Emergenza sanitaria e Repubblica democratica italiana

21 dicembre 2020

Intervento di Andrea Pruiti Ciarello

Voglio richiamare l’attenzione dei tanti colleghi che sono collegati sulla “Libertà”, quale principio fondamentale che informa di sé l’intera impalcatura costituzionale ed elemento ontologico che giustifica l’esercizio del potere autoritativo dello Stato.

Uno dei membri della Assemblea Costituente, l’on. Pietro Mancini, socialista, fece osservare che “il concetto di libertà è il concetto informatore di tutta la nostra Costituzione”.

Noi oggi, dopo 73 anni (27.12.1943) dall’approvazione della nostra Costituzione ci troviamo a doverci interrogare sui limiti della libertà, stabiliti dall’art. 13 della Costituzione, e sulla effettività del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione.

Il primo, come sappiamo, prevede che “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di […] restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”, mentre il secondo prescrive che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Stiamo vivendo la paradossale condizione che vede questi due principi costituzionali confliggere in apparenza.

La libertà è responsabilità e ci sono situazioni in cui si ha il dovere di porre dei limiti alla libertà, in nome di sicurezza e salute pubblica.

L’attuale condizione di crisi epidemiologica, legata alla diffusione del virus covid-19, è certamente una di queste situazioni.

È quindi pienamente giustificabile l’uso del potere dello Stato per limitare al massimo la diffusione della malattia. Ma in uno stato di diritto, la compressione delle libertà non solo non può essere effettuata per periodi di tempo eccessivamente lunghi o comunque significativi, ma ogni norma che limiti la libertà deve necessariamente sorreggersi su una forma che consenta ai cittadini di comprendere che il potere autoritativo di limitazione delle libertà sia esercitato nei limiti della Costituzione, nelle forme dalla stessa previste e nel modo più trasparente possibile.

Di fronte a chi, in questo periodo declama la necessità di disobbedire alle norme e mettere in pratica comportamenti contrari all’interesse della collettività, rispondo sostenendo che la libertà non si difende negando ogni possibile limitazione che, come abbiamo visto, può essere necessaria, ma non derogando ai principi di legalità.

Facciamo una ricostruzione della vicenda riguardante la gestione della pandemia, sotto il profilo squisitamente giuridico e costituzionale.

In principio, fu la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del Covid-19, per la durata di sei mesi. In verità, in tale delibera non si fa alcun cenno agli ormai tristemente celebri DDPCM, anzi si individua nell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, lo strumento più idoneo a fronteggiare l’emergenza e infatti i primi interventi emergenziali sono stati adottati proprio con quello strumento, il 3 febbraio 2020. La svolta c’è stata con il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, che ha attribuito al Presidente del Consiglio il potere di emanare decreti per adottare «Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19». Quel decreto legge venne convertito in legge il 5 marzo, con gran premura, tra gli applausi della maggioranza e dell’opposizione. Nella votazione finale al Senato, nessun voto contrario e solo cinque astenuti. Dal 23 febbraio ad oggi i DDPCM emanati sono svariate decine e davvero si fa fatica a rammentarli tutti.

I DDPCM sono infatti atti amministrativi, che non necessitano della ratifica del Parlamento e verrebbe da pensare che sono stati scelti proprio per questo motivo. Abbiamo assistito inermi alla introduzione surrettizia nel nostro Ordinamento di un “diritto speciale per lo stato di eccezione”, determinato proprio dai decreti del Presidente del Consiglio. Un “diritto speciale” che ha limitato, come mai nella storia dell’Italia unita, diritti fondamentali della persona, dalla libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16 Cost.) alla libertà di riunione (art. 17 Cost.), dalla libertà religiosa (art. 19 Cost.) al diritto all’istruzione (art. 34 Cost.) e alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Tutto questo in nome della presunta salvaguardia del diritto alla salute (art. 32 Cost.). Si dirà che si è praticato un bilanciamento tra diritti costituzionali, ma questo bilanciamento, così come operato, è legittimo? In verità, non è consentito fornire una risposta a questo interrogativo, non perché non sia astrattamente possibile effettuare un bilanciamento tra diversi – e in ipotesi “contrastanti” – diritti costituzionali, bensì perché il governo ha tenuto e tiene ancora parzialmente celati i presupposti di fatto sui quali i vari DDPCM sono stati emanati.

Il Presidente del Consiglio, infatti, dapprima non aveva reso noti i vari verbali dei comitati scientifici utilizzati a supporto dell’azione di governo e, successivamente alla battaglia giudiziaria condotta dal sottoscritto e da alcuni altri pregevoli amici e colleghi[1], ha deciso di pubblicarli ma con un ritardo di circa 40 giorni dalla loro approvazione[2] e in maniera non integrale.

Eppure, la trasparenza è il principio fondamentale dell’esercizio della funzione amministrativa, manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costituzione. I DDPCM, come detto, sono a tutti gli effetti atti amministrativi e come tali devono garantire la trasparenza e l’accessibilità da parte dei cittadini di tutti i documenti posti a sostegno dell’attività amministrativa.

La nostra Costituzione, infatti, non prevede alcun “diritto speciale”, con attribuzione di tali poteri in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri. L’emergenza sanitaria non può essere considerata alla stregua dello stato di guerra e, in questo ambito, non sono consentite interpretazioni estensive delle norme costituzionali, al fine di limitare diritti costituzionali.

Sulla scorta di quanto detto, alcuni giuristi illustri hanno affermato che i DDPCM emanati fin qui siano apertamente incostituzionali, si tratta, solo per citarne alcuni, del prof. Gaetano Silvestri, il prof. Antonio Baldassarre, il dott. Cesare Mirabelli, la prof.ssa Marta Cartabia, tutti ex presidenti della Corte Costituzionale e il Dott. Sabino Cassese anche lui giudice costituzionale emerito.

Oggi siamo alla vigilia della più grande campagna di vaccinazione di massa che sia mai stata organizzata nella storia della Repubblica Italiana ma, senza entrare nel merito scientifico sanitario della campagna di vaccinazione, bisogna ancora una volta evidenziare la carenza di informazione alla cittadinanza, non mi riferisco all’informazione mediatica che, al contrario, soddisfa ogni palato e si può ascoltare tutto e il suo contrario, nell’arco di pochi pochi minuti. Mi riferisco alla informazione ufficiale, quella che avviene attraverso atti normativi, con la pubblicazione di tutti gli atti a supporto delle decisioni adottate.

Siamo di fronte alla necessità di pretendere la nascita di un nuovo diritto, “il diritto alla conoscenza”, che va inteso come un diritto umano di nuova generazione capace di incidere profondamente nel contrasto alle derive illiberali che caratterizzano il passaggio dalla società degli Stati nazionali, o delle loro federazioni o aggregazioni, alla società digitale e globale nella quale alcuni centri decisionali e di potere non possono più essere assoggettati alle logiche di controllo proprie di società protette da confini fisici.

I confini, infatti, sono stati gli ostacoli fisici che per lungo tempo hanno delimitato lo spazio di conoscenza ma hanno anche consentito di dominarlo e proteggerlo. In un ambito ristretto le informazioni necessarie e la loro verifica hanno un contesto spaziale ristretto e uno temporale dilatato, e, quindi, una notevole profondità. Oggi, nell’era digitale e globale, è esattamente l’opposto: abbiamo spazi enormemente dilatati e privi di governance politica e tempi assai ristretti nei quali i nostri diritti fondamentali, protetti da strumenti concepiti in un passato divenuto velocemente remoto, rischiano di restare privi di strumenti di tutela e, quindi, di effettività.

Sono i popoli che in democrazia detengono il potere[3] e sono quindi i popoli che devono possedere la conoscenza, che è lo strumento indispensabile per esercitare correttamente e compiutamente quel potere.

E non è certo un caso se nel Programma di Azione delle Nazioni Unite, sottoscritto da tutti i 193 Stati membri, denominato “Agenda 2030” nell’ambito dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile vi sia inserito, significativamente nel quadro dell’obiettivo “education”, l’impegno a promuovere società pacifiche anche garantendo al pubblico l’accesso all’informazione e tutelando le libertà fondamentali.

Oggi abbiamo la necessità che tutte le informazioni sui temi di rilevanza pubblica sono immediatamente poste a disposizione della collettività, senza necessità di alcuna richiesta, per consentire di instaurare un dibattito pubblico che offra ai decisori la possibilità di pervenire alla migliore decisione o di correggere eventuali scelte erronee e offra alla collettività la possibilità di formarsi un giudizio corretto e informato sulle capacità e le qualità dei governanti e, conseguentemente, rende questi ultimi responsabili nei confronti dei governati.

In conclusione, il mio auspicio è quello che in futuro molto molto prossimo ogni governo di stato nazionale, a partire da quelli europei, dove lo stato di diritto ha trovato la sua culla, si doti di strumenti costituzionali idonei a riconoscere e assicurare l’effettività del diritto alla conoscenza.


[1] Il ricorso al TAR Lazio è stato avanzato dagli avvocati Vincenzo Palumbo, Andrea Pruiti Ciarello e Rocco Mauro Todero, in proprio e con l’assistenza dei colleghi Nicola Galati, Ezechia Paolo Reale e Federico tedeschini.

[2] In questo momento (21 dicembre 2020), l’ultimo verbale del CTS pubblicato è quello del 3 novembre 2020.

[3] L’art. 1 della Costituzione Italiana stabilisce che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

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