese, non avrebbero la stessa serenità e lungimiranza, nel caso in cui fossero chiamate ad riscrivere l’art.18 della Costituzione.</p>
<p>In effetti, assistiamo, da parte di una crescente fascia di popolazione, a fenomeni degenerativi e liberticidi che meritano di essere analizzati a fondo e stigmatizzati, laddove puntino a limitare la libertà di chi intenda associarsi per fini che non siano in contrasto con le leggi penali, il riferimento più immediato è al recente dibattito innescato dai provvedimenti di sequestro degli elenchi degli iscritti, subiti dal Grande Oriente d’Italia e dalle altre analoghe associazioni massoniche italiane ed anche ad un progetto di legge, proposto da un componente della commissione parlamentare antimafia, che ha ricevuto il plauso <em>bipartisan</em> di chi agita demagogicamente le folle, guardando solo il dito che indica la luna.</p>
<p>L’art. 21 della Costituzione stabilisce che “1) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 2) La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. […] 6) Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”. Tale formulazione definisce il contenuto del diritto di manifestazione del pensiero e pone, quale unico limite costituzionale cogente, al suo libero esercizio, quello del rispetto del buon costume.</p>
<p>Il diritto di manifestare il proprio pensiero e quello di farlo attraverso la stampa e gli altri mezzi di informazione hanno imposto un necessario collegamento tra la libertà di informazione e le forme proprie di una democrazia pluralista, che per essere tale richiede un’opinione pubblica consapevole, cioè, prima di tutto, informata.</p>
<p>Nel tempo, la tutela apprestata dall’art. 21 Cost. dal profilo attivo della libertà di informare è stata estesa, attraverso alcune pronunce della Corte Costituzionale, al profilo passivo della ricezione delle notizie, lungo le direttrici fondamentali del riconoscimento di un “<strong>diritto ad essere informati</strong>”, da soddisfare con interventi positivi a opera dello Stato, e del pluralismo quale valore primario sotteso all’intero sistema dell’informazione, assicurando la possibilità di accedere alla pluralità delle voci presenti nella società (c.d. “pluralismo interno”), sia a una molteplicità di fonti informative in concorrenza (c.d. “pluralismo esterno”).</p>
<p>Tale “diritto passivo” viene direttamente e immediatamente tradotto in diritto soggettivo dell’individuo, di carattere assoluto, assistito dalla clausola di inviolabilità di cui all’art. 2 della Costituzione.</p>
<p>Le statiche sulla vendita di quotidiani (cartacei ed online), pubblicate periodicamente da “Accertamenti Diffusione Stampa”, attestano un preoccupante calo medio delle vendite, nel solo 2016, pari a circa il 18% ed il <em>trend</em> sembra proseguire anche per l’anno 2017.</p>
<p>Il calo di vendita dei quotidiani ha certamente più di una causa ma contribuisce a sviluppare quell’incultura e quella disinformazione che sono il terreno di coltura della <strong>demagogia liberticida</strong> che, le istituzioni culturali liberali, come la Fondazione Einaudi, cercano operosamente di avversare.</p>
<p>Il drammatico calo di ascolti dei Tiggì nazionali ed il crescente ricorso a canali alternativi di informazione, soprattutto attraverso i social network, rendono l’intero sistema dell’informazione fluido e difficilmente verificabile. Grazie al regime di anonimato che la rete, in qualche modo garantisce, vi è una sostanziale impunità per chi dolosamente crea e diffonde notizie false, al fine di danneggiare qualcuno. C&#8217;è bisogno di una adeguata comprensione del problema e di uno studio delle motivazioni alla base della diffusione delle <em>fake news</em>.</p>
<p>Le notizie false sono in aumento a causa del modello sul quale si basano i mezzi di comunicazione, il modello commerciale-pubblicitario, che si occupa di convincere l’utente, il lettore, a cliccare per visualizzare i contenuti e, con questo, garantire un guadagno crescente a chi ha pubblicato quella notizia.</p>
<p>Una notizia falsa può risultare più accattivante e così, “acchiappare più clic”. Le <em>fake news</em> sono, certamente, più redditizie delle notizie vere e proprie ed anche i giornali “storici” e più blasonati abbelliscono molte notizie con titoli od immagini accattivanti.</p>
<p>Per limitare il fenomeno delle <em>fake news</em> e regolamentare il settore è stato recentemente presentato un Disegno di Legge ma l’iter legislativo sembra prospettarsi lungo e complicato.</p>
<p>Vi è poi il fenomeno della naturale persistenza on-line di eventuali notizie false o lesive della reputazione, che fa nascere l’esigenza di tutela del c.d. Diritto all’Oblio, cha ha trovato una forma embrionale di riconoscimento anche nelle prime pronunce dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ma che, negli ultimi anni, a causa della crescente strumentalizzazione, sembra avere trovato un brusco arresto.</p>
<p>In questo settore, in così rapida evoluzione servono strumenti anche giuridici innovativi, capaci di contemperare i diversi e complementari aspetti della libertà di espressione e della tutela alla riservatezza, avendo ben chiaro però che la libertà di espressione costituisce di per sé la garanzia di tutti gli altri diritti costituzionali e che, come diceva Friedrich von Hayek nel suo saggio “<em>La società libera</em>”: “<em>La libertà è essenziale per far posto all&#8217;imprevedibile e all&#8217;impredicibile; ne abbiamo bisogno perché da essa nascono le occasioni per raggiungere molti dei nostri obiettivi</em>”.</p>
<p>Rassegna stampa dell&#8217;evento: <a href="http://www.andreapruiti.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/Agenparl-27.04.2017.pdf">Agenparl-27.04.2017</a></p>
<p>La registrazione audio/video del convegno è stata curata da radioradicale.it ed è raggiungibile al seguente URL:</p>
<p><iframe src="//www.radioradicale.it/scheda/507313/iframe?i=3704166" width="560" height="355" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>*testo tratto dalla relazione tenuta nel convegno &#8220;Le libertà decadenti&#8221;, organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi, il 27.4.2017, nella sala del refettorio di palazzo San Macuto, in Roma.</p>
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